Sentenza del 27/05/2020 n. 9898 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava che la (OMISSIS) s.r.l. avesse indebitamente qualificato come "beni strumentali" (agevolabili ai sensi della L. 18/10/2001 n.383, art.4) numerosi immobili acquistati dalla (OMISSIS) s.a.s., ottenendo così un indebito vantaggio fiscale (minore imponibile IRES e credito IVA). L'Ufficio sosteneva che, nella sostanza, gli immobili erano beni-merce o comunque non destinati a locazione durevole: gran parte erano stati rivenduti; le poche locazioni risultavano intestate ai medesimi soci della s.a.s.; esistevano legami di interessenza tra le parti; e il contratto di compravendita conteneva clausole anomale (parte del corrispettivo subordinata, senza garanzie, al rimborso IVA). L'Ufficio deduceva pertanto elusione/abuso del diritto e chiedeva il recupero a tassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo viziata la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva escluso la fondatezza delle censure erariali ritenendole "motivo nuovo" inammissibile e trascurando le presunzioni e gli elementi indiziari prodotti. La Cassazione ha affermato che, nel contesto normativo anteriore all'introduzione espressa della disciplina sull'abuso del diritto (art.10-bis L.212/2000 come modificata dal D.Lgs. 128/2015), il giudice tributario poteva rilevare d'ufficio l'abuso/elusione e che l'Amministrazione può avvalersi di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione per nuovi accertamenti di fatto e per decidere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
Costituzione, articolo 53
Richiamata dall'Ufficio e dalla Corte in relazione al tema della tassazione e onere probatorio; contestuale valutazione della legittimità dell'azione impositiva.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 37-bis
Norma richiamata in ordine ai poteri dell'Amministrazione e alla formazione dell'accertamento; citata nel quadro delle censure relative all'onere probatorio e alle conseguenze impositive.
L. 18 ottobre 2001, n. 383, articolo 4
Norma che riconosceva agevolazioni per investimenti in beni strumentali; il punto centrale è la qualificazione dei beni come strumentali (agevolabili) o come beni-merce (non agevolabili).
Codice Civile, articolo 2697
Principio sulla ripartizione dell'onere della prova: la Corte richiama che l'Amministrazione deve dimostrare il disegno elusivo e il contribuente deve provare ragioni economiche oggettive a giustificazione dell'operazione.
Codice Civile, articoli 2727-2729
Art.2729 sul valore delle presunzioni: la Corte conferma che l'Ufficio può utilizzare presunzioni semplici purché siano 'gravi, precise e concordanti' per provare la reale natura dell'operazione.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 9
Citata come contestuale comportamento della s.a.s. (condono tombale) che avrebbe sanato con modico esborso omissioni dichiarative, elemento indiziario a supporto della tesi erariale.
Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, articolo 1 (riferimento all'art.10-bis L.212/2000)
La Corte osserva che le operazioni oggetto di accertamento sono anteriori all'introduzione della disciplina formale sull'abuso del diritto (art.10-bis L.212/2000 come riformato) e quindi la nuova disciplina non è applicabile retroattivamente; tuttavia l'abuso poteva essere rilevato anche prima d'ora d'ufficio dal giudice.
Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 (riferimento temporale)
Richiamato nel testo in relazione al momento storico e alle regole processuali vigenti ratione temporis; la censura 4 è formulata tenendo conto del testo previgente.
Massime di principio
- Il giudice tributario, soprattutto per fatti anteriori alla disciplina specifica sull'abuso del diritto, può e deve rilevare d'ufficio la natura elusiva/abusive dell'operazione quando dagli atti emergono elementi che ne facciano ragionevolmente dubitare la genuinità.
- L'Amministrazione finanziaria può far valere, per dimostrare la natura sostanziale dell'operazione, presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti; non è obbligata a produrre solo prove dirette se gli indizi formano un quadro serio e coerente.
- Una volta forniti dall'Ufficio elementi indiziari di anomalia (es. collegamenti tra venditore e acquirente, cessione immediata o ripetuta, clausole contrattuali anomale, pagamento subordinato al rimborso IVA, mancata reale locazione), grava sul contribuente l'onere di provare ragioni economiche apprezzabili e non fiscali a giustificazione dell'operazione.
- La qualificazione sostanziale dell'operazione prevale sulla forma: negozi formalmente leciti possono essere ritenuti elusivi se lo scopo predominante è il risparmio d'imposta e non sussistono adeguate ragioni economiche di mercato.
- Se il giudice omette di valutare gli elementi indiziari o dichiara impropriamente inammissibile la qualificazione per abuso/elusione, la sentenza può essere cassata e la causa rimessa per nuovi accertamenti di fatto.
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