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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34819/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Baratto ha chiesto la rescissione del giudicato e la restituzione nel termine per impugnare la sentenza n. 9637/13.10.2021 della Corte d'appello di Roma, sostenendo di non aver potuto partecipare al giudizio di appello perché il difensore di fiducia, presso il quale aveva eletto domicilio, aveva cessato l'attività professionale e quindi non gli erano state notificate né la citazione per l'appello né la sentenza; ha avuto notizia della condanna solo al momento dell'arresto per un provvedimento di unificazione delle pene concorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile la previgente formulazione dell'art. 175 cod. proc. pen. (per le contumacie definitive con il precedente regime) e ha valutato che, essendo Baratto stato giudicato con rito abbreviato in primo grado, avendo nominato un difensore di fiducia e eletto domicilio presso il suo studio, sussisteva conoscenza effettiva del procedimento. La mancata informazione derivante dalla cessazione dell'attività del difensore è stata considerata effetto della negligenza del ricorrente nel non curarsi di mantenere contatti o di nominare un nuovo difensore; tale negligenza esclude l'incolpevole ignoranza prevista dall'art. 175 e quindi la restituzione del termine. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Applicata nella previgente formulazione (comma 2) per i contumaci dichiarati sotto il regime precedente: prevede una presunzione iuris tantum di mancata conoscenza del procedimento, ma tutela soltanto l'ignoranza involontaria; non copre la mancata conoscenza dovuta a negligenza o disinteresse.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    La Corte d'appello di Roma aveva originariamente qualificato l'istanza come rescissione del giudicato ex art. 629-bis, ma la questione è stata poi ricondotta alla restituzione del termine ex art. 175.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    La Corte d'appello aveva riqualificato in primo momento l'istanza come domanda ex art. 670 e trasmesso gli atti al giudice dell'esecuzione, ma la Corte di cassazione è poi intervenuta per decidere sulla rimessione in termini ai sensi dell'art. 175.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Rilevato che la condanna in primo grado era avvenuta con rito abbreviato; il fatto che il ricorrente avesse nominato difensore di fiducia e gli avesse conferito procura speciale per l'abbreviato è considerato elemento significativo di conoscenza effettiva del procedimento.

  • Legge 28 aprile 2014, n. 67

    Parziale abrogazione della previgente formulazione dell'art. 175, ma tale formulazione continua ad applicarsi ai casi di contumacia definiti sotto il regime normativo anteriore.

  • D.L. 1/2005 (n.d.l. 17/2005) conv. in legge n. 60/2005

    Ha introdotto la formulazione previgente dell'art. 175, comma 2, prevedendo la presunzione iuris tantum di mancata conoscenza e imponendo al giudice l'onere di cercare nei fatti prova positiva della conoscenza effettiva per negare la restituzione.

Massime di principio

  • La previgente formulazione dell'art. 175 cod. proc. pen. tutela solo l'ignoranza involontaria della pendenza del procedimento; non copre la mancata conoscenza dovuta a negligenza, disinteresse o mancata cura dei rapporti con il difensore nominato.
  • La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio sono elementi forti che indicano la conoscenza effettiva del procedimento e possono escludere la restituzione del termine se l'imputato non prova circostanze che dimostrino l'involontarietà dell'ignoranza.
  • Il giudice deve cercare, negli atti, prove positive circa la conoscenza effettiva del procedimento; la mera regolarità formale di una notificazione non è sempre sufficiente a provare la conoscenza, ma la combinazione di nomina di difensore fiduciario, elezione di domicilio e partecipazione alla difesa rende probabile la conoscenza.
  • Se il difensore nominato cessa l'attività, grava sull'imputato l'onere di informarsi e, se del caso, nominare un nuovo difensore; l'omissione può essere qualificata come responsabilità personale che esclude la rimessione in termini.
  • Le istanze possono essere riqualificate dai giudici (es. tra rescissione del giudicato, rimessione in termini e richieste ex art. 670) e possono sorgere questioni di competenza: è importante individuare il corretto rimedio procedurale e l'autorità competente per evitarne l'inammissibilità.

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