Sentenza n. 1464/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1286/2025 emessa sul ricorso 6142/2024 dal Tribunale di Napoli Nord per la condanna del M.I.U.R. all’assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario relativa all'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di 1.500 euro e per le annualità indicate nel titolo. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo inoltre la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'avvenuto adempimento. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di prova dell'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., dichiarando l'obbligo del Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha accolto la richiesta di penalità di mora, fissandola in misura pari agli interessi legali calcolati sul valore complessivo del beneficio, decorrente dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della sentenza fino all'effettivo adempimento, con limite massimo del 10% della sorte capitale. Ha nominato, per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale pro tempore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione, inclusa la liquidazione della penale eventualmente maturata. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.200 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L’azione di ottemperanza può essere proposta [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di promuovere l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nella fattispecie, condizione per procedere alle esecuzioni forzate nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell'amministrazione; il commissario deve compiere gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una penalità di mora con funzione sanzionatoria e compulsoria, volta a stimolare l'adempimento; nel caso concreto è stata parametrata agli interessi legali sul valore del beneficio, entro il limite massimo del 10% della sorte capitale.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere dalla pubblica amministrazione l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non si sia conformata all'obbligo derivante dal titolo.
- Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate costituisce condizione rilevante per l'esercizio della tutela esecutiva, unitamente al passaggio in giudicato del titolo e all'inadempimento dell'Amministrazione.
- In assenza di prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione piena e integrale al titolo entro un termine assegnato, anche quando la prestazione consiste nell'attribuzione di un beneficio economicamente determinato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l'inadempimento di un'obbligazione di facere avente valore economico precisamente determinato; la sua misura può essere parametrata agli interessi legali sul beneficio dovuto, con un limite massimo rapportato alla sorte capitale.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, attribuendogli il compito di adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato; la carenza di fondi o di cassa dell'amministrazione non costituisce, di per sé, causa legittima di inesecuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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