Ordinanza n. 4403/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della delibera del Consiglio superiore della magistratura n. 7147 adottata nella seduta del 6 dicembre 2022, con la quale sono state individuate, ai sensi del d. lgs. 13 luglio 2017, n. 116, le modalità di selezione e i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a viceprocuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto; 2) del decreto del presidente della sezione autonoma per i magistrati onorarî del Consiglio giudiziario della Corte d’appello di Napoli recante «Procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario» pubblicato nella G.u. n. 28 del 11 aprile 2023 - Suppl. Ordinario n. 1, nella parte in cui prevede l’applicazione del limite massimo di dieci anni per la valutazione dell’anzianità professionale come titolo di preferenza in corrispondenza; 3) della delibera consiliare del 20 marzo 2024 (Pratica num. 75/CV/2024) di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l’Ufficio del Giudice di pace di Marigliano (circondario di Nola) nonché della delibera consiliare del 19 febbraio 2025 (Pratica num. 75/CV/2024 del 19 febbraio 2025) di scorrimento della predetta graduatoria in sostituzione dell’aspirante rinunciataria e ad integrazione della delibera consiliare del 20 marzo 2024 (Pratica num. 75/CV/2024); 4) della delibera del Consiglio superiore della magistratura del 17 dicembre 2025, prot. n. 75/CV/2024 pubblicata sul sito il 13 gennaio 2026 sul sito istituzionale, nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di pace di Marigliano (circondario di Nola) dei candidati ivi indicati, omettendo di tener conto della maggiore anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati della ricorrente, che è stata cosí esclusa dai vincitori; nella parte in cui colloca al 4° posto (I riserva) per mero criterio anagrafico in applicazione dei criterî poi dichiarati costituzionalmente illegittimi, e in posizione quindi inferiore a quella che allo stesso spetterebbe in applicazione pedissequa dei criteri costituzionalmente conformi derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025; 5) dei decreti del Ministro della giustizia di conferimento dell’incarico di giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di pace di Marigliano, adottati in attuazione della delibera del Consiglio superiore della magistratura del 17 dicembre 2025, in favore di ciascuno dei candidati ivi nominati, se esistenti, di data, estremi e contenuto allo stato ignoti al ricorrente – comunque denominati, anche come «decreto di nomina» o «decreto di conferimento dell’incarico» o «decreto di immissione in servizio»; 6) di ogni atto successivo, connesso o consequenziale ai predetti decreti, ivi compresi eventuali decreti integrativi, provvedimenti di presa di servizio, atti di assegnazione all’ufficio giudiziario, comunicazioni formali di investitura, ancorché non conosciuti dal ricorrente, nella parte in cui producano effetti preclusivi nei confronti dello stesso; 7) delle delibere di scorrimento, anche non conosciute; 8) di tutti gli atti, i provvedimenti e i verbali non conosciuti dalla ricorrente e impattanti sulla sua posizione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da de Gregorio Filomena il 13 luglio 2026: dei decreti ministeriali del 10 febbraio 2026 di nomina dei controinteressati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di selezione, graduatoria, nomina dei giudici onorari di pace e relativi decreti ministeriali presso l'Ufficio del Giudice di pace di Marigliano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera del Consiglio superiore della magistratura relativa alle modalità di selezione e ai posti vacanti per l'ammissione al tirocinio e alla nomina a giudice onorario di pace e viceprocuratore onorario; il bando della procedura, nella parte in cui prevedeva un limite massimo di dieci anni per la valutazione dell'anzianità professionale quale titolo di preferenza; le delibere di approvazione e di scorrimento della graduatoria relativa a tre posti presso l'Ufficio del Giudice di pace di Marigliano; la delibera di nomina dei candidati, nella parte in cui non avrebbe considerato la maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati della ricorrente e l'avrebbe collocata al quarto posto per criterio anagrafico; nonché i decreti ministeriali di conferimento dell'incarico e gli atti consequenziali. Con i motivi aggiunti sono stati impugnati anche i decreti ministeriali di nomina dei controinteressati. La ricorrente ha chiesto l'applicazione dei criteri ritenuti costituzionalmente conformi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In questa fase, il Collegio ha ritenuto che la pretesa cautelare richiedesse l'applicazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 213 del 2025 a un rapporto già esaurito, identificato nel rapporto cristallizzato nella graduatoria di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice onorario di pace. Non è stata quindi ravvisata una plausibile fondatezza della domanda di sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116
Disciplina richiamata per la procedura di ammissione al tirocinio e di nomina dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori onorari.
art. 55 c.p.a.
Base normativa della domanda e della decisione cautelare; la sospensione è stata negata per mancanza del fumus boni iuris.
sentenza Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025
La ricorrente ne ha invocato l'applicazione ai criteri di collocazione in graduatoria; il TAR ha ritenuto, in sede cautelare, che tale applicazione fosse richiesta rispetto a un rapporto già esaurito.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando la pretesa applicazione di una pronuncia costituzionale è riferita a un rapporto ritenuto ormai esaurito e cristallizzato in una graduatoria, poiché manca il fumus boni iuris.
- La graduatoria di una procedura selettiva può essere considerata, ai fini della valutazione cautelare, rapporto cristallizzato rispetto al quale non è immediatamente configurabile l'applicazione retroattiva dei criteri derivanti da una successiva pronuncia della Corte costituzionale.
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