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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20644/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e, per effetto dell'assorbimento, non ha esaminato nel merito il secondo e il terzo motivo. Ha quindi rigettato il ricorso del Comune e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Non sono state liquidate spese perché il contribuente intimato non ha svolto difese.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento per IMU e TASI relativi agli anni 2014 e 2015 emessi da un Comune su un terreno di proprietà di un contribuente. Il giudice tributario regionale aveva respinto l'appello del Comune, ritenendo che il proprietario non fosse soggetto passivo d'imposta perché aveva concesso il bene in uso a un terzo coltivatore diretto mediante scrittura privata registrata, munita di data certa e comunicata al Comune con la dichiarazione IMU 2014. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha dedotto la nullità o apparenza della motivazione e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente qualificato il rapporto come costitutivo di un diritto d'uso invece che come comodato; (2) ha lamentato la violazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1992, sostenendo che, trattandosi di comodato a favore di imprenditrice agricola, il proprietario che non conduce direttamente il fondo restava soggetto passivo IMU ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 23/2011 e dell'art. 13 d.l. 201/2011; (3) ha dedotto la violazione dell'art. 1, commi 669-671, L. 147/2013, per l'erronea esclusione del presupposto TASI per le medesime ragioni. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché cumulava in modo promiscuo censure eterogenee ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., non era autosufficiente nel descrivere e localizzare la questione del comodato, era precluso dalla doppia conforme e, comunque, non ricorreva una motivazione apparente; le altre due censure sono state dichiarate assorbite.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale non possono essere sovrapposte in modo promiscuo nello stesso motivo; è necessario distinguere chiaramente i profili di diritto da quelli di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente è ricondotto al paradigma della nullità della sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro del requisito motivazionale della sentenza.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato come criterio interpretativo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per la pretesa violazione delle regole di interpretazione contrattuale.

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1992

    La sua violazione è stata dedotta per contestare l'esclusione del presupposto IMU, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 9 d.lgs. n. 23/2011

    Richiamato per individuare il soggetto passivo IMU nei terreni non direttamente condotti dal proprietario.

  • art. 13, comma 1, d.l. n. 201/2011

    Richiamato quale norma di rinvio al regime IMU applicabile.

  • art. 1, commi 669-671, L. n. 147/2013

    Richiamato per il presupposto impositivo TASI.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    Il motivo ex art. 360 n. 5 è precluso dalla doppia conforme quando non sia allegata la diversità delle ragioni delle decisioni di merito.

  • art. 1350 c.c.

    La CTR ha valorizzato che il contratto era redatto in forma scritta.

  • art. 1021 c.c.

    La sentenza di merito aveva qualificato il rapporto come costituzione di un diritto d'uso.

  • art. 2643, comma 4, c.c.

    Richiamato nel giudizio di merito per la questione della trascrizione della costituzione del diritto d'uso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che cumuli e sovrapponga, senza separata trattazione, censure eterogenee di violazione di legge, omesso esame e motivazione apparente, perché la Corte non può essere chiamata a ricostruire autonomamente il contenuto delle doglianze.
  • La deduzione di questioni non chiaramente emergenti dalla sentenza impugnata richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorrente indichi specificamente di averle già sottoposte al giudice di merito e in quale atto processuale lo abbia fatto.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare valutazioni giuridiche o l'interpretazione di un atto, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
  • La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza, anche sinteticamente, esponga una trama argomentativa minima idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.
  • In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può prospettare il vizio di omesso esame di un fatto se non viene dedotta e dimostrata la diversità delle ragioni poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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