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Sentenza

Sentenza del 26/01/2015 n. 288 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Tributi locali - Irap - Professionisti. - Costituisce la regola - Apparato produttivo - Entità modesta - Esenzione - Consegue - Irretroattività.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il testo non riporta l'esito processuale concreto, né indica se il ricorso sia stato accolto o rigettato. Esprime tuttavia il principio secondo cui, in assenza di prova dell'inesistenza di un apparato produttivo rilevante, il professionista è ordinariamente soggetto a IRAP; l'esenzione opera solo in presenza di un'organizzazione assente o meramente modesta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettamento all'IRAP dei professionisti. Il principio richiamato è che l'IRAP costituisce la regola per l'esercizio dell'attività professionale, mentre l'esenzione rappresenta un'eccezione applicabile soltanto quando il professionista dimostri di non disporre di un'autonoma organizzazione o di un apparato produttivo significativo, salvo la presenza di beni e strumenti di modesta entità. Il testo richiama inoltre il principio di irretroattività, senza specificarne l'ambito concreto di applicazione nel caso esaminato.

Norme richiamate

  • IRAP

    L'assoggettamento ad Irap costituisce la regola per ogni professionista, mentre l'esenzione è l'eccezione valevole solo per quei professionisti privi di qualsivoglia apparato produttivo, se non di modesta entità.

    Il professionista è soggetto a IRAP in via ordinaria; l'esenzione richiede l'assenza di un'autonoma organizzazione o la presenza di un apparato produttivo soltanto marginale.

  • Cass. civ. n. 19688/2011

    La pronuncia è richiamata a sostegno del principio secondo cui l'esenzione dall'IRAP per i professionisti è eccezionale e dipende dalla concreta verifica dell'assenza di un'autonoma organizzazione significativa.

  • Principio di irretroattività

    Il testo menziona l'irretroattività, ma non chiarisce quale disposizione o quale specifica conseguenza sia stata oggetto di valutazione.

Massime di principio

  • Per un professionista, l'IRAP deve essere considerata normalmente dovuta, salvo prova concreta dell'assenza di un'autonoma organizzazione.
  • La semplice disponibilità di strumenti o beni di modesta entità non esclude necessariamente l'esenzione; ciò che rileva è la presenza di un apparato produttivo idoneo ad accrescere significativamente la capacità reddituale del professionista.
  • L'onere di dimostrare l'assenza dei presupposti dell'IRAP ricade, in linea generale, sul professionista che chiede l'esenzione o il rimborso.
  • La valutazione deve essere effettuata in concreto, considerando personale, beni strumentali, collaborazioni e organizzazione dell'attività, non soltanto la qualifica professionale.
  • Il principio di irretroattività può limitare l'applicazione di nuove disposizioni a periodi d'imposta precedenti, ma il testo fornito non consente di precisarne gli effetti nel caso specifico.

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