Sentenza del 14/11/2023 n. 31665 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della CTP che aveva parzialmente accolto il ricorso della Crossing Srl contro un sollecito TARI 2016, contestando che la società producesse in via continuativa e prevalente rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari) sulle aree adibite a deposito e vendita e che, pertanto, non fosse legittimata a provvedere autonomamente allo smaltimento né a essere esentata/derubricata dalla TARI. Il Comune deduceva plurime violazioni normative e censurava: (i) l'erronea esclusione della tassazione delle superfici di magazzino e vendita nonostante la produzione contemporanea di scarti da imballaggio; (ii) la mancata applicazione di riduzioni previste dal regolamento comunale in caso di produzione promiscua di rifiuti urbani e speciali; (iii) l'insufficienza e incompletezza della dichiarazione/denuncia della contribuente e l'omessa verifica da parte della CTR della continuità e prevalenza della produzione di rifiuti speciali; (iv) la mancata distinzione da parte della CTR tra parte fissa e parte variabile della tariffa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (confermando il principio che gli imballaggi terziari, e i secondari ove non attivata la raccolta differenziata, sono disciplinati da un regime speciale e non possono essere assimilati ai rifiuti urbani; i regolamenti comunali che invece li assimilino vanno disapplicati in parte qua). Tuttavia la Corte ha accolto i motivi quarto, quinto, sesto e settimo (e ha ritenuto assorbiti gli altri), perché la Commissione Tributaria Regionale non ha svolto accertamenti concreti sulla continuità e prevalenza della produzione di rifiuti speciali, non ha valutato l'idoneità della denuncia della contribuente, né ha considerato che la parte fissa della tariffa resta dovuta integralmente. Per tali carenze motivazionali la sentenza impugnata è stata cassata in parte e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale d'Abruzzo (Corte di giustizia tributaria di secondo grado) in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Direttiva 94/62/CE (e direttiva 2004/12/CE di modifica)
art. 2 e art. 3 (definizioni di "imballaggio", primario, secondario, terziario)
Fornisce la nozione comunitaria di imballaggio e distingue imballaggio primario, secondario e terziario; recepita nella normativa nazionale, giustifica il regime speciale degli imballaggi e la loro disciplina separata rispetto ai rifiuti urbani.
D.Lgs. n. 22/1997
art. 21 (potestà comunale di assimilazione) e artt. 34 ss. (gestione imballaggi)
Ha introdotto il regime speciale per la gestione degli imballaggi e attribuito compiti/profili di responsabilità ai produttori; pur attribuendo potestà assimilativa ai Comuni, non consente l'assimilazione degli imballaggi terziari al circuito della raccolta urbana.
D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)
art. 183 (definizione di rifiuto), art. 218 (definizioni su imballaggi), art. 221, art. 226
Riprende e conferma le definizioni comunitarie e nazionali sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio; stabilisce che gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel normale circuito della raccolta urbana e regolamenta la gestione/obblighi di produttori e utilizzatori.
Legge n. 147/2013
art. 1, commi 641, 642, 649, 659, 682, 684
Definisce il presupposto della TARI (possesso o detenzione di locali/aree suscettibili di produrre rifiuti urbani), stabilisce l'esclusione dalla superficie tassabile della parte ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento, assegna ai regolamenti comunali il potere di disciplinare riduzioni/assimilazioni entro i limiti normativi, e impone obblighi dichiarativi al contribuente.
D.P.R. n. 158/1999
Riferito nella censura del Comune; integrato nel quadro normativo citato, ma la Corte ha richiamato prevalente normativa successiva (D.Lgs. 152/2006) per la disciplina degli imballaggi.
Giurisprudenza di riferimento (Cass.)
es. Cass. nn. 8205/2022, 8222/2022, 10010/2019, 627/2012, 4793/2016, 14414/2017, 28030/2023
La giurisprudenza consolidata afferma: a) gli imballaggi terziari (e i secondari senza raccolta differenziata) sono esclusi dalla raccolta comunale e, quindi, dalla tassazione della parte variabile se provati produzione continuativa/prevalente e smaltimento conforme; b) l'onere di provare i presupposti per la riduzione/esenzione grava sul contribuente; c) la parte fissa della TARI resta dovuta integralmente salvo diversa prova/valutazione concreta.
Massime di principio
- Gli imballaggi terziari (e gli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata) sono disciplinati da un regime speciale e, per tale ragione, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani per l'imposizione TARI: i regolamenti comunali che li assimilino vanno disapplicati nella parte incompatibile.
- La riduzione o esclusione dalla TARI (parte variabile) per superfici dove si producono rifiuti speciali opera solo se il contribuente dimostra la produzione "in via continuativa e prevalente" di tali rifiuti e l'avvenuto trattamento/smaltimento in conformità alla normativa; l'onere della prova è del contribuente.
- Anche se la parte variabile può essere esclusa o ridotta, la parte fissa della TARI resta normalmente dovuta per intero quando il contribuente possiede o detiene superfici suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dalla concreta produzione o dalla non fruizione del servizio.
- Il giudice tributario d'appello deve motivare concretamente sull'accertamento della prevalenza e continuità della produzione di rifiuti speciali e sull'idoneità della denuncia/dichiarazione del contribuente; omissioni motivazionali possono comportare cassazione e rinvio.
- I comuni conservano poteri regolamentari di assimilazione, ma tali poteri non possono eludere disposizioni legislative e comunitarie che precludono l'assimilazione degli imballaggi terziari al circuito dei rifiuti urbani.
- In caso di produzione mista (urbani e speciali) su una stessa superficie, se non è possibile delimitare in modo certo le porzioni di produzione, va considerata la possibilità di riduzioni regolamentari della superficie tassabile; tuttavia la prova della prevalenza e i criteri di quantificazione spettano al contribuente e devono essere valutati dal giudice.
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