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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27126/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Zara Iniziative impugnava la sentenza d'appello che, accolto l'appello incidentale del Fallimento, aveva dichiarato l'inefficacia dei contratti di locazione e sublocazione nei confronti della massa fallimentare e aveva ritenuto che la detenzione dell'immobile da parte di Zara fosse priva di titolo, con conseguente obbligo di risarcimento del danno da occupazione. In Cassazione Zara deduceva in particolare che la Corte territoriale aveva illegittimamente ritenuto il danno da occupazione "in re ipsa" (cioè coincidente con l'evento e non soggetto ad allegazione e prova), violando gli artt. 1223 e 2056 c.c. e la più recente giurisprudenza di legittimità che impone l'allegazione e la prova del danno-conseguenza, pur consentendo l'uso di presunzioni purché fondate su elementi allegati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso proposto da Zara, ritenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente considerato il danno da occupazione come sussistente "in re ipsa" e non abbia richiesto alla parte danneggiata l'allegazione degli elementi probatori relativi al pregiudizio patrimoniale effettivamente subito. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata, limitatamente a quel motivo, e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame (anche sulle spese del giudizio di legittimità). L'esame degli altri motivi di ricorso e del ricorso incidentale è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    Principio generale sul risarcimento del danno: il danno deve essere provato e la condanna al risarcimento presuppone l'allegazione e l'accertamento del pregiudizio patrimoniale

  • art. 2056 c.c.

    Regole sulla determinazione del risarcimento e sul nesso di causalità; richiamato per affermare che il danno da occupazione è danno-conseguenza e richiede allegazione/prova, seppure ammettendo presunzioni

  • art. 2043 c.c.

    Fatto illecito e obbligo di risarcimento; utilizzato nel novero delle norme cui si riferiva il motivo di ricorso relativo al risarcimento per occupazione illecita

  • art. 2697 c.c.

    Regola sulla prova: ciascuna parte deve provare i fatti che deduce a fondamento della propria pretesa; richiamata rispetto all'onere probatorio sul danno

  • art. 2727 c.c.

    Presunzioni e onere della prova in tema di documenti e scritture private; citato nel contesto del regime probatorio

  • art. 2912 c.c.

    Richiamato dalla Corte territoriale in relazione all'idea che il danno derivante dalla perdita della disponibilità del bene si rifletta nelle utilità ricavabili dal bene stesso (valore locativo), ma la Cassazione ha comunque precisato che anche in tali ipotesi il danno deve essere allegato e documentato

  • art. 1591 c.c.

    Norma indicata come criterio di valutazione analogica del valore locativo dell'immobile usurpato; la Corte d'appello aveva fatto riferimento al criterio del valore locativo per quantificare il danno, mentre Cassazione sottolinea che la quantificazione richiede allegazioni probatorie

  • art. 67 L.F. (legge fallimentare), comma 1

    Norma sulla revoca degli atti effettuati in periodo sospetto o in danno dei creditori; invocata dal Fallimento quale base per la eventuale revoca dei contratti di locazione

  • art. 2643 n. 8 e art. 2644 c.c.

    Norme sulla trascrizione e sugli effetti delle trascrizioni/iscrizioni (sistema prenotativo) rilevate dalla curatela per sostenere l'inopponibilità dei contratti alla massa dei creditori

  • art. 2901 c.c.

    Norma sulla revocatoria ordinaria (atti a danno dei creditori); richiamata come fondo per la domanda di revoca del contratto di sublocazione

  • art. 560 c.p.c., comma 2

    Richiamato dal Tribunale come divieto la cui violazione avrebbe inciso sulla validità del contratto di locazione (il Tribunale aveva ritenuto una violazione che avrebbe inciso sull'inefficacia verso i creditori)

  • art. 57 L.F.

    Richiamata nella disciplina delle esecuzioni in tema fallimentare, in relazione all'opponibilità degli atti e delle trascrizioni alla massa

Massime di principio

  • Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno non può automaticamente essere ritenuto "in re ipsa": il danneggiato deve allegare e, ove necessario, provare il danno-conseguenza patrimoniale subito (ad es. perdita di chance di locare o vendere), anche se il giudice può utilizzare presunzioni per la quantificazione sulla base di elementi indiziari allegati.
  • Le presunzioni possono alleggerire l'onere probatorio nella quantificazione del danno da occupazione, ma non esonerano la parte danneggiata dall'allegare i fatti costitutivi del pregiudizio (intenzione di mettere il bene a reddito, impossibilità concreta di farlo, ecc.).
  • Quando la curatela fallimentare invoca l'inopponibilità di contratti per effetto di trascrizioni/iscrizioni, occorre valutare il regime prenotativo (artt. 2643 e 2644 c.c.) e le norme fallimentari (es. art. 67 L.F.) per stabilire inefficacia o revoca degli atti.
  • La quantificazione del danno derivante dalla perdita di disponibilità di un bene (valore locativo) può essere effettuata per presunzioni sulla base di criteri analoghi a quelli indicati dall'art. 1591 c.c., ma resta necessario che la misura sia fondata su elementi allegati e valutati dal giudice.
  • La Corte di Cassazione può cassare una decisione di merito quando la motivazione omette il necessario confronto con i principi di diritto consolidati in tema di onere probatorio, rimandando la causa al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai principi indicati.

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