Ordinanza n. 9125/2026 - Roma, Sezione 3B
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza per il riconoscimento del diritto a percepire l'intero trattamento economico ordinariamente preveduto durante il servizio prestato all'estero, inviata al Ministero resistente a mezzo p.e.c. in data 2 settembre 2025 e rimasta priva di riscontro, e per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire l'intero trattamento economico ordinariamente preveduto durante il servizio prestato all'estero e la condanna dell'Amministrazione alla liquidazione e pedissequo pagamento del trattamento economico richiesto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR Lazio, Sezione Terza bis, non ha esaminato né la legittimità del silenzio né la fondatezza della pretesa economica. Ha rimesso il fascicolo all'attenzione del Presidente del TAR Lazio affinché valuti il trasferimento della causa alla Sezione competente secondo il vigente decreto di riparto delle materie.
Atto impugnato: Silenzio formatosi sull'istanza di riconoscimento dell'intero trattamento economico spettante per il servizio prestato all'estero
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso contro il silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull'istanza trasmessa via PEC il 2 settembre 2025, con la quale aveva chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'intero trattamento economico ordinariamente previsto durante il servizio prestato all'estero, nonché la liquidazione e il pagamento delle somme richieste. Il TAR rileva esclusivamente che la controversia riguarda una materia non assegnata, secondo il vigente decreto di riparto interno delle materie, alla competenza della Sezione Terza bis.
Massime di principio
- Quando una controversia è assegnata a una sezione del TAR che, in base al vigente decreto interno di riparto delle materie, non è competente a trattarla, il collegio può rimettere il fascicolo al Presidente del TAR per la valutazione del trasferimento alla sezione competente.
- La rimessione interna per ragioni di riparto delle materie non comporta una decisione sulla legittimità del silenzio dell'amministrazione né sull'accertamento o sulla liquidazione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
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