Sentenza del 08/09/2016 n. 4551 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Cessione di ramo d'azienda - Avviso di rettifica e di liquidazione - Termine biennale di decadenza - Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la tempestività dell’avviso di rettifica e di liquidazione emesso ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.P.R. 131/1986 in relazione alla cessione di un ramo d’azienda. Il ricorrente sosteneva che il termine biennale di decadenza dovesse decorrere dal pagamento dell’imposta proporzionale e non dalla successiva notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta principale. Far decorrere il termine da quest’ultima data avrebbe consentito di posticipare la scadenza e di fatto prorogare il termine decadenziale.
La decisione
La sentenza ha stabilito che l’avviso di rettifica e di liquidazione deve essere notificato entro due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale. Il termine non decorre dalla notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta principale, poiché tale interpretazione determinerebbe un irragionevole sovvertimento della disciplina della decadenza e contrasterebbe con l’art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente, che vieta la proroga dei termini di prescrizione o decadenza. Il ricorso del contribuente è quindi risultato fondato.
Norme richiamate
Art. 52, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L’avviso di rettifica e di liquidazione dell’imposta deve essere notificato entro due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale.
La norma impone un termine biennale di decadenza per la notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione, calcolato dal pagamento dell’imposta proporzionale.
Art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente
È vietato prorogare i termini di prescrizione o di decadenza.
La disposizione impedisce di interpretare le norme in modo da posticipare arbitrariamente l’inizio del termine decadenziale o consentirne una proroga indiretta.
Massime di principio
- Nei procedimenti di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, il termine decadenziale deve essere individuato sulla base dell’evento espressamente previsto dalla legge, senza spostarlo a un atto successivo dell’Amministrazione.
- Se la legge collega il termine al pagamento dell’imposta proporzionale, la notifica di un precedente avviso di liquidazione non fa decorrere un nuovo termine né consente di posticipare quello già iniziato.
- Le norme sui termini di decadenza devono essere interpretate in modo rigoroso, a tutela della certezza dei rapporti giuridici e del contribuente.
- Un avviso notificato oltre il termine biennale può essere contestato per decadenza, salvo l’applicazione di una diversa disciplina espressamente prevista dalla legge per il caso concreto.
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