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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01276/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società proprietaria di un impianto eolico, di un avviso di accertamento e rideterminazione della rendita catastale. La contribuente sosteneva che la torre di sostegno dell'aerogeneratore non dovesse essere computata nella rendita. La Commissione tributaria regionale aveva accolto tale tesi, ritenendo che la torre fosse una componente essenziale dell'impianto, strutturalmente integrata con navicella e rotore, ma comunque funzionale allo specifico processo produttivo di energia e dunque esclusa dalla stima diretta ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015. Secondo l'Ufficio, la norma imporrebbe invece di includere nella rendita catastale le torri eoliche, perché, per caratteristiche costruttive, sarebbero vere e proprie costruzioni stabilmente ancorate al suolo, non semplici pali, e quindi elementi immobiliari da considerare nella stima.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia, chiarendo che, ai fini dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, ciò che rileva non è la consistenza fisica del manufatto o la sua infissione al suolo, ma la sua funzionalità allo specifico processo produttivo. La norma esclude dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente connessi all'immobile. La CTR aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in cassazione, che la torre di sostegno è componente essenziale dell'impianto eolico e funzionale alla produzione di energia, sicché correttamente non è stata computata nella rendita. Le spese sono state compensate per la recente formazione della giurisprudenza sul punto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    la norma va letta nel senso che dalla rendita catastale devono essere esclusi gli impianti e le componenti funzionali allo specifico processo produttivo, indipendentemente dalla loro stabilità o connessione materiale al suolo, perché rileva la strumentalità produttiva e non la sola consistenza strutturale

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    è richiamato come precedente regime interpretativo autentico che aveva incluso nel computo della rendita le costruzioni stabili connesse al suolo, anche con elementi mobili necessari all'attività industriale

  • art. 812 c.c.

    è evocato dall'Agenzia come definizione civilistica di bene immobile, ma la Corte non fonda su tale criterio la soluzione della controversia

Massime di principio

  • In materia di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, il criterio decisivo è la funzionalità delle componenti al processo produttivo: sono esclusi dalla stima gli impianti, macchinari e congegni che servono direttamente alla produzione, anche se strutturalmente connessi al fabbricato o stabilmente ancorati al suolo.
  • La nozione di "elementi strutturalmente connessi" non consente di includere in rendita componenti che, pur integrate nell'impianto, siano ontologicamente strumentali al processo produttivo e prive di autonoma utilità reddituale al di fuori di esso.
  • In sede di legittimità è insindacabile l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la funzione produttiva della specifica componente dell'impianto, se sorretto da motivazione coerente con i criteri di legge.
  • Per gli impianti eolici, la torre di sostegno dell'aerogeneratore, quando accertata come parte essenziale e funzionale alla generazione di energia, rientra tra le componenti escluse dal computo della rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015.

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