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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18132/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di conferma (15/06/2023) della condanna a 16 anni di reclusione e, a pena espiata, libertà vigilata per anni 3, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Il ricorrente deduceva: (i) vaghezza/evanescenza dell'imputazione e violazione del diritto di difesa; (ii) insufficiente e non specifica motivazione circa il contributo causalmente rilevante attribuito a Casamonica nel promuovere la cosiddetta "pax" mafiosa; (iii) mancata prova della sussistenza del sodalizio alla data dell'incontro e che gli arresti successivi avessero invece impedito gli scontri; (iv) assenza del necessario elemento soggettivo (dolo) per il concorso esterno; (v) vizio di motivazione e violazione di norme processuali (artt. 187, 192, 530, 173 disp. att. c.p.p. e altri); (vi) contestazione del rigetto delle circostanze attenuanti generiche e del riconoscimento della recidiva (artt. 62-bis e 99 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la sentenza di merito. La Corte ha ritenuto che le sentenze di primo e secondo grado formano una "doppia conforme" e vanno lette congiuntamente: la contestazione e la condotta sono adeguatamente descritte nell'imputazione e provate principalmente dalle intercettazioni, dalle deposizioni e dagli elementi logico-ricostruttivi. È stato affermato che l'incontro intercettato aveva effettivamente finalità di "pax" mafiosa collegata anche al traffico di stupefacenti e che Casamonica, nel ruolo di garante, fornì un contributo causalmente rilevante idoneo a interrompere la conflittualità fra i gruppi. La Corte ha inoltre ricordato e applicato i principi delle Sezioni Unite sul concorso esterno (dolo generico sufficiente; anche un solo contributo idoneo e decisivo basta per integrare il reato) e ha ritenuto legittima la valutazione negativa sulle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva. Le censure sulla indeterminatezza dell'imputazione sono state ritenute non fondate o tardive (richiamo alla necessità di eccepire l'indeterminatezza in sede opportuna).

Norme richiamate

  • artt. 110 e 416-bis cod. pen.

    Applicate per la configurazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa: la Corte accoglie l'orientamento delle Sezioni Unite che prevede che anche un solo contributo concreto e decisivo, fornito con consapevolezza e volontà di agevolare l'associazione (dolo generico), possa integrare il concorso esterno

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la corretta enunciazione dei motivi di ricorso; il ricorso è stato comunque ritenuto articolato nei limiti utili alla decisione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle regole di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che eventuali censure sul valutamento probatorio erano generiche e non idonee a travolgere la motivazione delle sentenze di merito

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Citat0 tra le norme processuali invocate dal ricorrente; la Corte non ha riconosciuto violazioni tali da invalidare il giudizio

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente: la Corte osserva che l'eccezione di indeterminatezza dell'imputazione ha natura relativa e deve essere sollevata tempestivamente (art. 491 c.p.p.), pena la decadenza

  • artt. 62-bis e 99 cod. pen.

    Riferiti al diniego delle attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice di merito, adeguatamente motivata con riferimento alla gravità del reato e alla pericolosità dell'imputato

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato implicitamente nella valutazione degli elementi rilevanti ai fini delle attenuanti generiche; la Corte conferma che il giudice può privilegiare gli elementi ritenuti prevalenti nella motivazione

  • artt. 591, comma 4 e 627, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla possibilità di dichiarare l'inammissibilità o l'aspecificità dei motivi d'atto anche d'ufficio in sede di legittimità, salvo ipotesi particolari

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (Demitry; Mannino) e altre pronunce citate

    Richiamate come principi guida: il "concorrente esterno" può agire anche con un solo contributo purché concreto, specifico e consapevole; il dolo richiesto è in genere il dolo generico volto a dare un contributo all'operatività dell'associazione; è ammessa la verifica ex post dell'efficacia causale del contributo

Massime di principio

  • Il concorso esterno in associazione mafiosa può configurarsi anche mediante un unico contributo concreto e decisivo; non è necessario un'integrazione stabile nell'organizzazione purché il contributo sia consapevole e idoneo a conservare o rafforzare le capacità operative del sodalizio
  • La valutazione della causalità e dell'efficacia di un contributo può essere effettuata ex post: la cessazione di atti intimidatori successiva all'intervento può essere ritenuta indice di efficacia causale, se supportata da elementi probatori
  • Le sentenze di primo e secondo grado conformi si integrano e possono essere lette congiuntamente dalla Cassazione: le censure già adeguatamente esaminate in primo grado e confermate in appello richiedono critiche specifiche e puntuali per essere accolte in cassazione
  • Le doglianze generiche, aspecifiche o tardive riguardo alla motivazione o alla qualificazione giuridica dell'evento processuale sono normalmente inammissibili o infondate; il ricorrente deve indicare con precisione in cosa consista il vizio
  • L'eccezione di indeterminatezza dell'imputazione deve essere sollevata tempestivamente (art. 491 c.p.p.); se non tempestivamente prospettata, si perde la possibilità di ottenere rilievo
  • La concessione delle attenuanti generiche e la valutazione della recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la correttezza logico-motivazionale e non il merito della scelta

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