Cassazione Penale, Sentenza n. 811/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del solo capo B) relativo alla detenzione ai fini di spaccio di 29,6 grammi di cocaina rinvenuti in un nascondiglio nella plancia/airbag dell'autovettura. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.1 lett. b) e e art.125 c.p.p.), sostenendo che non vi fossero prove della sua consapevolezza della presenza dello stupefacente: la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che il suo ruolo di palo e il fatto di guidare l'auto valessero a dimostrare tale consapevolezza, senza fornire adeguata prova, e avrebbe fatto un ragionamento deduttivo illegittimo; inoltre si evidenziava la mancata conoscenza pregressa tra imputati e si sottolineava che il ricorrente si era avvalso della facoltà di non rispondere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione della Corte di appello logica e priva di manifeste illogicità, valorizzando elementi fattuali che indicavano la responsabilità di Usala: era alla guida di un'auto di cui non era proprietario, ha svolto il ruolo di palo durante una cessione operata da Grumo e ha assistito al prelievo della sostanza dal vano airbag appositamente modificato. In assenza di una versione alternativa (il ricorrente si è avvalso della facoltà di non rispondere), la Corte di appello ha legittimamente ritenuto che Usala fosse consapevole della presenza di altra droga e, almeno, che sussistesse il dolo eventuale, oltre a un contributo volontario e consapevole alla detenzione ai fini di spaccio, integrando il concorso ai sensi dell'art. 110 c.p. La Cassazione ha confermato la condanna e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
La norma è stata utilizzata per la qualificazione del reato relativo alla vendita/traffico di sostanze stupefacenti; la Corte di merito ha qualificato il fatto (capo A) ai sensi di questa disposizione
Codice penale, art. 110
Richiamato per affermare il concorso di persone nel reato: la condotta del ricorrente (guida, ruolo di palo, collaborazione) è stata ritenuta contributo volontario e consapevole all'illecito commesso da Grumo
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione/violazione di legge); il ricorrente ha invocato tali lett. senza però dimostrare che la motivazione fosse manifestamente illogica o la deduzione priva di fondamento
Codice di procedura penale, art. 125
Richiamato come parametro di censura sulla motivazione: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata e non affetta da vizio di cui all'art.125
Decreto-Legge 23 ottobre 2020 n.137, art. 23, comma 8, convertito nella L. 18 dicembre 2020 n.176
Richiamato per specificare che il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, conformemente alla disciplina emergenziale/procedurale
Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020 (Abbate, Rv.280244)
Precedente citato in linea con l'affermazione che il ruolo di palo e la condotta di guida/assistenza, unite ad altri elementi fattuali, possono integrare la responsabilità concorrente nell'ambito di reati di detenzione/spaccio di stupefacenti
Massime di principio
- La mera presenza sul luogo non esclude la responsabilità, se sono dimostrati elementi concreti di collaborazione o assistenza (es. ruolo di palo, guida del veicolo, controllo sugli spostamenti)
- Il giudice può inferire la consapevolezza dalla combinazione di elementi fattuali atti a dimostrare che l'imputato conosceva o avrebbe dovuto conoscere la presenza di stupefacenti (es. assistere al prelievo, custodire il veicolo con nascondiglio modificato)
- L'esercizio della facoltà di non rispondere non impedisce al giudice di valutare le prove raccolte: l'assenza di una versione alternativa può rafforzare le conclusioni accusatorie, purché la motivazione sia logica e ancorata a fatti concreti
- Per integrare il concorso ex art. 110 c.p. non è necessario che ogni azione sia identica a quella dell'autore materiale: è sufficiente un contributo volontario e consapevole che abbia favorito la realizzazione del reato
- Il dolo eventuale può essere sufficiente per ritenere la partecipazione quando l'imputato ha accettato, anche implicitamente, il rischio che il coautore portasse o detenesse altra droga oltre a quella oggetto della cessione
- In sede di impugnazione è necessario contestare specificamente e con argomentazioni concrete la motivazione di merito: censure generiche o prive di confronto diretto con gli argomenti valutati in sentenza hanno scarse possibilità di accoglimento
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