Regolamento (UE) 2024/359
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/359 della Commissione, del 17 gennaio 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 per riflettere l’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Da un lato introduce nuove zone soggette a restrizioni e quindi sospende l’ingresso nell’Unione da tali aree; dall’altro ri-autorizza l’ingresso da alcune zone del Regno Unito e degli Stati Uniti per le quali la Commissione ritiene venuta meno la minaccia sanitaria. Le modifiche hanno effetto urgente e si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli elenchi UE dei paesi terzi/zone autorizzati per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con aggiornamento delle restrizioni per Canada, Regno Unito e Stati Uniti in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, limitatamente alle categorie di prodotti avicoli e assimilati indicate negli allegati medesimi. Riguarda in particolare il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con effetti sulle zone espressamente elencate e sulle relative partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna. È applicabile direttamente negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione; non disciplina altri prodotti né l’accesso da paesi/zone non menzionati negli allegati modificati.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/359 della Commissione aggiorna gli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di talune partite di prodotti avicoli e assimilati. L’intervento risponde all’evoluzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, sulla base delle informazioni epidemiologiche trasmesse dalle autorità competenti e valutate dalla Commissione.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale alla provenienza da paesi terzi, territori o zone iscritti negli elenchi pertinenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni sanitarie per tali partite, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori e zone autorizzati. In particolare, gli allegati V e XIV di tale ultimo regolamento disciplinano rispettivamente il pollame e materiale germinale di pollame, nonché le carni fresche di pollame e di selvaggina da penna.
Presupposti epidemiologici
La Commissione richiama una serie di focolai di HPAI confermati in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti tra ottobre e dicembre 2023. In Canada sono stati notificati due focolai nelle province di Alberta e Columbia britannica; negli Stati Uniti sono stati notificati 23 focolai in diversi Stati, tra cui California, Idaho, Kansas, Michigan, Minnesota, Ohio, Pennsylvania, South Dakota e Washington; nel Regno Unito sono stati segnalati due focolai nelle contee del Devon e del Northumberland. In risposta, le autorità veterinarie hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno adottato politiche di abbattimento totale, seguite dalle operazioni di pulizia e disinfezione.
Valutazione della Commissione
La Commissione ha esaminato le informazioni ricevute dai paesi interessati e ha concluso che, per alcune zone del Regno Unito e degli Stati Uniti, le garanzie fornite sono sufficienti a ritenere venuta meno la minaccia per la sanità pubblica e animale nell’Unione. Di conseguenza, per tali zone deve essere nuovamente autorizzato l’ingresso di partite dei prodotti interessati. Per le zone canadesi e per le altre zone ancora colpite, invece, l’accesso resta sospeso o è aggiornato in funzione della situazione sanitaria.
Modifiche agli allegati V e XIV
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento 2024/359. Le tabelle tecniche contenute nell’allegato introducono, sostituiscono o aggiornano numerose voci di zona:
- per il Canada sono aggiunte le zone CA-2.227 e CA-2.228;
- per il Regno Unito sono aggiornate le zone GB-2.325 e GB-2.326;
- per gli Stati Uniti sono sostituite o aggiunte varie zone, tra cui US-2.469, US-2.472, US-2.473, US-2.477, US-2.485, US-2.493, US-2.494, US-2.495, US-2.502, US-2.505, US-2.534 e da US-2.584 a US-2.606.
Le modifiche interessano sia l’allegato V sia l’allegato XIV, con l’effetto di allineare le restrizioni all’attuale situazione epidemiologica. Le voci riportano anche le date di conferma dei focolai e, ove pertinenti, le date fino alle quali si applicano le limitazioni o da cui riprende l’autorizzazione all’ingresso.
Ambito delle categorie interessate
Nel dettaglio, l’allegato V riguarda le categorie di pollame e materiale germinale di pollame, nonché le carni fresche di pollame e selvaggina da penna; l’allegato XIV reca una corrispondente disciplina per le categorie indicate nella sezione B dell’allegato, con riferimento a pollame, roditori? no, alle categorie POU, RAT e GBM come elencate nelle tabelle. Il regolamento non modifica in generale il regime di importazione di tutti i prodotti animali, ma solo quello delle zone e delle categorie specificamente elencate.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La Commissione sottolinea che l’efficacia immediata è necessaria per evitare inutili perturbazioni degli scambi, tenuto conto dell’evoluzione sanitaria in Canada e negli Stati Uniti.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3. La finalità è adeguare gli elenchi dei paesi terzi e delle zone autorizzate all’ingresso nell’Unione in funzione della situazione sanitaria animale, così da proteggere lo stato sanitario dell’Unione.
Presupposti fattuali: focolai di HPAI
La Commissione richiama la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, confermati mediante RT-PCR in date specifiche tra novembre e dicembre 2023. Le autorità competenti hanno istituito zone restrittive e applicato la politica di abbattimento totale, con successiva pulizia e disinfezione, e hanno trasmesso alla Commissione aggiornamenti epidemiologici e sulle misure di contenimento.
Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna
L’allegato V del regolamento (UE) 2021/404 è modificato per: aggiungere le zone CA-2.227 e CA-2.228 per il Canada; sostituire/aggiornare le zone GB-2.325 e GB-2.326 per il Regno Unito; sostituire/aggiornare e aggiungere numerose zone degli Stati Uniti (tra cui US-2.469, US-2.472, US-2.473, US-2.477, US-2.485, US-2.493, US-2.494, US-2.495, US-2.502, US-2.505, US-2.534 e da US-2.584 a US-2.606). Le nuove iscrizioni e sostituzioni si riferiscono alle restrizioni territoriali connesse ai focolai di HPAI e indicano le date di decorrenza dei divieti/limitazioni e, ove presenti, di cessazione o aggiornamento delle misure.
Modifiche all’allegato XIV: pollame, materiale germinale e uova da cova? no, solo categorie elencate per prodotti avicoli e selvaggina da penna
L’allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404 è analogamente aggiornato per le zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti. Per il Canada vengono aggiunte le zone CA-2.227 e CA-2.228; per il Regno Unito vengono aggiornate le zone GB-2.325 e GB-2.326; per gli Stati Uniti sono sostituite o aggiunte le zone già elencate nell’allegato, comprese le nuove zone da US-2.584 a US-2.606. Le voci riguardano le categorie di prodotti indicate nell’allegato XIV, con riferimenti alle rispettive date di applicazione delle restrizioni o delle ri-autorizzazioni.
Reintroduzione dell’autorizzazione per alcune zone del Regno Unito e degli Stati Uniti
La Commissione, valutate le informazioni epidemiologiche e le misure adottate dai paesi interessati, ritiene che per alcune zone del Regno Unito e degli Stati Uniti non sussista più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione. Per tali zone viene quindi nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione delle partite interessate, con le date di validità riportate nelle tabelle degli allegati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La Commissione evidenzia l’urgenza delle misure per evitare perturbazioni inutili degli scambi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 17 gen 2024Regolamento (UE) 2024/256
- Regolamento · 17 gen 2024Regolamento (UE) 2024/261
- Regolamento · 17 gen 2024Regolamento (UE) 2024/262
- Regolamento · 17 gen 2024Regolamento (UE) 2024/264
- Regolamento · 17 gen 2024Regolamento (UE) 2024/265
- Regolamento · 17 gen 2024Regolamento (UE) 2024/267
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →