Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40141/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto il reclamo con cui chiedeva la disapplicazione degli artt. 6 e 8 della circolare D.A.P. del 2/10/2017 e conseguentemente la possibilità di detenere in camera pentole, detersivi e fornelletto a gas per la cottura dei cibi per l'intero arco delle 24 ore (anziché solo dalle 07:00 alle 20:00). Sosteneva violazione degli artt. 3, 27 e 32 Cost. per la diversa regolamentazione applicata ai detenuti sottoposti al regime speciale ex art. 41-bis rispetto ai detenuti comuni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto applicabile l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'amministrazione penitenziaria può fissare fasce orarie per la cottura dei cibi ai detenuti in regime 41-bis purché la diversificazione rispetto ai detenuti comuni sia giustificata da ragioni apprezzabili e non abbia come unico effetto l'aumento dell'afflittività del trattamento. Nel caso di specie l'Amministrazione ha fornito motivazioni logistiche e di sicurezza (salubrità degli ambienti, ordine, rispetto dell'attività del personale, organizzazione delle attività interne, minore personale di controllo nelle ore notturne, evitare concentrazione di fumi/odori), ritenute plausibili dal Collegio, sicché la differenziazione oraria è stata considerata giustificata. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Regime detentivo differenziato che giustifica misure di sicurezza specifiche; tuttavia, non può essere utilizzato per ripristinare maggiore afflittività vietata dalla Corte costituzionale

  • circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017, artt. 6 e 8

    Regolamentano l'autorizzazione alla detenzione e all'uso di oggetti per la cottura; la loro applicazione può essere disapplicata solo se la regolamentazione risulta illegittimamente discriminatoria o priva di giustificazione

  • art. 35 Ordinamento penitenziario

    Prevede il reclamo alla magistratura di sorveglianza contro provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria; qui invocato in relazione al rigetto del reclamo

  • artt. 3, 27 e 32 Cost.

    Diritti e principi costituzionali invocati dal ricorrente (uguaglianza, finalità rieducativa della pena, tutela della salute); la Corte ha ritenuto che, se la differenziazione è giustificata, non sussiste violazione

  • sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che escludeva totalmente la possibilità di cottura per i detenuti 41-bis; principio di riferimento: non è consentito impedire assolutamente la cottura dei cibi e non si può ripristinare maggiore afflittività mediante regolazioni amministrative

  • D.P.R. n. 230 del 2000, art. 13, comma 4

    Riferimento alle possibilità di riscaldare o preparare cibi semplici in cella dopo la pronuncia della Corte cost.; utilizzato come parametro per contemperare diritto e esigenze organizzative

Massime di principio

  • L'amministrazione penitenziaria può fissare fasce orarie per la cottura dei cibi ai detenuti 41-bis se tale regolamentazione è motivata da ragioni di sicurezza, sanità, ordine o organizzazione e non mira ad aumentare l'afflittività del regime
  • La differenziazione di trattamento fra detenuti 41-bis e detenuti comuni è consentita se adeguatamente giustificata; se priva di giustificazioni concrete, può essere annullata per carattere discriminatorio o eccessivamente vessatorio
  • La giurisprudenza di legittimità ammette il sindacato giudiziario sulle regolamentazioni amministrative che incidono sull'esercizio del diritto del detenuto, valutando la ragionevolezza e la proporzionalità delle motivazioni addotte dall'Amministrazione
  • Dopo la sentenza n. 186/2018 della Corte costituzionale non è più possibile vietare assolutamente la cottura ai detenuti 41-bis; le limitazioni devono essere bilanciate e giustificate
  • In casi simili il ricorrente deve provare che la regolamentazione non ha basi organizzative o di sicurezza concrete e che il suo effetto è meramente afflittivo o discriminatorio rispetto ai detenuti comuni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.