Ordinanza n. 5643/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento del silenzio-rifiuto inadempimento, formatosi sull''istanza-diffida, presentata tramite PEC dalla ricorrente in data 25/05/2023, finalizzata ad ottenere l'esecuzione dell' Ordinanza Dirigenziale n. 22/2019, emessa nei confronti della sig.ra Di Gioia Erminia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Domanda di chiarimenti del commissario ad acta nominato per dare esecuzione alla sentenza che aveva ordinato al Comune di concludere il procedimento sull’istanza di esecuzione dell’Ordinanza dirigenziale n. 22/2019
Esito
La controversia
Dopo la sentenza n. 1756 del 2024, che aveva dichiarato illegittimo il silenzio del Comune di San Felice a Cancello e ordinato la conclusione del procedimento, il commissario ad acta ha rappresentato che il Comune aveva stipulato un appalto per il ripristino di via Lima. Al sopralluogo del 26 marzo 2026 era emersa una riduzione della sede stradale, apparentemente riconducibile a una palificazione della proprietà controinteressata; i rilievi cartografici indicavano inoltre una larghezza non uniforme e inferiore, nel tratto interessato, a quella presupposta dagli atti comunali. Poiché la parte prevalente dell’area da ripristinare ricade nel Comune di Maddaloni, il commissario ha chiesto l’autorizzazione a svolgere, con un topografo, un rilievo strumentale di precisione per individuare il confine tra proprietà private e sede stradale, per un costo di circa 3.000 euro, nonché chiarimenti sull’eventuale estensione dell’incarico al Comune di Maddaloni.
La decisione
Il TAR ha autorizzato il rilievo topografico, ritenendolo strumentale alla corretta esecuzione della sentenza e indispensabile per individuare consistenza e limiti della sede stradale pubblica prima degli interventi di ripristino. La spesa è autorizzata entro il limite massimo di 3.000 euro, comprensivo di imposte, oneri previdenziali e ogni altra voce accessoria, a carico del Comune di San Felice a Cancello quale amministrazione inadempiente. Ha invece chiarito che i poteri del commissario non si estendono al Comune di Maddaloni: il giudicato della sentenza n. 1756 del 2024 fa stato solo tra le parti e Maddaloni non era stato evocato in quel giudizio; il commissario non può quindi esercitare poteri nei confronti di un ente estraneo né sostituirsi nelle funzioni di sua competenza. Il commissario prosegue l’incarico attenendosi a tali chiarimenti.
Massime di principio
- Nell’esecuzione del giudicato, il commissario ad acta può essere autorizzato a compiere accertamenti tecnici strumentali quando siano indispensabili a determinare con precisione l’oggetto materiale degli interventi necessari per dare attuazione alla sentenza; la relativa spesa può essere posta a carico dell’amministrazione inadempiente.
- I poteri sostitutivi del commissario ad acta restano circoscritti alle parti e all’oggetto del giudicato: non possono estendersi a un’amministrazione che non abbia partecipato al giudizio né alle funzioni attribuite a tale ente.
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