Direttiva 2006/38
Direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 1999/62/CE per aggiornare il quadro UE di tassazione dei veicoli pesanti e di tariffazione dell’uso delle infrastrutture stradali. Rafforza il principio del recupero dei soli costi di infrastruttura, consente una maggiore differenziazione dei pedaggi in funzione di emissioni, congestione e ora/stagione, e introduce regole più dettagliate per nuovi sistemi di pedaggio, concessioni e maggiorazioni in aree montane. Prevede inoltre obblighi di notifica alla Commissione, controllo della trasparenza e non discriminazione, sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive e un termine di recepimento al 10 giugno 2008.
Direttiva di modifica della direttiva 1999/62/CE sulla tassazione dei veicoli pesanti per l’uso di alcune infrastrutture stradali, con rafforzamento delle regole su pedaggi e diritti d’utenza, differenziazione tariffaria e recupero dei costi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri con riferimento ai sistemi di pedaggio e/o diritti d’utenza per gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada, in particolare sulla rete stradale transeuropea e, in presenza di scelte nazionali, anche su strade diverse o parallele in concorrenza con tale rete. Riguarda gli autoveicoli a motore o complessi di autoarticolati destinati esclusivamente al trasporto di merci con peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3,5 tonnellate; per taluni obblighi la disciplina consente inizialmente l’applicazione solo oltre le 12 tonnellate, con estensione generalizzata a tutti gli autoveicoli dal 2012, salvo deroghe. Non si applica in modo da imporre pedaggi cumulativi e lascia impregiudicate alcune tassazioni o diritti non discriminatori su immatricolazione, veicoli eccezionali, sosta e circolazione urbana, nonché diritti regolatori contro congestione e impatti ambientali.
Direttiva 2006/38/CE che modifica la direttiva 1999/62/CE sulla tassazione degli autoveicoli pesanti per l’uso di alcune infrastrutture
La direttiva interviene sul quadro europeo della c.d. eurovignetta, con l’obiettivo di rendere più coerente, trasparente e non discriminatorio il sistema di pedaggi e diritti d’utenza applicabili ai veicoli pesanti destinati al trasporto merci. Il legislatore unionale collega espressamente la riforma alla tutela del mercato interno, alla concorrenza tra imprese di trasporto e alla promozione di un trasporto sostenibile, ispirato ai principi "chi usa paga" e, in prospettiva, "chi inquina paga".
Finalità e contesto sistematico
I considerando evidenziano che la direttiva mira a eliminare distorsioni concorrenziali, migliorare la competitività e favorire un uso ottimale della rete stradale, riducendo congestione, rumore e impatti ambientali. La riforma tiene conto della concentrazione del traffico commerciale sulla rete transeuropea dei trasporti e del bisogno di evitare doppia imposizione, ostacoli alla libera circolazione e oneri eccessivi per gli operatori.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai sistemi di pedaggio e/o diritti di utenza relativi alla rete stradale transeuropea, definita per rinvio alla decisione n. 1692/96/CE. Gli Stati membri restano liberi, nel rispetto del trattato, di applicare tali strumenti anche a strade non TEN-T, comprese strade parallele o in concorrenza diretta, purché ciò non sia discriminatorio e non alteri la concorrenza.
Sul piano soggettivo, la disciplina riguarda gli autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto stradale di merci con peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3,5 tonnellate. La direttiva consente però, in una fase iniziale, di limitare pedaggi e diritti di utenza ai veicoli di almeno 12 tonnellate; dal 2012 essi devono applicarsi a tutti gli autoveicoli, salvo deroga motivata. È inoltre vietato cumulare sul medesimo tratto, per una determinata categoria di veicoli, pedaggio e diritto d’utenza, con la sola eccezione dei pedaggi per ponti, gallerie e valichi di montagna su reti soggette a diritti di utenza.
Definizioni rilevanti
Tra le definizioni introdotte o modificate assumono rilievo:
- "pedaggio", come somma determinata per un tragitto ben definito, basata su distanza e tipo di veicolo;
- "diritti di utenza", come pagamento che consente l’uso dell’infrastruttura per un periodo determinato;
- "pedaggio medio ponderato", quale rapporto tra introiti complessivi da pedaggio e chilometri per autoveicolo nella rete soggetta a pedaggio;
- "autoveicolo", in senso tecnico, comprensivo dei complessi destinati esclusivamente al trasporto merci oltre 3,5 tonnellate;
- le classi EURO e il "tipo di autoveicolo", rilevanti per la differenziazione tariffaria;
- "contratto di concessione" e "pedaggio in concessione", per la disciplina dei sistemi concessori.
Principio del recupero dei costi e costi ammissibili
Il fulcro della direttiva è il principio secondo cui i pedaggi devono basarsi sul recupero dei soli costi di infrastruttura. I pedaggi medi ponderati devono riflettere i costi di costruzione, esercizio, manutenzione e sviluppo della rete; è inoltre consentito includere remunerazione del capitale o un margine di profitto coerente con le condizioni di mercato.
Per i nuovi sistemi e per i casi disciplinati dall’articolo 7 bis, i costi di costruzione possono comprendere, entro limiti rigorosi, anche costi di finanziamento, grandi riparazioni strutturali e spese accessorie connesse a progettazione, pianificazione, acquisizione dei terreni, indagini e controllo del progetto. La nozione di costi di costruzione è temporalmente limitata, con riferimento alle infrastrutture nuove o ammodernate ultimati non più di 30 anni prima del 10 giugno 2008, o non più di 30 anni prima dell’introduzione di un nuovo sistema di pedaggio; sono previste eccezioni per taluni sistemi contrattualizzati prima del 10 giugno 2008 o per infrastrutture con durata di vita predeterminata superiore a 30 anni.
Differenziazione dei pedaggi e incentivi ambientali
Gli Stati membri possono differenziare le aliquote dei pedaggi, purché la differenziazione sia proporzionata, trasparente e non discriminatoria. La direttiva consente di modulare i pedaggi per:
- classe di emissione EURO, inclusi i livelli di PM e NOx;
- ora del giorno o stagione;
- danni provocati alle strade;
- luogo e livello di congestione;
- esigenze di sicurezza stradale.
La differenziazione non può essere usata per generare introiti aggiuntivi non intenzionali oltre il pedaggio medio ponderato conforme ai costi: eventuali aumenti non voluti devono essere compensati entro due anni dalla chiusura dell’esercizio finanziario in cui si sono prodotti. Per la differenziazione per emissioni, nessun pedaggio può superare del 100% quello applicato ai veicoli più puliti equivalenti; per la differenziazione temporale, il sovrapprezzo non può eccedere il 100% del periodo meno costoso, oppure il 50% del pedaggio altrimenti dovuto se il periodo meno costoso è gratuito.
La direttiva impone inoltre, in linea generale, la differenziazione per categoria di emissione entro il 2010 o, nei contratti di concessione, al rinnovo della concessione. Sono ammesse deroghe, da notificare alla Commissione, se la differenziazione compromette la coerenza dei sistemi nazionali, non è tecnicamente applicabile o comporta deviazione di traffico dei veicoli più inquinanti con effetti negativi su sicurezza stradale e salute pubblica.
Sconti, riduzioni e utenti occasionali
Gli Stati membri possono introdurre sconti o riduzioni per gli utenti abituali, riconoscendo che essi possono generare economie amministrative. Tuttavia, tali benefici devono:
- rispettare le condizioni della direttiva sul recupero costi e sulla non discriminazione;
- essere conformi al trattato, con richiamo agli articoli 12, 49, 86 e 87 CE;
- non distorcere la concorrenza nel mercato interno;
- mantenere una struttura tariffaria lineare, proporzionata e accessibile a tutti gli utenti in condizioni di parità;
- non trasferire costi aggiuntivi ad altri utenti.
Lo sconto o la riduzione non può superare il 13% del pedaggio ordinario. Tutti i piani di sconto o riduzione devono essere comunicati alla Commissione, che ne verifica la conformità e li approva con la procedura prevista dall’articolo 9 quater.
La direttiva tutela anche gli utenti occasionali: i sistemi di riscossione non devono imporre oneri finanziari o amministrativi ingiustificati, e se il pagamento avviene esclusivamente tramite unità di bordo, gli Stati membri devono rendere disponibili tali dispositivi secondo ragionevoli condizioni amministrative ed economiche.
Maggiorazioni in regioni montane e progetti europei prioritari
In casi eccezionali, per infrastrutture situate in regioni montane, gli Stati membri possono applicare una maggiorazione ai pedaggi per specifici tratti stradali soggetti a forte congestione o a danni ambientali significativi. Gli introiti devono essere destinati a progetti prioritari di interesse europeo di cui all’allegato III della decisione n. 884/2004/CE, collocati nello stesso corridoio della sezione stradale interessata.
I vincoli principali sono:
- maggiorazione non superiore al 15% dei pedaggi medi ponderati, salvo il 25% per sezioni transfrontaliere di progetti prioritari montani;
- trattamento non ingiusto del traffico commerciale rispetto agli altri utenti;
- presentazione alla Commissione di piani finanziari e di un’analisi costi-benefici prima dell’applicazione;
- durata della maggiorazione predeterminata e coerente con i piani presentati;
- per i nuovi progetti transfrontalieri, accordo degli Stati membri interessati.
La Commissione può respingere o chiedere modifiche alla tariffazione se le condizioni non sono rispettate o se emergono effetti negativi rilevanti per lo sviluppo economico delle regioni periferiche.
Nuovi sistemi di pedaggio, trasparenza e controllo della Commissione
Per i nuovi sistemi di pedaggio, il calcolo dei costi deve seguire i principi fondamentali dell’allegato III. Gli Stati membri devono informare la Commissione almeno quattro mesi prima dell’attuazione, comunicando i parametri di costo, la rete interessata, i veicoli soggetti al pedaggio e la quota di costi da recuperare. In caso di sistemi in concessione, devono trasmettere il contratto di concessione o le modifiche rilevanti e lo scenario di base su cui è stata costruita la gara.
La Commissione esprime un parere entro quattro mesi e può valutare anche le nuove tariffe applicate su strade parallele o concorrenti, con particolare riguardo a proporzionalità, trasparenza e impatto sulla concorrenza e sulla libera circolazione delle merci.
Altre tasse, diritti e destinazione delle entrate
La direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare in modo non discriminatorio:
- tasse o diritti all’immatricolazione;
- gravami su autoveicoli o carichi eccezionali;
- pedaggi di parcheggio;
- diritti relativi alla circolazione urbana;
- diritti regolatori contro la congestione in luoghi e momenti determinati;
- diritti regolatori contro impatti ambientali e cattiva qualità dell’aria, anche nelle aree urbane e sulle strade TEN-T che le attraversano.
Quanto alle entrate, gli Stati membri decidono la loro destinazione, ma la direttiva indica che esse dovrebbero essere impiegate a favore del settore dei trasporti e dell’ottimizzazione dell’intero sistema di trasporto.
Allegati tecnici e aggiornamento dinamico
Gli allegati tecnici rivestono rilievo centrale. L’allegato 0 fissa i limiti di emissione per le categorie EURO 0, EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V ed EEV. L’allegato III stabilisce i principi fondamentali per l’attribuzione dei costi e il calcolo dei pedaggi, comprendendo criteri per ripartire costi di investimento, manutenzione, riparazioni strutturali, gestione e riscossione, oltre a fattori di equivalenza e meccanismi di correzione. L’allegato IV disciplina indicativamente la classificazione dei veicoli in funzione del danno arrecato al rivestimento stradale.
La Commissione è incaricata di aggiornare e chiarire tali allegati in base al progresso tecnico e all’inflazione, mediante comitato. È inoltre previsto che la Commissione promuova il dialogo e lo scambio di know-how tecnico tra Stati membri.
Sanzioni e attuazione nazionale
Gli Stati membri devono introdurre controlli adeguati e stabilire un regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Si tratta di un obbligo di risultato tipico della direttiva, che lascia agli ordinamenti nazionali la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione.
Termini di recepimento, entrata in vigore e obblighi informativi
Il termine di recepimento è fissato al 10 giugno 2008. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle misure nazionali di attuazione e una tabella di corrispondenza tra direttiva e norme interne. La direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è indirizzata agli Stati membri.
Valutazioni future della Commissione
La Commissione deve presentare entro il 10 giugno 2011 una relazione sull’attuazione e sugli effetti della direttiva, tenendo conto dello sviluppo tecnologico, dell’evoluzione del traffico e dell’uso di autoveicoli tra 3,5 e 12 tonnellate, nonché dell’impatto sul mercato interno, sulle regioni insulari, senza sbocco al mare e periferiche, sugli investimenti e sugli obiettivi di mobilità sostenibile. Entro il 10 giugno 2008 deve inoltre elaborare un modello uniforme per la valutazione dei costi esterni di tutti i modi di trasporto, da usare come base per future revisioni della disciplina sulla tassazione infrastrutturale.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 1999/62/CE e nuove definizioni
L’articolo 1 modifica la direttiva 1999/62/CE introducendo e precisando nozioni chiave: rete stradale transeuropea, costi di costruzione, costi di finanziamento, consistenti riparazioni strutturali, pedaggio, pedaggio medio ponderato, diritti di utenza, autoveicolo, classi EURO, tipo di autoveicolo, contratto di concessione e pedaggio in concessione. Sono inseriti nuovi allegati 0, III e IV e aggiornati gli allegati II e le tabelle sugli importi annuali e giornalieri dei diritti di utenza.
Ambito territoriale dei pedaggi e regole generali di applicazione
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre pedaggi e/o diritti di utenza sulla rete stradale transeuropea o su parte di essa solo alle condizioni della direttiva. Possono anche applicarli, nel rispetto del trattato, a strade non appartenenti alla rete transeuropea, incluse strade parallele o in concorrenza diretta, purché non vi sia discriminazione del traffico internazionale né distorsione della concorrenza. È vietata l’applicazione cumulativa di pedaggi e diritti di utenza sul medesimo tratto per una determinata categoria di autoveicoli, salvo la possibilità di pedaggi specifici per ponti, gallerie e valichi di montagna su reti con diritti di utenza.
Estensione soggettiva agli autoveicoli sopra 12 tonnellate e deroga
Uno Stato membro può limitare pedaggi e diritti di utenza agli autoveicoli con peso totale a pieno carico autorizzato almeno pari a 12 tonnellate. Tuttavia, i pedaggi e/o diritti di utenza si applicano a tutti gli autoveicoli a partire dal 2012. È prevista una deroga se l’estensione ai veicoli sotto le 12 tonnellate comporterebbe effetti negativi rilevanti su libera circolazione, ambiente, livelli acustici, congestione o salute, oppure costi amministrativi superiori del 30% alle entrate aggiuntive generate.
Non discriminazione e agevolazioni per utenti occasionali
I pedaggi e i diritti di utenza devono essere applicati senza discriminazioni dirette o indirette legate a nazionalità, stabilimento, immatricolazione, origine o destinazione del trasporto. I sistemi di riscossione non devono creare aggravi ingiustificati per gli utenti non abituali; se il pagamento avviene solo tramite unità di bordo, gli Stati membri devono mettere a disposizione tali unità in condizioni amministrative ed economiche ragionevoli.
Principio del recupero dei costi di infrastruttura e costi ammissibili
I pedaggi si fondano sul recupero dei soli costi di infrastruttura. I pedaggi medi ponderati devono riflettere i costi di costruzione, esercizio, manutenzione e sviluppo della rete, e possono includere remunerazione del capitale o margine di profitto a condizioni di mercato. Per i nuovi sistemi, i costi di costruzione ammissibili includono anche il finanziamento e talune opere e riparazioni, con limiti temporali e condizioni specifiche; gli interventi cofinanziati dall’Unione non possono essere recuperati tramite pedaggi salvo diverse disposizioni degli strumenti finanziari pertinenti.
Differenziazione tariffaria per emissioni, congestione e periodo
Gli Stati membri possono differenziare i pedaggi in modo proporzionato, trasparente e non discriminatorio per contrastare danni ambientali e congestione, minimizzare danni alle infrastrutture, ottimizzare l’uso della rete e promuovere la sicurezza stradale. La differenziazione può dipendere dalla classe di emissione EURO e dall’orario/stagione, con limiti massimi: nessun pedaggio può superare il 100% del pedaggio per veicoli equivalenti più puliti; se il periodo meno costoso è gratuito, il supplemento massimo è il 50% del pedaggio altrimenti dovuto. In linea generale, la differenziazione per emissioni deve essere applicata entro il 2010 o al rinnovo della concessione, salvo deroghe notificate alla Commissione.
Sconti, riduzioni e piani tariffari comunicati alla Commissione
Sono ammessi sconti o riduzioni per utenti abituali, purché rispettino le condizioni della direttiva, siano conformi al trattato, non distorcano la concorrenza e non scarichino costi aggiuntivi su altri utenti. Tali sconti o riduzioni non possono superare il 13% del pedaggio ordinario. Tutti i piani di sconto o riduzione devono essere comunicati alla Commissione, che ne verifica la conformità e li approva secondo la procedura comitologica.
Maggiorazioni in regioni montane per progetti prioritari
In casi eccezionali, per infrastrutture situate in regioni montane, può essere applicata una maggiorazione a specifici tratti stradali congestionati o dannosi per l’ambiente. Gli introiti devono finanziare progetti prioritari di interesse europeo dell’allegato III della decisione n. 884/2004/CE nel medesimo corridoio; la maggiorazione non può superare il 15% dei pedaggi medi ponderati, salvo il 25% per sezioni transfrontaliere di progetti montani prioritari. Sono richiesti piani finanziari e analisi costi-benefici, la maggiorazione deve essere temporalmente limitata e può essere respinta o modificata dalla Commissione; per i nuovi progetti transfrontalieri è necessario l’accordo degli Stati membri interessati.
Nuovi sistemi di pedaggio e controllo della Commissione
Per i nuovi sistemi di pedaggio, i pedaggi medi ponderati devono essere calcolati secondo i principi dell’allegato III; per i nuovi pedaggi in concessione, il livello massimo deve essere equivalente o inferiore a quello risultante da tali principi. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione, almeno quattro mesi prima dell’attuazione, i parametri di calcolo o i contratti di concessione e lo scenario di base, nonché le nuove disposizioni per strade parallele o concorrenti. La Commissione formula un parere entro quattro mesi e può valutare proporzionalità, trasparenza e impatto sulla concorrenza.
Compensazioni, diritti di utenza e controllo del sistema
La direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di prevedere compensazioni adeguate per gli oneri derivanti da pedaggi e/o diritti di utenza, fatti salvi gli articoli 87 e 88 CE. È inoltre richiesto che ciascuno Stato membro controlli il funzionamento del sistema di pedaggi e/o diritti di utenza per garantirne trasparenza e non discriminazione.
Altre tasse o diritti nazionali e destinazione delle entrate
La direttiva non pregiudica l’applicazione non discriminatoria di tasse o diritti all’immatricolazione, di oneri per veicoli o carichi eccezionali, di pedaggi di parcheggio, di diritti per circolazione urbana e di diritti regolatori contro congestione o impatti ambientali, anche nelle aree urbane e sulle strade TEN-T che le attraversano. Gli Stati membri decidono la destinazione delle entrate, che dovrebbero essere impiegate a favore del settore dei trasporti e dell’ottimizzazione del sistema complessivo.
Sanzioni, assistenza tecnica e comitologia
Gli Stati membri devono predisporre controlli e un regime sanzionatorio per le violazioni delle norme nazionali di attuazione, con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La Commissione favorisce il dialogo tecnico tra Stati membri e aggiorna gli allegati 0, III e IV in base al progresso tecnico e gli allegati I e II in base all’inflazione. Le misure di esecuzione seguono la decisione 1999/468/CE con comitato assistito dalla Commissione.
Relazione della Commissione e futuro sviluppo del modello sui costi esterni
Entro il 10 giugno 2011 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione ed effetti della direttiva, considerando evoluzione tecnologica, densità del traffico, veicoli tra 3,5 e 12 tonnellate, impatto sul mercato interno e sugli investimenti. Gli Stati membri devono trasmettere le informazioni necessarie entro il 10 dicembre 2010. Entro il 10 giugno 2008 la Commissione deve inoltre presentare un modello generalmente applicabile per la valutazione di tutti i costi esterni, accompagnato da analisi d’impatto e strategia di applicazione graduale.
Termine di recepimento ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 10 giugno 2008 e comunicarle alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
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