Cassazione Penale, Sentenza n. 44205/2022 del 21/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto e indebito utilizzo di carta bancomat/credit (pena di 1 anno e 4 mesi e 700 euro di multa, con riconoscimento di attenuanti equivalenti e continuazione). Rosetta deduce: (i) violazione di legge e vizio di motivazione perché i reati di cui agli artt. 615-ter e 615-quater cod. pen. sarebbero stati dichiarati assorbiti senza prova della loro commissione; (ii) difetto di motivazione in ordine a tutti i reati. Claudia deduce: (i) mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007 (oggi trasposto nel codice penale) nella fattispecie di art. 493-ter cod. pen.; (ii) errore nel ritenere il furto consumato anziché tentato, sostenendo che la sorveglianza di un terzo avrebbe impedito l'autonoma disponibilità del bene.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi proposti generici, poco chiari o apodittici e, nel merito dei rilievi tecnici, ha confermato l'orientamento dei giudici di merito: (i) corretta ricostruzione dell'assorbimento di reati antecedenti nella fattispecie più grave quando necessario naturalisticamente e nel medesimo contesto spazio-temporale; (ii) corretta qualificazione dell'indebito utilizzo della carta come ipotesi disciplinata dall'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 (ora normativa codicistica riferita), e non come frode informatica; (iii) il furto è stato consumato perché le imputate si sono impossessate del portafogli, uscendo dal supermercato con la piena ed autonoma disponibilità della cosa e prelevando successivamente, anche se per breve tempo, e la vigilanza casuale di un terzo estraneo non equivale alla sorveglianza che impedirebbe la consumazione. Conseguentemente la Cassazione ha confermato l'operato dei giudici di merito, ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 493-bis cod. pen. (indebita utilizzazione di carte di credito)
La Corte ha ritenuto che la condotta di utilizzo indebito della carta sottratta integri la fattispecie prevista dalla citata norma (e dall'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007), piuttosto che il reato di frode informatica, quando non siano state realizzate manipolazioni informatiche dei sistemi ma solo l'uso della carta sottratta
art. 615-ter cod. pen. (accesso abusivo)
Il giudice di merito ha ritenuto configurabile la specifica fattispecie in relazione al comportamento contestato; la Cassazione ha confermato la corretta applicazione e la corretta esclusione di reati concorrenti non integrati autonomamente
art. 615-quater cod. pen. (illecita intercettazione/attività illecite correlate)
La Corte ha spiegato che l'art. 615-quater può costituire antecedente naturalistico della fattispecie più grave solo se integrato nello stesso contesto spazio-temporale e a danno della medesima persona offesa; nei fatti esaminati i giudici di merito hanno correttamente ritenuto l'assorbimento
art. 640-ter cod. pen. (frode informatica)
La Cassazione ha condiviso l'orientamento secondo cui l'uso indebito di carta sottratta senza realizzare una frode informatica non integra il reato di cui all'art. 640-ter ma l'indebita utilizzazione di carte (normativa sopra richiamata)
art. 55, comma 9, d.lgs. 21/11/2007 n. 231 (ora integrato nel codice penale/disciplinato come art. codicistico relativo all'uso indebito di carte)
La norma è stata richiamata per sostenere la corrispondenza tra l'indebito utilizzo della carta sottratta e la fattispecie prevista dal d.lgs. 231/2007; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione che ricomprende l'uso indebito nella fattispecie codicistica invocata
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità del ricorso)
In caso di inammissibilità dei ricorsi la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento alla cassa delle ammende
Massime di principio
- I motivi di ricorso in Cassazione devono essere chiari, specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni di merito: censure generiche o apodittiche determinano l'inammissibilità
- La 'regola di assorbimento' tra reati: un reato antecedente può essere assorbito nella fattispecie più grave se costituisce antecedente naturalistico e si svolge nello stesso contesto spazio-temporale e a danno della stessa persona; va valutato caso per caso
- Il furto si considera consumato quando l'agente ha ottenuto, anche per breve tempo, l'autonoma disponibilità della cosa sottratta; la sorveglianza casuale da parte di un estraneo non impedisce la consumazione, mentre una vigilanza continuativa e efficace (es. sorveglianza interna o dispositivi di controllo) può far ritenere il reato ancora al grado di tentativo
- L'utilizzo indebito di una carta sottratta senza manipolazioni o frodi informatiche è normalmente inquadrabile nella disciplina sull'indebita utilizzazione di carte (art. correlato e d.lgs. 231/2007) e non necessariamente come frode informatica
- Proporre ricorsi con argomentazioni poco articolate o senza puntuale riferimento alle norme e ai fatti comporta non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni economiche (spese e somme alla cassa delle ammende)
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