Sentenza n. 5442/2026 - Roma, Sezione 2
Annullamento del provvedimento di rettifica della graduatoria finale del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 gennaio 2025, prot. 14722 (doc. A) e dei suoi allegati elenco dei vincitori (doc. B) e graduatoria rettificata (doc. C), relativi alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia presso l’Agenzia delle entrate, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente compresi l’atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate di incarico alla Commissione di concorso di rivalutazione della posizione dei controinteressati, nonché, per quanto occorrer possa, di tutti i verbali della Commissione di concorso relativi a tali operazioni, quantunque nel testo non ancora conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rettifica del 22 gennaio 2025 della graduatoria finale della selezione pubblica per 175 dirigenti di seconda fascia presso l'Agenzia delle entrate, con relativo elenco dei vincitori e graduatoria rettificata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già partecipante alla selezione pubblica indetta con bando del 29 ottobre 2010, ha impugnato la rettifica della graduatoria del 22 gennaio 2025, riproponendo le censure formulate nel precedente giudizio relativo alla graduatoria e alle successive rettifiche. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 7, 10 e 11 del bando, degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 6 e 18 l. 241/1990 e degli artt. 46 e 71 d.P.R. 445/2000, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà infraprocedimentale, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. In particolare, ha contestato il mancato riconoscimento del punteggio per l'abilitazione professionale e per un master in diritto tributario, oltre alle modalità con cui l'amministrazione aveva riapprovato la graduatoria dopo un precedente annullamento giurisdizionale. Il ricorrente ha precisato che la propria posizione, rimasta al n. 261, non era stata modificata dalla rettifica del 22 gennaio 2025 e ha chiesto, in via cautelativa, l'annullamento dell'atto per evitare acquiescenza. Nelle more, una precedente sentenza del TAR aveva accolto parzialmente le censure relative ai due titoli. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ritenendo soddisfatta la propria pretesa. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità per violazione del ne bis in idem e per carenza di interesse, evidenziando che la rettifica non aveva inciso sulla posizione del candidato.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché essa presuppone il pieno soddisfacimento della pretesa ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., mentre la precedente sentenza aveva accolto solo parzialmente le domande e il ricorrente aveva riferito che l'amministrazione aveva riconvocato la Commissione soltanto in relazione a uno dei titoli e aveva impugnato la decisione. Tuttavia, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale carenza risultava anche dalla richiesta dello stesso ricorrente di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha aggiunto che, sebbene sia possibile impugnare prudenzialmente, anche autonomamente, una rettifica meramente confermativa, la definizione del giudizio relativo alla prima graduatoria rende improcedibile il successivo ricorso concernente la rettifica, con conseguenze sul regime delle spese. Le spese sono state compensate in ragione della connessione con il precedente giudizio.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
la pronuncia di cessata materia del contendere ... presuppone che nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta
La cessazione della materia del contendere richiede il pieno conseguimento, anche in via amministrativa, del bene della vita perseguito; un accoglimento solo parziale della pretesa non è sufficiente.
art. 73 c.p.a.
avviso ... in merito a possibili profili di improcedibilità del ricorso
Il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile improcedibilità prima di definire il giudizio.
artt. 3, 7, 10 e 11 del bando di concorso
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla mancata attribuzione dei punteggi per l'abilitazione professionale e il master e alle modalità di riedizione della graduatoria; il giudice non ha esaminato nel merito tali censure.
artt. 3 e 97 Cost.
Invocati dal ricorrente a sostegno delle censure di illegittimità della valutazione dei titoli e dell'operato amministrativo; non esaminati nel merito per l'improcedibilità.
artt. 1, 3, 6 e 18 l. 241/1990
Richiamati dal ricorrente in relazione ai principi e agli obblighi dell'azione amministrativa; non esaminati nel merito.
artt. 46 e 71 d.P.R. 445/2000
Richiamati dal ricorrente riguardo alla documentazione e alle dichiarazioni relative ai titoli; non esaminati nel merito.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale del ricorrente, ossia il conseguimento del bene della vita perseguito; l'accoglimento solo parziale delle domande o l'esecuzione amministrativa limitata a una parte della pretesa non è sufficiente.
- Quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se non ricorrono i presupposti della cessazione della materia del contendere.
- La definizione del giudizio relativo all'atto originario può rendere improcedibile il successivo ricorso autonomamente proposto contro una rettifica meramente confermativa, pur essendo consentita al ricorrente l'impugnazione prudenziale di tale atto per evitare l'acquiescenza.
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