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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06043/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, dell'accettazione della rinuncia da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della mancata opposizione del Procuratore Generale. Verificata la regolarità della rinuncia e della sua accettazione, ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato il suo appello avverso il rigetto del ricorso originario. Il contenzioso riguardava l'annullamento di una cartella di pagamento, del relativo ruolo esattoriale e di un avviso di accertamento, emessi per il pagamento di euro 8.575,67 a titolo di IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 2009. La CTR aveva ritenuto che l'iscrizione a ruolo derivasse dal controllo automatizzato ex art. 36 d.P.R. 600/1973 e che, in tale ipotesi, non fosse necessaria la preventiva comunicazione dell'esito del controllo; aveva inoltre ritenuto sanati eventuali vizi di notificazione della cartella per raggiungimento dello scopo, poiché l'atto era stato tempestivamente impugnato. Il ricorso era affidato a quattro motivi, ma nel testo non sono specificati nel dettaglio. Successivamente, la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di avere estinto il debito, con accettazione delle controparti.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 600/1973

    La CTR ha ritenuto che, nel caso di iscrizione a ruolo derivante dal controllo della dichiarazione del contribuente, non sia prevista la preventiva comunicazione dell'esito del controllo di cui al terzo comma della disposizione.

  • art. 306 c.p.c.

    È stata ritenuta regolare la rinuncia al ricorso e la sua accettazione, con conseguente estinzione del processo.

Massime di principio

  • Quando la controversia è definita dalla rinuncia al ricorso per cassazione accettata dalle controparti, e la rinuncia è regolare, il giudizio si estingue ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
  • Nei casi di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale ex art. 36 d.P.R. 600/1973, la questione della preventiva comunicazione dell'esito del controllo può essere esclusa secondo l'impostazione accolta dal giudice di merito; tuttavia, tale affermazione nella presente decisione resta sullo sfondo e non costituisce ratio decisoria della Corte di cassazione.
  • La tempestiva impugnazione dell'atto può sanare i vizi di notificazione per raggiungimento dello scopo, ma nel caso deciso la Corte non si è pronunciata nel merito per effetto della rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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