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Sentenza

Sentenza n. 4608/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Richiesta di chiarimenti sulle modalità di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2499/2025, con riferimento all’applicabilità del d.m. 6 dicembre 2024, n. 1835

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a. per ottenere chiarimenti sull’esecuzione della sentenza n. 2499/2025, che aveva annullato i dinieghi ministeriali e i pareri negativi del Consiglio Universitario Nazionale relativi all’accreditamento, per l’anno accademico 2022/2023, di un nuovo corso di laurea magistrale della classe LM-12, da erogare interamente a distanza, imponendo al C.U.N. e successivamente al Ministero di rideterminarsi sull’istanza. Il Ministero ha sostenuto che il d.m. n. 1835/2024, e in particolare l’art. 3, comma 3, avrebbe impedito l’accreditamento del corso in modalità prevalentemente o integralmente a distanza, poiché nella classe LM-12 non risultava già accreditato un corso con tali modalità. Ha inoltre prospettato difficoltà applicative e possibili disparità di trattamento rispetto ad altri corsi. L’Università si è opposta, deducendo che il decreto ministeriale era anteriore alla sentenza da eseguire, era stato espressamente rappresentato nel giudizio di appello e non poteva quindi essere invocato per eludere il giudicato; ha altresì sostenuto che la sua applicazione alla procedura relativa all’anno accademico 2022/2023 avrebbe comportato un’efficacia retroattiva, in violazione dell’art. 11 delle Preleggi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha fornito i chiarimenti richiesti stabilendo che il d.m. n. 1835/2024 non preclude l’obbligo del C.U.N. e del Ministero di riesaminare l’istanza di accreditamento secondo i principi enunciati nella sentenza n. 2499/2025. Il decreto è anteriore alla sentenza da eseguire e non costituisce ius superveniens idoneo a limitare l’esecuzione del giudicato. Inoltre, il Ministero aveva già dedotto nel precedente giudizio l’asserita preclusione derivante dal decreto, ma tale argomento non era stato accolto dalla sentenza ottemperanda; la questione deve pertanto ritenersi coperta dal giudicato, secondo il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Il ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. non può essere utilizzato per rimettere in discussione, modificare o integrare le statuizioni della sentenza da eseguire. È stato quindi affermato il dovere del Ministero di trasmettere nuovamente gli atti al C.U.N., affinché valuti l’istanza in conformità al giudicato, e del C.U.N. e del Ministero di procedere successivamente alla rideterminazione. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    per ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza

    Il ricorso per chiarimenti consente di precisare le modalità di esecuzione del giudicato, ma non di rimettere in discussione, modificare o integrare le statuizioni della sentenza da eseguire.

  • d.m. 6 dicembre 2024, n. 1835, art. 3, comma 3

    esclusivamente corsi di studio afferenti a classi nelle quali è già presente un corso accreditato con modalità di erogazione prevalentemente ovvero integralmente a distanza

    La disciplina ministeriale non può essere invocata per sottrarsi all’obbligo di riesame imposto da una precedente sentenza quando era anteriore alla decisione ed era già stata dedotta nel giudizio definito dalla stessa.

  • art. 11 Preleggi

    È stato richiamato dall’Università per sostenere il divieto di applicazione retroattiva del d.m. n. 1835/2024 alla procedura relativa all’anno accademico 2022/2023; la decisione accoglie la soluzione fondata principalmente sulla preclusione derivante dal giudicato.

Massime di principio

  • Il ricorso per chiarimenti previsto dall’art. 112, comma 5, c.p.a. è funzionale esclusivamente a precisare le modalità di esecuzione del giudicato e non può trasformarsi in uno strumento per contestare, modificare o integrare il contenuto decisorio della sentenza da ottemperare.
  • Una disciplina normativa o regolamentare anteriore alla sentenza da eseguire, già dedotta nel giudizio definito dalla sentenza e non accolta quale impedimento alla pretesa azionata, non costituisce ius superveniens e non può essere successivamente invocata per limitare l’esecuzione del giudicato.
  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: sono precluse non solo le questioni espressamente decise, ma anche quelle che costituivano presupposto logico indefettibile della decisione e che avrebbero potuto essere fatte valere nel giudizio definito.
  • Quando una sentenza annulla un diniego e impone all’amministrazione di riesaminare un’istanza secondo i principi enunciati in motivazione, l’amministrazione deve procedere alla riedizione del potere e non può sottrarsi al riesame sulla base di argomenti già dedotti e non accolti nel giudizio di cognizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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