Cassazione Civile, Ordinanza n. 17360/2022 del 30/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto del Tribunale di Arezzo del 15 dicembre 2016. Nel corso del giudizio di legittimità ha depositato atto di rinuncia al ricorso il 10 aprile 2022, ma non ha dato prova di aver notificato tale rinuncia alla controparte costituita, come richiesto dall'art. 390, ultimo comma, c.p.c. La Corte ha quindi esaminato gli effetti processuali della rinuncia non notificata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la rinuncia, quale atto unilaterale recettizio, non produce l'effetto estintivo del processo se non è notificata alla controparte costituita. La mancanza della notificazione non consente l'estinzione del giudizio, ma comporta il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla prosecuzione, con conseguente inammissibilità. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificata alla controparte costituita; in difetto, non si produce l'effetto tipico dell'estinzione del processo.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002
L'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità è parametrato al contributo unificato previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione ha natura di atto unilaterale recettizio e, per produrre l'effetto estintivo del processo, deve essere notificata alla controparte costituita nei modi prescritti dall'art. 390 c.p.c.
- Se la rinuncia al ricorso non è notificata alla controparte, non opera l'estinzione del giudizio ma viene meno l'interesse del ricorrente alla prosecuzione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese secondo il principio di causalità ed è dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. 115/2002.
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