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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33300/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA dell'anno 2005, con cui l'Ufficio ha contestato la deducibilità di costi e la detraibilità dell'IVA relativi a fatture emesse da un soggetto ritenuto privo di effettiva operatività, per prestazioni tecniche collegate a lavori di ristrutturazione immobiliare. Il giudice di merito ha ritenuto che l'emittente delle fatture fosse una "cartiera" o comunque un soggetto fittizio e ha ritenuto non provata dal contribuente l'effettiva esecuzione delle prestazioni, nonché non giustificati alcuni prelievi e versamenti bancari. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 12, commi 2 e 7, L. 212/2000, per mancato contraddittorio endoprocedimentale; 2) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., vizio motivazionale e omessa pronuncia sulla richiesta di CTU, sostenendo che le presunzioni dell'Ufficio non fossero gravi, precise e concordanti e che le prove offerte fossero state trascurate; 3) omessa motivazione sulla non deducibilità di costi riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti; 4) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che, in presenza di ricostruzione induttiva o bancaria, dovessero comunque essere riconosciuti costi forfettari o comunque esaminata la giustificazione di talune movimentazioni bancarie.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi e ha accolto solo in parte il quarto motivo, limitatamente alla denuncia di omessa pronuncia sulla giustificazione di alcuni prelevamenti e versamenti bancari. Ha quindi cassato la sentenza impugnata solo su tale punto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato invece confermato il principio per cui, nelle verifiche a tavolino, non opera il contraddittorio procedimentale ex art. 12, commi 2 e 7, dello Statuto del contribuente; che le presunzioni dell'Ufficio erano idonee a fondare la ripresa; che il contribuente non aveva assolto l'onere di provare l'effettività delle operazioni; e che, nell'accertamento bancario, non è applicabile una percentuale forfettaria di costi, dovendosi provare specificamente i costi deducibili.

Norme richiamate

  • art. 12, commi 2 e 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Le garanzie procedimentali previste dalla norma si applicano alle verifiche effettuate presso la sede dell'impresa, non alle verifiche a tavolino; per i tributi armonizzati il contraddittorio è obbligatorio solo se il contribuente indica concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni grava sul contribuente quando l'Ufficio abbia fornito elementi presuntivi idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento se gravi, precise e concordanti; una volta assolto tale onere dall'Ufficio, la prova contraria spetta al contribuente.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'inesistenza delle passività dichiarate può essere desunta anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza necessità di prova certa dell'Ufficio.

  • art. 54, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Le false indicazioni ai fini IVA possono essere accertate sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni devolute; è vizio censurabile la mancata decisione sulla specifica richiesta di giustificazione di alcune movimentazioni bancarie.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Nel caso concreto le doglianze motivate come vizio motivazionale sono state ritenute in parte inammissibili o comunque dirette a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nell'accertamento bancario opera una presunzione legale a favore dell'Amministrazione sulle movimentazioni bancarie, superabile dal contribuente con prova contraria.

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Per l'IVA, anche le movimentazioni bancarie fondano una presunzione legale a favore dell'Ufficio, che il contribuente deve superare.

  • art. 8, comma 2, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44

    Lo ius superveniens richiamato non è stato ritenuto pertinente al caso, poiché relativo alla prova della natura fittizia dei ricavi e non alla fattispecie esaminata.

  • art. 3 Cost.

    Norma richiamata dal ricorrente nella censura sull'accertamento induttivo e sui costi, ma non accolta come parametro decisivo.

  • art. 53 Cost.

    Norma richiamata dal ricorrente nella censura sull'accertamento induttivo e sui costi, ma non accolta come parametro decisivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l'Ufficio dimostri con presunzioni gravi, precise e concordanti l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, spetta al contribuente provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la deducibilità dei relativi costi o la detraibilità dell'IVA.
  • La mera esibizione di fatture, scritture private, contratti formalmente regolari o mezzi di pagamento non è sufficiente a vincere la prova presuntiva dell'Amministrazione se tali documenti sono tipicamente idonei a simulare un'operazione inesistente.
  • Le garanzie di cui all'art. 12 dello Statuto del contribuente non si estendono alle verifiche a tavolino; per i tributi armonizzati il contraddittorio preventivo è rilevante solo se il contribuente indica specificamente le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostra la non pretestuosità dell'eccezione.
  • Nell'accertamento bancario, la presunzione legale sulle movimentazioni impedisce l'applicazione automatica di costi forfettari: i costi deducibili devono essere specificamente provati dal contribuente.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito delle prove; il vizio di motivazione o l'omessa pronuncia sono configurabili solo quando il giudice di merito ometta di esaminare una domanda o un punto decisivo effettivamente devoluto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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