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Ordinanza

Ordinanza n. 251/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento: - della determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile A04 n. 326 dell’11.12.2025, relativa alla approvazione della graduatoria definitiva del «Bando di procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per il reclutamento a tempo determinato di n. 29 unità personale appartenenti all’area dei funzionari (già Cat. D) e di n. 9 unità personale appartenenti all’area degli istruttori (già Cat. C) -diversi profili professionali-», relativa al profilo professionale Istruttore Amministrativo (AMM/C), Area Istruttori (già categoria giuridica C1) – n. 8 Unità – pubblicata in pari data sull’Albo Pretorio online dell’Azienda resistente, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione, tra i vincitori del concorso; - della comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data 11 dicembre 2025 (NotaProt. N.8060 del 11-12-2025 - RISCONTRO ISTANZA DI AUTOTUTELA E/O RIESAME DEGLI ATTI CONCORSUALI, ASSUNTA AL PROT. N. _7426 DEL _19.11.2025_ ), con cui l’Azienda Speciale Consortile A04 ha rigettato l’istanza di riesame in autotutela nonché di soccorso istruttorio ex artt. 6 e 21 nonies della L. n. 241/1990 avanzata dal sig. Buonovino Giuseppe escludendo di valutare il titolo di riservista quale volontario delle forze armate congedato senza demerito ex artt. 1014-678 D.lgs 66/2010 in possesso del ricorrente così come indicato nella domanda di partecipazione al concorso de quo; - della determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile A04 n. 280 del 4.11.2025, relativa all’ approvazione della graduatoria provvisoria del concorso de quo, pubblicata in data 6 novembre 2025 sull’Albo pretorio online dell’Azienda resistente, nella parte in cui (al punto 4.) viene dato atto che “ tra i soggetti sopra indicati non risultano collocate persone aventi diritto alla riserva di posti in favore dei volontari delle forze armate” a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione da parte dell’odierno ricorrente ed, in ogni caso, in ogni parte ritenuta opportuna; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per il profilo di interesse; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, nella parte in cui l’Azienda resistente ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; - dell’elenco dei candidati idonei per il profilo di interesse, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - di ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti né conoscibili, con cui l’Azienda resistente ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l’odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa; - del/i verbale/i, se esistenti, con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio; - del bando di concorso “Bando di procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per il reclutamento a tempo determinato di n. 29 unità di personale appartenenti all’area dei funzionari (già Cat. D) e di n. 9 unità di personale appartenenti all’area degli istruttori (già Cat. C) - diversi profili professionali” nella parte in cui omette di indicare le riserve di legge ex art. 3, comma 2 lett. e) art. 5 del DPR 487/1994 ed artt. 1014-678 D.lgs n. 66/2010 ed in ogni caso ove ritenuto opportuno: delle istruzioni di svolgimento della prova scritta, dei verbali di valutazione dei titoli per il profilo di riferimento; della prova scritta stessa, nelle parti di interesse, dei verbali inerenti la formulazione e la validazione del quesito di cui in narrativa, dei verbali di correzione delle prove digitali sostenute da parte ricorrente e dei verbali di formulazione della graduatoria stessa; - di ogni altro atto, comunque, connesso e/o presupposto e/o consequenziale, potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente anche se non conosciuto dalla medesima; per l’adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l’ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso per il profilo di interesse (Istruttore Amministrativo AMM/C, già categoria C1), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previo riconoscimento del titolo di riserva e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso, per il profilo Istruttore Amministrativo AMM/C, già categoria C1; e per la condanna ex art 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso il profilo di Istruttore Amministrativo AMM/C, già categoria C1;

Giustizia amministrativa202600078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie provvisoria e definitiva del concorso per il profilo di istruttore amministrativo, nella parte in cui non è stato riconosciuto il titolo di riserva e il candidato non è stato incluso tra i vincitori riservisti, nonché diniego dell’istanza di riesame e soccorso istruttorio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva e quella provvisoria relative al profilo di istruttore amministrativo, deducendo l’omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione, riferito alla qualità di volontario delle Forze armate congedato senza demerito ai sensi degli artt. 1014 e 678 del d.lgs. 66/2010. Ha inoltre contestato il diniego dell’istanza di autotutela, riesame e soccorso istruttorio, l’omessa indicazione delle quote di riserva e degli elenchi degli idonei, nonché, per quanto occorresse, il bando nella parte in cui avrebbe omesso di richiamare le riserve di legge. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’adozione di misure cautelari, l’accertamento del diritto a essere collocato nella posizione spettante tra i vincitori riservisti e il risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a. Il giudice, tuttavia, non ha ancora esaminato le questioni di rito, di merito o cautelari.

La decisione

Il TAR ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori inclusi nella graduatoria definitiva relativa al profilo di istruttore amministrativo, diversi dalla controinteressata già costituita. Ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, o dalla sua notificazione se anteriore, per provvedere all’integrazione del contraddittorio, e un ulteriore termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del primo, per depositare telematicamente la prova dell’adempimento. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 21 luglio 2026, con riserva di ogni ulteriore valutazione sulle questioni processuali, sul merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • artt. 1014 e 678 d.lgs. 66/2010

    Sono richiamati dal ricorrente quali disposizioni fondanti il titolo di riserva spettante ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito; il TAR non ne ha ancora valutato l’applicabilità nel merito.

  • artt. 6 e 21-nonies l. 241/1990

    Sono richiamati dal ricorrente a sostegno dell’istanza di riesame, autotutela e soccorso istruttorio; l’ordinanza non decide sulla fondatezza di tali pretese.

  • art. 30 c.p.a.

    È invocato dal ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica; la domanda risarcitoria non è stata esaminata.

  • art. 3, comma 2, lett. e), e art. 5 d.P.R. 487/1994

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione alle riserve nei concorsi pubblici; il TAR non ha ancora deciso sulla censura relativa al bando.

Massime di principio

  • Quando la graduatoria concorsuale impugnata comprende più vincitori potenzialmente incisi dall’accoglimento del ricorso, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori non già presenti in giudizio.
  • Il termine assegnato dal giudice per l’integrazione del contraddittorio e quello successivo per il deposito della prova dell’adempimento sono perentori quando così stabilito nell’ordinanza.
  • La verifica della legittimità della graduatoria e delle domande cautelari può essere rinviata dopo l’integrazione del contraddittorio, lasciando impregiudicate le ulteriori valutazioni in rito, nel merito e sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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