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Sentenza

Sentenza del 16/10/2015 n. 20977 - Corte di Cassazione

TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - Dividendi azionari - Regime fiscale nei rapporti tra società italiana e società madre residente in Francia - Richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 10 Convenzione italo-francese sulle doppie imposizioni ratificata con legge n. 20 del 1992 - Riduzione del 5 per cento sul credito d'imposta - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il calcolo del rimborso richiesto dalla società francese ai sensi dell'art. 10 della Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni, in relazione ai dividendi ricevuti dalla società figlia italiana. L'Ufficio aveva riconosciuto un rimborso di Euro 217.187,50, mentre la contribuente pretendeva Euro 231.250,00, sostenendo che il credito d'imposta non dovesse subire un'ulteriore riduzione del 5%. L'Amministrazione sosteneva invece che il credito dovesse essere ridotto sia della ritenuta alla fonte del 5% prevista dall'art. 10, paragrafo 2, lettera a), sia dell'ulteriore riduzione del 5% prevista dal paragrafo 4, lettera b).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, cassato la sentenza di merito favorevole alla società e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha affermato che, quando la società madre francese opta per il regime del credito d'imposta sui dividendi ricevuti dalla società italiana, il credito d'imposta deve essere ridotto del 5% a titolo di tassazione, poiché l'art. 10 della Convenzione italo-francese lo assimila fiscalmente a un dividendo. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 10, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni

    Prevede la ritenuta alla fonte del 5% sui dividendi nei casi disciplinati dalla Convenzione.

    La disposizione è stata considerata applicabile al rapporto fiscale tra la società italiana distributrice e la società madre francese percettrice dei dividendi.

  • Art. 10, paragrafo 4, lettera b), della Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni

    Prevede l'ulteriore riduzione del 5% collegata al credito d'imposta.

    Il credito d'imposta spettante alla società madre francese che abbia optato per tale regime è fiscalmente assimilato a un dividendo e deve quindi essere assoggettato a una riduzione del 5% a titolo di tassazione.

  • Legge 7 gennaio 1992, n. 20

    Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni.

    La Convenzione, una volta recepita nell'ordinamento italiano, è stata utilizzata dalla Corte come parametro diretto per determinare l'ammontare del rimborso e il trattamento fiscale del credito d'imposta.

  • Art. 366, comma 1, n. 3, codice di procedura civile

    Richiede l'esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso per cassazione.

    Il requisito può essere rispettato anche mediante la trascrizione o incorporazione della sentenza impugnata nel ricorso, quando ciò consenta di ricostruire integralmente l'origine, l'oggetto e lo svolgimento della controversia.

Massime di principio

  • Nei rapporti transfrontalieri, il trattamento fiscale di dividendi e crediti d'imposta deve essere determinato applicando direttamente le disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni, oltre alla normativa interna.
  • Quando una convenzione assimila fiscalmente un credito d'imposta a un dividendo, tale credito può essere assoggettato alla medesima ritenuta o riduzione prevista per i dividendi, anche se il contribuente lo considera una mera componente tecnica del rimborso.
  • L'opzione per un regime convenzionale o per il credito d'imposta può comportare specifici effetti fiscali aggiuntivi; l'importo rimborsabile deve quindi essere calcolato considerando tutte le riduzioni previste dalla disposizione convenzionale applicabile.
  • In caso di contrasto sull'interpretazione di una convenzione internazionale, la giurisprudenza può privilegiare la qualificazione fiscale espressamente prevista dalla Convenzione rispetto alla qualificazione economica prospettata dal contribuente.
  • La successiva formazione di un principio giurisprudenziale può giustificare la compensazione delle spese processuali, anche quando una parte risulti sostanzialmente vittoriosa.

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