Cassazione Penale, Sentenza n. 9432/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la liberazione condizionale o il differimento della pena per motivi di salute (in particolare per uno stato depressivo grave diagnosticato da consulenza medica di parte). Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato le domande rilevando la mancanza di attività risarcitoria e del "sicuro ravvedimento" (art. 176 c.p.), nonché condizioni di salute ritenute discrete. Il ricorrente impugnava per vizio di motivazione denunciando che il Tribunale non aveva proceduto ad alcun approfondimento delle sue condizioni psichiche, malgrado la consulenza di parte e la precedente indicazione del magistrato di sorveglianza di dover approfondire la questione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale di sorveglianza non avesse adeguatamente accertato e valutato le condizioni di salute psichica del detenuto. Ha rilevato l'obbligo del giudice di disporre gli accertamenti medici necessari e, se del caso, nominare un perito quando vi siano elementi clinici rilevanti. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per un nuovo giudizio che valuti compiutamente la compatibilità delle condizioni psichiche del detenuto con la detenzione, nel rispetto dei principi indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 176 cod. pen.
Riferito al requisito del "sicuro ravvedimento" necessario per la liberazione condizionale; la Corte ricorda che la sua sussistenza deve essere valutata concretamente e motivata.
art. 147, primo comma, n. 2) cod. pen.
Norma richiamata in relazione al differimento facoltativo della pena per motivi di salute: la patologia deve essere grave, mettere in pericolo la vita o richiedere cure non attuabili in carcere.
art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.
Riferita alla detenzione domiciliare per gravi infermità; la Corte segnala l'obbligo di valutare anche le patologie psichiche e il richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale che ha esteso rilevanza alla grave infermità psichica.
art. 27 Cost.
Richiamato nel principio secondo cui l'esecuzione della pena deve rispettare il senso di umanità e la dignità della persona; patologie che portino la detenzione sotto la soglia di dignità possono giustificare il differimento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 99/2019
La Corte costituzionale ha riconosciuto la rilevanza della grave infermità psichica sopravvenuta e la possibilità di applicare la detenzione domiciliare anche in deroga a certi limiti, imponendo al giudice di valutare le patologie psichiche come le fisiche.
Massime di principio
- Se emergono elementi clinici rilevanti (anche forniti dalla consulenza di parte) il giudice è tenuto ad approfondire lo stato di salute del detenuto, disponendo accertamenti medici e, se necessario, una perizia.
- La patologia psichica può giustificare il differimento della pena o la detenzione domiciliare quando sia grave, renda necessarie cure non erogabili in carcere o provochi sofferenze incompatibili con la dignità umana.
- La valutazione della compatibilità con il carcere non può limitarsi a impressioni o a generiche osservazioni: il giudice deve motivare sulla base di dati tecnici concreti.
- Anche quando il comportamento del detenuto (es. revoche di benefici precedenti) contrasti con la concessione di misure alternative, resta obbligatorio verificare la sussistenza di patologie gravi che possano rendere incompatibile la detenzione.
- In caso di inadeguata valutazione sanitaria da parte del giudice di merito, la corte di legittimità può annullare il provvedimento e rinviare per un nuovo giudizio con l'invito a compiere gli accertamenti necessari.
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