Cassazione Penale, Sentenza n. 00858/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato due errori di fatto nella sentenza della Corte di cassazione n. 8915/2024: (1) omissione della valutazione dei verbali delle camere di consiglio del Tribunale di Matera, dai quali emergerebbe la deliberazione partecipata da un giudice non intervenuto al dibattimento (irregolare composizione del collegio), con conseguente nullità della sentenza di primo grado; (2) errata affermazione della Corte di cassazione secondo cui la richiesta di derubricazione del fatto al fine di applicare l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non era stata dedotta in appello, mentre tale richiesta sarebbe stata invece formulata nei motivi aggiunti all'appello e la sua accoglienza avrebbe potuto comportare la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte, richiamando i limiti dell'errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ha ritenuto: sul primo profilo, che l'affermazione dell'illegittima partecipazione di un quarto giudice risultava congetturale e ricadeva in valutazione motivazionale non inquadrabile come errore percettivo; perciò quel motivo è inammissibile. Sul secondo profilo, invece, ha riconosciuto un errore di fatto della Corte di cassazione nella parte in cui aveva affermato che la questione della derubricazione non era stata dedotta in appello: ha revocato la sentenza di questa Corte limitatamente a quel motivo. Tuttavia la stessa Corte ha poi dichiarato inammissibile, per aspecificità, il motivo di appello che chiedeva la derubricazione (poiché i motivi aggiunti non contenevano un confronto critico e specifico con le ragioni del Tribunale), con conseguente inammissibilità anche del correlato motivo del ricorso originario. Per effetto di ciò il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla rifusione delle spese per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Comma 1: norma che punisce il delitto contestato al ricorrente (traffic o). Comma 5: disciplina la piccola rilevanza/lieve entità che consente derubricazione; la Corte ha valutato che la richiesta di applicazione del comma 5 deve essere specificamente e argomentatamente dedotta in grado di appello o risulta inammissibile per aspecificità.
codice di procedura penale, art. 625-bis
Regola il rimedio straordinario per errore di fatto: l'errore di fatto è configurabile se si tratta di un errore percettivo nella lettura degli atti che ha inciso sulla decisione; la Corte ha applicato il criterio distinguendo errori percettivi (ammissibili) da valutazioni giudiziali (non rimesse al rimedio).
codice di procedura penale, art. 591
Prevede l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi; la Corte ha ritenuto il motivo aggiunto aspecifico e quindi inammissibile ai sensi di questa norma.
codice di procedura penale, art. 581
Richiama i requisiti di specificità dei motivi di gravame: il motivo deve confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; la mancanza di questo confronto rende il motivo inammissibile.
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese a titolo di responsabilità per colpa nella determinazione dell'inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il rimedio per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ristretto agli 'errori percettivi' derivanti da svista o omissione documentale: non può essere usato per contestare valutazioni giuridiche o motivazioni critiche del giudice.
- La segretezza della deliberazione in camera di consiglio limita la possibilità di dedurre la partecipazione illegittima di terzi; l'affermazione di una illegittima composizione del collegio richiede elementi indiziari concreti e non mere congetture.
- La deduzione della derubricazione in sede di appello (es. art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) necessita di motivi specifici e di un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata; formulazioni generiche o meri richiami non superano il vaglio di ammissibilità (art. 591 e 581 c.p.p.).
- L'inammissibilità di un motivo può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento e non è sanabile; ciò può comportare la condanna alle spese e valutazioni di colpa ex art. 616 c.p.p.
- Anche se il rimedio per errore di fatto ottiene accoglimento su un profilo procedurale, il risultato sostanziale (esito del reato, derubricazione, prescrizione) può rimanere precluso se i motivi sostanziali risultano comunque inammissibili o generici.
- Nella redazione dei motivi di impugnazione è essenziale articolare censure argomentate e specifiche rispetto ai punti decisivi della sentenza impugnata per evitare il vizio di aspecificità.
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