Cassazione Penale, Ordinanza n. 23885/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento, in sede esecutiva, del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra tre condanne irrevocabili riportate in diverse sentenze, tutte relative a fatti qualificati come favoreggiamento della prostituzione. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso l'unicità del disegno criminoso valorizzando: il significativo intervallo temporale tra i fatti (tre mesi e un anno), la diversa collocazione territoriale delle condotte, le differenti modalità esecutive e la circostanza che tra una condotta e l'altra l'autore fosse stato sottoposto a periodi di detenzione, ritenuti ordinariamente interruttivi dell'originario programma criminoso. Nel ricorso si lamentava, in sostanza, che tali elementi non fossero sufficienti a negare la continuazione e si proponevano censure confutative, tese a rivalutare i profili che avrebbero potuto condurre a una decisione diversa, senza indicare specifiche fratture logiche o contraddizioni della motivazione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del giudice dell'esecuzione fosse coerente con i criteri elaborati dalla giurisprudenza per la continuazione in executivis: occorre un programma criminoso unitario, originariamente concepito almeno nelle sue linee essenziali, non desumibile da indici meramente presuntivi o congetture. Nel caso concreto, la motivazione dell'ordinanza impugnata era sorretta da elementi non illogici e non contraddittori, mentre le doglianze del ricorrente erano generiche e meramente confutative. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
La continuazione in sede di esecuzione richiede la verifica di un unico programma criminoso già concepito nelle linee essenziali; non basta la mera omogeneità dei reati o una lettura presuntiva dei fatti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva presuppone la prova di un originario disegno criminoso unitario, non una semplice reiterazione di reati analoghi.
- Ai fini della continuazione, devono emergere indicatori concreti e significativi, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità esecutive e sistematicità; la presenza isolata di uno solo di tali indici non è di per sé decisiva.
- La valutazione sulla sussistenza del vincolo della continuazione è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi logici, contraddittorietà o travisamento dei fatti.
- Le censure che si limitano a contrapporre una diversa lettura del materiale fattuale, senza indicare specifiche fratture argomentative della motivazione, sono generiche e non consentono l'accoglimento del ricorso.
- La sottoposizione dell'autore a periodi di detenzione tra le diverse condotte può costituire elemento idoneo a escludere la persistenza dell'originario disegno criminoso.
Come è indicizzato
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