Sentenza del 07/07/2016 n. 234 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Dichiarazione integrativa - Emendabilità e ritrattabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di modificare o ritrattare un'opzione già esercitata in dichiarazione non viene accolta. La dichiarazione può essere corretta per errori materiali o formali, ma non per sostituire successivamente una scelta fiscale validamente effettuata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per il contribuente di emendare o ritrattare una dichiarazione integrativa. Secondo il principio riportato, la rettifica è ammessa soltanto quando la dichiarazione originaria sia viziata da un errore emendabile, ossia un errore materiale di calcolo oppure un errore formale relativo all'individuazione del modello o del rigo corretto. Non è invece consentito modificare, tramite rettifica della dichiarazione, una scelta fiscale effettuata consapevolmente come esercizio di un'opzione, poiché essa costituisce una manifestazione di volontà dispositiva.
Massime di principio
- La dichiarazione fiscale è emendabile quando contiene errori oggettivi, come errori di calcolo o di compilazione, purché la correzione sia ammessa dalla disciplina applicabile.
- La rettifica non può essere utilizzata per revocare o cambiare un'opzione fiscale che esprime una scelta volontaria e dispositiva del contribuente.
- Prima di presentare una dichiarazione, occorre distinguere tra dati erroneamente indicati e opzioni esercitate: i primi possono essere correggibili, mentre le seconde, di regola, vincolano il contribuente.
- La possibilità di correggere un'opzione può sussistere solo se una specifica norma prevede espressamente la revoca, il ripensamento o particolari termini e modalità di modifica.
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