Sentenza del 26/01/2015 n. 288 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - Irap - Professionisti. - Costituisce la regola - Apparato produttivo - Entità modesta - Esenzione - Consegue - Irretroattività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non riporta l'esito processuale concreto, né indica se il ricorso sia stato accolto o rigettato. Esprime tuttavia il principio secondo cui, in assenza di prova dell'inesistenza di un apparato produttivo rilevante, il professionista è ordinariamente soggetto a IRAP; l'esenzione opera solo in presenza di un'organizzazione assente o meramente modesta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento all'IRAP dei professionisti. Il principio richiamato è che l'IRAP costituisce la regola per l'esercizio dell'attività professionale, mentre l'esenzione rappresenta un'eccezione applicabile soltanto quando il professionista dimostri di non disporre di un'autonoma organizzazione o di un apparato produttivo significativo, salvo la presenza di beni e strumenti di modesta entità. Il testo richiama inoltre il principio di irretroattività, senza specificarne l'ambito concreto di applicazione nel caso esaminato.
Norme richiamate
IRAP
L'assoggettamento ad Irap costituisce la regola per ogni professionista, mentre l'esenzione è l'eccezione valevole solo per quei professionisti privi di qualsivoglia apparato produttivo, se non di modesta entità.
Il professionista è soggetto a IRAP in via ordinaria; l'esenzione richiede l'assenza di un'autonoma organizzazione o la presenza di un apparato produttivo soltanto marginale.
Cass. civ. n. 19688/2011
La pronuncia è richiamata a sostegno del principio secondo cui l'esenzione dall'IRAP per i professionisti è eccezionale e dipende dalla concreta verifica dell'assenza di un'autonoma organizzazione significativa.
Principio di irretroattività
Il testo menziona l'irretroattività, ma non chiarisce quale disposizione o quale specifica conseguenza sia stata oggetto di valutazione.
Massime di principio
- Per un professionista, l'IRAP deve essere considerata normalmente dovuta, salvo prova concreta dell'assenza di un'autonoma organizzazione.
- La semplice disponibilità di strumenti o beni di modesta entità non esclude necessariamente l'esenzione; ciò che rileva è la presenza di un apparato produttivo idoneo ad accrescere significativamente la capacità reddituale del professionista.
- L'onere di dimostrare l'assenza dei presupposti dell'IRAP ricade, in linea generale, sul professionista che chiede l'esenzione o il rimborso.
- La valutazione deve essere effettuata in concreto, considerando personale, beni strumentali, collaborazioni e organizzazione dell'attività, non soltanto la qualifica professionale.
- Il principio di irretroattività può limitare l'applicazione di nuove disposizioni a periodi d'imposta precedenti, ma il testo fornito non consente di precisarne gli effetti nel caso specifico.
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