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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19955/2021 del 13/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda nasce da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma nei confronti di una cittadina brasiliana, contro il quale l'interessata aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace di Roma. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione con ordinanza del 5 febbraio 2020. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi. Con il primo ha lamentato la violazione delle norme sul contenuto linguistico della comunicazione del decreto di espulsione, sostenendo che la traduzione in inglese fosse illegittima perché mancava l'indicazione delle ragioni dell'impossibilità di tradurre il provvedimento nella sua lingua di origine e perché non era stato accertato in concreto se conoscesse l'italiano o se fosse reperibile un traduttore in portoghese. Con il secondo ha denunciato la mancata considerazione della doglianza relativa alla mancata concessione del termine per la partenza volontaria. Con il terzo ha censurato l'omessa pronuncia sulla doglianza relativa al rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per mancata notificazione del preavviso di diniego.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il decreto di espulsione può essere tradotto in una lingua conosciuta dall'interessato e, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo; nel caso concreto il giudice di merito aveva accertato, sulla base delle dichiarazioni rese dalla straniera all'Ufficio immigrazione, che ella conosceva italiano e inglese, e tale accertamento non era validamente censurato in cassazione perché la doglianza tendeva a ottenere una nuova valutazione del fatto. Ha poi ritenuto infondati congiuntamente il secondo e il terzo motivo, osservando che le censure si appuntavano su questioni estranee al sindacato del giudice dell'opposizione al decreto di espulsione: la mancata concessione del termine per la partenza volontaria rileva solo nel giudizio relativo alle misure esecutive, mentre la legittimità del provvedimento che nega o revoca il permesso di soggiorno spetta al giudice amministrativo. Non è stata disposta regolazione delle spese per mancata costituzione delle intimate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    "accompagnato dalla traduzione del provvedimento non già nella lingua di origine dell'interessato, ma in una lingua da lui conosciuta, ovvero, se non sia possibile, in lingua inglese, francese o spagnola"

    La traduzione del decreto di espulsione è legittima se effettuata in una lingua conosciuta dal destinatario; solo in mancanza può essere usata una lingua veicolare tra quelle indicate dalla norma.

  • art. 2, commi 6 e 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla traduzione del decreto di espulsione.

  • art. 4, art. 4-bis, art. 5 e art. 13, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla mancata concessione del termine per la partenza volontaria e sulla disciplina dell'espulsione e del soggiorno.

  • art. 7 e art. 11 della direttiva 2008/115/CE

    Richiamati dalla ricorrente in relazione al termine per la partenza volontaria.

  • art. 3, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 10-bis L. 241/1990 per contestare l'illegittimità del diniego del permesso di soggiorno.

  • art. 10-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la mancata notificazione del preavviso di diniego del permesso di soggiorno.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    La Corte ricorda che il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115/2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di espulsione dello straniero, la traduzione del decreto non deve necessariamente essere effettuata nella lingua d'origine del destinatario, ma in una lingua da lui conosciuta; se tale lingua non sia individuabile, è sufficiente una lingua veicolare tra quelle previste dalla legge.
  • L'accertamento della conoscenza della lingua da parte dello straniero è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurato solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio.
  • Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione non possono essere esaminate doglianze che riguardano la legittimità del diniego, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, poiché tale sindacato spetta al giudice amministrativo.
  • La mancata concessione del termine per la partenza volontaria non incide sulla validità del decreto di espulsione, ma eventualmente sulle misure coercitive adottate per la sua esecuzione; la relativa questione va fatta valere nel giudizio di convalida, non nell'impugnazione del provvedimento espulsivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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