Cassazione Penale, Sentenza n. 30014/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore del ricorrente ha denunciato un vizio di motivazione dell'ordinanza che aveva applicato la pena concordata per il reato di ricettazione. In particolare si contestava la carenza motivazionale: la sentenza, secondo il ricorso, si limitava a una sintetica esposizione del fatto senza rappresentare le questioni di fatto e di diritto che avrebbero giustificato la congruità e l'idoneità della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proponeva motivi non consentiti in materia di patteggiamento, richiamando l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.103) secondo cui è inammissibile in Cassazione il ricorso che deduca l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La declaratoria di inammissibilità è stata resa "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa determinante l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103
Limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento: è inammissibile il ricorso che deduca l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni che avrebbero potuto portare al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
art. 129, cod. proc. pen.
La norma richiamata riguarda le condizioni per pronunciare la sentenza di proscioglimento; la giurisprudenza ritiene che la mancata valutazione di tali condizioni, se dedotta in cassazione dopo un patteggiamento, rientri tra i motivi inammissibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di Cassazione la facoltà di dichiarare l'inammissibilità del ricorso "de plano" quando ricorra un ipotesi di inammissibilità espressamente prevista (come quella prevista dall'art. 448, comma 2-bis).
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto nel sistema processuale la modifica dell'art. 448 c.p.p. che limita alcuni motivi di impugnazione delle sentenze di patteggiamento in Cassazione.
Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 (Oboroceanu, Rv. 27201401)
Precedente che conferma l'indirizzo per cui i ricorsi per cassazione contro sentenze di patteggiamento sono inammissibili se fondati sulla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento; autorizza la declaratoria "de plano" di inammissibilità.
Massime di principio
- Il patteggiamento (sentenza concordata) comporta limiti stringenti alle questioni che possono essere poi dedotte in Cassazione: non sono ammissibili i motivi che contestano l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Se in Cassazione si sollevano motivi espressamente esclusi dalla legge (art. 448, comma 2-bis), la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile d'ufficio e senza ulteriori istruttorie (art. 610, comma 5-bis).
- La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente: pagamento delle spese processuali e applicazione di una sanzione (somma alla Cassa delle Ammende) commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Per preservare possibilità di impugnazione è opportuno che, prima di concludere con il patteggiamento, il difensore sollevi e dettagli eventuali profili di illegittimità o mancanza di motivazione che non rientrino tra i motivi espressamente esclusi dalla legge; questioni sostanziali o di diritto non espressamente preclusi possono essere ancora dedotte.
- In caso di motivazione sommaria della decisione di patteggiamento, il rimedio più sicuro è far valere i profili rilevabili in sede di giudizio di merito o immediatamente dopo la pronuncia, evitando di basare il ricorso per cassazione su censure disciplinate come inammissibili.
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