Direttiva 2006/47
Direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006 , che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2006/47/CE, versione codificata della precedente direttiva 74/268/CEE, disciplina le condizioni particolari per attestare l'assenza di Avena fatua nelle sementi di cereali. Essa si innesta sulla direttiva 66/402/CEE e consente il rilascio del certificato ufficiale quando siano rispettati requisiti più rigorosi di quelli ordinari. La disciplina lascia agli Stati membri un margine limitato, in particolare quanto alla possibilità di restringere il rilascio del certificato a uno solo dei casi previsti.
Fissa le condizioni particolari per il rilascio del certificato ufficiale in relazione alla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell'ambito della commercializzazione e certificazione ufficiale delle sementi di cereali disciplinate dalla direttiva 66/402/CEE. Riguarda in particolare la verifica della presenza di Avena fatua nelle colture e nei campioni di sementi prelevati secondo le modalità della direttiva 66/402/CEE. La direttiva si limita a stabilire condizioni aggiuntive per il rilascio del certificato ufficiale e non introduce un regime generale diverso per tutte le sementi, né modifica le tolleranze di base previste dalla direttiva madre, salvo quanto connesso al contrassegno/certificazione supplementare.
Fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali
La direttiva 2006/47/CE è una direttiva della Commissione in versione codificata, adottata per razionalizzare e chiarire la disciplina già contenuta nella direttiva 74/268/CEE. Essa si innesta sulla direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e mira a definire condizioni più rigorose per la certificazione ufficiale quando si vuole attestare l'assenza di Avena fatua.
Finalità e contesto normativo
I considerando chiariscono che la direttiva 66/402/CEE aveva previsto tolleranze per la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali, ritenute però troppo elevate rispetto ad alcune esigenze. Per questo motivo la stessa direttiva madre consente un contrassegno supplementare per le sementi che rispettano condizioni particolari; la direttiva qui analizzata stabilisce tali condizioni, tenendo conto sia delle necessità di controllo sia delle possibilità di produzione delle sementi.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli Stati membri nell'esercizio del potere di rilascio del certificato ufficiale previsto dall'articolo 11 della direttiva 66/402/CEE. L'oggetto materiale è la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali, valutata tramite:
- ispezione ufficiale in campo della coltura;
- esame ufficiale di campioni prelevati secondo l'articolo 7 della direttiva 66/402/CEE.
La direttiva non sostituisce il quadro generale della direttiva 66/402/CEE, ma introduce condizioni particolari per il rilascio della certificazione ufficiale in casi selezionati.
Condizioni per il rilascio del certificato ufficiale
L'articolo 1 prevede che il certificato ufficiale sia rilasciato su richiesta quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- la coltura è priva di Avena fatua al momento dell'ispezione in campo ufficiale effettuata conformemente all'allegato I della direttiva 66/402/CEE, e un campione di almeno 1 kg, prelevato secondo l'articolo 7 della stessa direttiva, risulta privo di Avena fatua all'esame ufficiale;
- oppure un campione di almeno 3 kg, prelevato secondo l'articolo 7 della direttiva 66/402/CEE, risulta privo di Avena fatua all'esame ufficiale.
La direttiva opera quindi come standard aggiuntivo di qualità/controllo, legato all'assenza del seme infestante Avena fatua.
Margine di discrezionalità degli Stati membri
L'articolo 2 riconosce agli Stati membri la facoltà di prescrivere che il certificato ufficiale sia rilasciato per uno solo dei due casi previsti dall'articolo 1. Ne deriva un margine di discrezionalità limitato: gli Stati membri devono garantire il risultato minimo fissato dalla direttiva, ma possono scegliere di applicare solo una delle due alternative di certificazione.
Abrogazione e continuità normativa
L'articolo 3 abroga la direttiva 74/268/CEE, come modificata, ma salva gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B. La direttiva precisa inoltre che i riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla nuova direttiva, secondo la tavola di concordanza dell'allegato II.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Indicazioni operative per il recepimento
Trattandosi di una direttiva, essa vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere e richiede attuazione nell'ordinamento nazionale. Dal testo fornito non emergono nuovi termini di recepimento per questa direttiva codificata; il riferimento ai termini di attuazione nell'allegato I riguarda la direttiva abrogata e le sue modifiche successive, mantenendo salvi gli obblighi già esistenti per gli Stati membri.
Disposizioni principali
Condizioni per il rilascio del certificato ufficiale
Ai sensi dell'articolo 1, gli Stati membri rilasciano su richiesta il certificato ufficiale previsto dall'articolo 11 della direttiva 66/402/CEE se: a) la coltura è priva di Avena fatua al momento dell'ispezione in campo ufficiale effettuata secondo l'allegato I della direttiva 66/402/CEE e un campione di almeno 1 kg, prelevato secondo l'articolo 7 della medesima direttiva, risulta privo di Avena fatua all'esame ufficiale; oppure b) un campione di almeno 3 kg, prelevato secondo l'articolo 7 della direttiva 66/402/CEE, risulta privo di Avena fatua all'esame ufficiale.
Facoltà degli Stati membri di limitare i casi di certificazione
L'articolo 2 consente agli Stati membri di prescrivere che il certificato ufficiale sia rilasciato per uno solo dei due casi previsti dall'articolo 1, lasciando quindi una discrezionalità nazionale sulla scelta del regime più restrittivo tra le due opzioni.
Abrogazione della direttiva precedente e rinvii
L'articolo 3 abroga la direttiva 74/268/CEE, come modificata dalle direttive elencate nell'allegato I, parte A, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato II.
Entrata in vigore
L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Destinatari
L'articolo 5 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
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