Cassazione Penale, Sentenza n. 737/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che, accogliendo il riesame proposto da Botti, aveva annullato l'ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione aggravata (con contestata finalita' mafiosa). La Procura deduceva travisamento dei dati probatori e violazione e falsa applicazione degli artt. 629 e 393 c.p., sostenendo in particolare che il coindagato Spronello aveva agito anche per un interesse proprio e non soltanto per la tutela del credito della Botti, che erano state poste minacce dirette a soggetti formalmente estranei al rapporto contrattuale e che la presenza della finalita' mafiosa e la caratura criminale del coindagato dovevano far propendere per la qualifica estorsiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione del Tribunale di riesame come lacunosa e contraddittoria, perché non ha adeguatamente valutato elementi decisivi richiamati dalla Procura (tra cui intercettazioni e dichiarazioni della parte offesa), non ha applicato correttamente i principi delle Sezioni Unite sulla distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) e estorsione (art. 629 c.p.) e non ha sufficientemente valutato il ruolo e l'interesse proprio del coindagato Spronello e la contestata aggravante mafiosa. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale del riesame di Salerno per un nuovo esame conforme ai principi giuridici richiamati.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 c.p. (aggravante 'finalità mafiosa')
La presenza della finalità di agevolare attività di associazioni di tipo mafioso costituisce aggravante e, se sussistente, orienta la qualificazione della condotta verso l'estorsione quando la condotta sia finalizzata anche a soddisfare interessi ulteriori rispetto al mero recupero del credito.
art. 629 c.p. (estorsione)
L'estorsione si caratterizza per la volonta' di conseguire un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia; assume rilievo l'elemento psicologico e, nel concorso di terzi, la presenza di un interesse proprio dei concorrenti porta alla configurazione del reato di estorsione.
art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia)
Per integrare il reato occorre che l'agente agisca nella convinzione, non meramente astratta, ma ragionevole, di tutelare un proprio diritto astrattamente giudizialmente tutelabile; la pretesa non deve essere del tutto arbitraria e deve corrispondere all'oggetto della tutela giuridica.
Sentenza Sezioni Unite n. 29541/2020 (ric. Filardo)
Sent. Sez. Un. n. 29541 del 16/07/2020
Chiarisce che la distinzione tra art. 393 e art. 629 e' prevalente sul profilo psicologico: la differenza fondamentale e' la consapevolezza di agire legittimamente o meno; precisa inoltre che, nel concorso di terzi, e' determinante verificare se i terzi hanno perseguito un interesse proprio (che conduce all'estorsione) o solo l'interesse del creditore (che conduce all'esercizio arbitrario delle ragioni). Infine, stabilisce che la presenza della finalita' mafiosa orienta verso la qualificazione estorsiva.
Massime di principio
- La distinzione tra estorsione (art. 629 c.p.) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) si decide principalmente sul piano dell'elemento psicologico: va accertato se l'agente riteneva, in modo ragionevole, di esercitare un proprio diritto o invece agiva con la consapevolezza dell'illiceita'.
- In fase di valutazione cautelare il giudice deve verificare preliminarmente se la pretesa e' astrattamente tutelabile davanti all'autorita' giudiziaria; se non lo e', la condotta tende ad essere qualificata come estorsiva.
- Nel caso di concorso di terzi non creditori (ad adiuvandum), e' decisivo accertare se quei terzi abbiano perseguito un interesse proprio: la presenza di un interesse autonomo del terzo orienta per l'estorsione anche a carico del creditore che ha favorito l'azione.
- La contestazione di una aggravante di tipo mafioso modifica significativamente l'analisi: se la condotta e' finalizzata ad agevolare organizzazioni mafiose o a profitto di terzi legati a tali organizzazioni, la fattispecie va generalmente inquadrata come estorsione.
- La qualifica di titolarita' 'di fatto' o apparente di un soggetto rispetto al rapporto contrattuale richiede prove concrete e sistematiche; non puo' fondarsi su affermazioni apodittiche: occorre valutare elementi quali gestione continuativa, partecipazione agli utili, finanziamenti e garanzie.
- Il giudice deve motivare compiutamente l'analisi dei dati probatori (intercettazioni, dichiarazioni della parte offesa, ruoli dei soggetti coinvolti), specie quando e' in gioco la misura cautelare; conclusioni generiche o omissioni di elementi decisivi rendono l'ordinanza annullabile e comportano il rinvio per nuovo esame.
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