Sentenza n. 1534/2026 - Roma, Sezione 5
per l'esecuzione della sentenza nr. 6549/2023 unitamente al decreto correzione materiale nr. 8567/2024 emessi dal Tribunale di Roma Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, e al relativo decreto di correzione materiale, concernenti la ricostruzione della carriera e il riconoscimento del servizio preruolo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 6549/2023, unitamente al decreto di correzione materiale n. 8567/2024. Il titolo giudiziale imponeva il riconoscimento giuridico, economico e previdenziale dell'intero servizio preruolo, la nuova ricostruzione della carriera con indicazione della corretta anzianità, il conseguente adeguamento dell'inquadramento giuridico ed economico e della progressione economica, nonché il pagamento delle differenze retributive quantificate nei prospetti allegati al ricorso. I ricorrenti hanno dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato e hanno chiesto l'adozione delle misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza fornire chiarimenti o documentazione attestante l'avvenuta esecuzione o l'esistenza di elementi ostativi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei termini e limiti indicati in motivazione, ritenendo non dimostrata l'esecuzione del titolo giudiziale da parte del Ministero. Ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. Poiché l'Amministrazione non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento, è stata condannata a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, senza facoltà di delega e senza compenso, con un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il Collegio ha inoltre applicato l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., disponendo una penalità di mora in caso di ritardo nell'esecuzione: essa decorrerà soltanto dall'eventuale scadenza infruttuosa dei termini fissati e sarà commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000 per ciascun ricorrente, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l'altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
L'azione di ottemperanza consente di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata fatta decorrere soltanto dall'eventuale inottemperanza ai termini assegnati ed è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, limitatamente agli obblighi conformativi derivanti dal caso deciso.
- Quando il privato allega l'inottemperanza a un titolo giudiziale e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o documentazione idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
- In caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendone i poteri, l'assenza di facoltà di delega e il termine per l'esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta per l'eventuale ritardo nell'esecuzione, ma deve decorrere dalla scadenza infruttuosa del termine assegnato dall'organo giurisdizionale e può essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
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