Direttiva 2006/40
Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva armonizza a livello UE i requisiti tecnici per gli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, al fine di evitare norme nazionali divergenti e di proteggere il mercato interno. Introduce un divieto progressivo di utilizzo di gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 e impone limiti di perdita, prove armonizzate e obblighi di omologazione. Prevede inoltre date di transizione per l'adattamento, la ricarica e l'immatricolazione dei veicoli, oltre a un riesame della Commissione sugli sviluppi tecnologici e sull'eventuale estensione del regime ad altre categorie di veicoli.
Requisiti di omologazione e limiti alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, con divieto progressivo dei gas fluorurati ad effetto serra ad alto potenziale di riscaldamento globale.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai veicoli a motore delle categorie M1 e N1 definite nella direttiva 70/156/CEE; per la categoria N1 l'ambito è limitato ai veicoli della classe I ai sensi della direttiva 70/220/CEE. Riguarda gli impianti di condizionamento d'aria installati sui veicoli, i gas fluorurati ad effetto serra utilizzati in tali impianti, nonché l'adattamento e la ricarica degli impianti. Sono interessati gli Stati membri in sede di omologazione CE o nazionale, immatricolazione, vendita e messa in circolazione dei veicoli nuovi; la direttiva opera anche in coordinamento con le modifiche alla direttiva 70/156/CEE. Il testo prevede date diverse di applicazione e transizione, con esclusione implicita degli altri veicoli non rientranti nelle categorie indicate.
Direttiva 2006/40/CE sulle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore
La direttiva mira ad armonizzare nell'Unione i requisiti tecnici per l'omologazione dei veicoli in relazione agli impianti di condizionamento d'aria, così da evitare discipline nazionali divergenti e garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Il testo si inserisce nel quadro degli impegni climatici UE e prevede un progressivo abbandono dei gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150.
Obiettivi e contesto
La direttiva risponde all'esigenza di ridurre le emissioni dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria installati sui veicoli a motore, in particolare dell'HFC-134a, indicato nei considerando come gas ad alto potenziale di riscaldamento globale. Il legislatore UE evidenzia che un'azione non coordinata degli Stati membri rischierebbe di ostacolare la libera circolazione dei veicoli, giustificando quindi un intervento armonizzatore a livello comunitario nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Ambito di applicazione e definizioni
La direttiva si applica ai veicoli a motore delle categorie M1 e N1 di cui alla direttiva 70/156/CEE; per la categoria N1, il campo è limitato ai veicoli della classe I richiamati dalla direttiva 70/220/CEE. Le definizioni dell'articolo 3 sono centrali per l'applicazione pratica: vengono qualificati il veicolo, il tipo di veicolo, l'impianto di condizionamento d'aria, il sistema a doppio evaporatore, i gas fluorurati ad effetto serra, gli HFC, i PFC, l'SF6, il GWP, il preparato e l'adeguamento.
Regime di omologazione
Gli Stati membri possono rilasciare l'omologazione CE o nazionale soltanto ai tipi di veicoli che soddisfano la direttiva. In sede di omologazione completa del veicolo, i fabbricanti devono fornire informazioni sul tipo di refrigerante utilizzato nei nuovi veicoli. Per i veicoli con impianti destinati a contenere gas fluorurati con GWP superiore a 150, l'omologazione presuppone che il tasso di perdita, misurato secondo la prova armonizzata, non superi i limiti fissati dall'articolo 5.
Divieti e scadenze progressive
L'articolo 5 introduce una serie di divieti a scaglioni, collegati all'adozione della prova armonizzata di rilevamento delle perdite e, in alcune ipotesi, a date fisse.
- Dopo 6 mesi dall'adozione della prova armonizzata, gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione né vietare immatricolazione, vendita o messa in circolazione di veicoli nuovi conformi.
- Dopo 12 mesi, o dal 1° gennaio 2007 se successivo, non possono più rilasciare omologazioni per tipi di veicoli con impianti contenenti gas con GWP superiore a 150, salvo che il tasso di perdita non superi 40 g/anno per sistemi a evaporatore unico o 60 g/anno per sistemi a doppio evaporatore.
- Dopo 24 mesi, o dal 1° gennaio 2008 se successivo, per i nuovi veicoli non conformi i certificati di conformità perdono validità e occorre rifiutare immatricolazione, vendita e messa in circolazione.
- Dal 1° gennaio 2011 non si rilasciano più omologazioni per tipi di veicoli con tali impianti.
- Dal 1° gennaio 2017 i nuovi veicoli con tali impianti non possono essere immatricolati, venduti o messi in circolazione.
L'articolo consente agli Stati membri, nel rispetto della normativa UE applicabile, di promuovere impianti di condizionamento d'aria efficienti e innovativi che riducano ulteriormente l'impatto climatico.
Adattamento, ricarica e manutenzione
La direttiva distingue tra installazione su veicoli, ricarica e riparazione. Dal 1° gennaio 2011 gli impianti destinati a contenere gas con GWP superiore a 150 non possono essere adattati a veicoli omologati da quella data; dal 1° gennaio 2017 il divieto si estende a ogni veicolo. Quanto alla ricarica, gli impianti installati su veicoli omologati dal 1° gennaio 2011 in poi non possono essere riempiti con tali gas; dal 1° gennaio 2017 il divieto vale per tutti i veicoli, salvo la ricarica degli impianti già contenenti tali gas e installati prima di quella data. I fornitori di servizi di assistenza e riparazione non possono effettuare il riempimento con tali gas fino al completamento della riparazione quando sia stata rilevata una perdita anomala di refrigerante.
Attuazione da parte della Commissione
La Commissione deve adottare entro il 4 luglio 2007 le misure di attuazione degli articoli 4 e 5, in particolare le disposizioni amministrative per l'omologazione CE e una prova armonizzata di rilevamento delle perdite. Le misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La stessa procedura si applica a eventuali misure ulteriori su sicurezza, manutenzione dei refrigeranti, adattamento e ricarica dei veicoli in circolazione e sul metodo di determinazione del GWP dei preparati.
Riesame e possibili estensioni future
La Commissione deve presentare entro il 4 luglio 2011 una relazione sulla possibilità di estendere la disciplina ad altre categorie di veicoli, in particolare M2, M3 e alle classi II e III di N1, nonché sull'eventuale modifica delle disposizioni sul GWP dei gas fluorurati. Ogni modifica dovrà tenere conto degli sviluppi tecnici e scientifici e dei tempi di pianificazione industriale. Se un gas con GWP superiore a 150, non ancora contemplato, compare in una successiva relazione IPCC, la Commissione deve valutarne l'inclusione e, se necessario, adottare misure con periodi transitori adeguati.
Modifiche alla direttiva 70/156/CEE e allegato tecnico
La direttiva modifica la direttiva quadro 70/156/CEE inserendo nuove voci negli allegati relativi all'omologazione, così da includere il sistema di condizionamento d'aria tra le materie oggetto di disciplina tecnica. L'allegato contiene anche il metodo di calcolo del GWP complessivo per i preparati, basato sulla media ponderata delle singole sostanze, con tolleranza del +/- 1% sui contributi in peso.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 4 gennaio 2008 e applicarle dal 5 gennaio 2008. Le disposizioni interne devono recare un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure nazionali essenziali. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
La direttiva stabilisce i requisiti per l'omologazione CE o nazionale dei veicoli in materia di emissioni degli impianti di condizionamento d'aria e di utilizzazione sicura di tali impianti, nonché le regole per l'adattamento e la ricarica (articolo 1). La finalità è armonizzare le prescrizioni tecniche e ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, in coerenza con gli impegni climatici dell'UE.
Campo di applicazione
Si applica ai veicoli a motore M1 e N1; per N1, solo ai veicoli della classe I della direttiva 70/220/CEE (articolo 2). Le definizioni comprendono veicolo, tipo di veicolo, impianto di condizionamento d'aria, sistema a doppio evaporatore, gas fluorurati ad effetto serra, HFC, PFC, SF6, potenziale di riscaldamento globale, preparato e adeguamento (articolo 3).
Obblighi degli Stati membri in sede di omologazione
Gli Stati membri rilasciano l'omologazione CE o nazionale solo ai tipi di veicoli conformi ai requisiti della direttiva (articolo 4, par. 1). Devono far sì che i fabbricanti forniscano le informazioni sul refrigerante utilizzato nei veicoli nuovi (articolo 4, par. 2) e, per i veicoli con gas fluorurati ad effetto serra con GWP superiore a 150, verificare tramite prova armonizzata che il tasso di perdita non superi i limiti dell'articolo 5 (articolo 4, par. 3).
Divieti progressivi di omologazione, immatricolazione e commercializzazione
Dopo 6 mesi dall'adozione della prova armonizzata di rilevamento delle perdite, gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione né vietare immatricolazione, vendita o messa in circolazione di veicoli nuovi conformi, per motivi legati alle emissioni (articolo 5, par. 1). Dopo 12 mesi dalla prova armonizzata o dal 1° gennaio 2007 se successivo, non rilasciano più omologazioni per tipi di veicoli con impianti contenenti gas con GWP superiore a 150, salvo limiti di perdita non oltre 40 g/anno per sistema a evaporatore unico e 60 g/anno per sistema a doppio evaporatore (articolo 5, par. 2). Dopo 24 mesi dalla prova armonizzata o dal 1° gennaio 2008 se successivo, per i nuovi veicoli non conformi i certificati di conformità non sono più validi e si deve rifiutare immatricolazione, vendita e messa in circolazione (articolo 5, par. 3). Dal 1° gennaio 2011 non si rilasciano più omologazioni per i tipi di veicoli con tali impianti; dal 1° gennaio 2017 i nuovi veicoli con tali impianti sono esclusi da immatricolazione, vendita e messa in circolazione (articolo 5, parr. 4 e 5).
Adattamento e ricarica degli impianti
Dal 1° gennaio 2011 gli impianti destinati a contenere gas fluorurati con GWP superiore a 150 non possono essere adattati su veicoli omologati da tale data; dal 1° gennaio 2017 il divieto vale per qualsiasi veicolo (articolo 6, par. 1). Gli impianti installati su veicoli omologati dal 1° gennaio 2011 non possono essere ricaricati con gas con GWP superiore a 150; dal 1° gennaio 2017 il divieto di ricarica si applica a tutti i veicoli, salvo la ricarica di impianti già contenenti tali gas installati prima di tale data (articolo 6, par. 2). I servizi di assistenza e riparazione non possono ricaricare l'impianto con tali gas finché non sia riparata la perdita anomala rilevata (articolo 6, par. 3).
Misure di attuazione della Commissione
Entro il 4 luglio 2007 la Commissione adotta le misure di attuazione degli articoli 4 e 5, incluse le disposizioni amministrative per l'omologazione CE e una prova armonizzata di rilevamento delle perdite (articolo 7, par. 1). Le misure sono adottate secondo la procedura dell'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (articolo 7, parr. 2 e 3). La stessa procedura vale per eventuali misure su sicurezza e manutenzione dei refrigeranti, su adattamento e ricarica dei veicoli in circolazione e sull'adeguamento del metodo di calcolo del GWP dei preparati (articolo 7, par. 4).
Riesame e possibile estensione
La Commissione deve valutare se estendere la disciplina ad altre categorie di veicoli, in particolare M2, M3 e alle classi II e III di N1, e se modificare le disposizioni sul GWP dei gas, tenendo conto degli sviluppi tecnici e scientifici e dei tempi industriali; deve presentare una relazione entro il 4 luglio 2011 e, se necessario, proposte legislative (articolo 8, par. 1). Se un gas fluorurato con GWP superiore a 150 non ancora contemplato viene inserito in una successiva relazione IPCC, la Commissione valuta una modifica della direttiva e, se del caso, adotta misure e periodi transitori (articolo 8, par. 2).
Modifica della direttiva 70/156/CEE
La direttiva 70/156/CEE è modificata in conformità all'allegato della direttiva 2006/40/CE, che aggiorna gli allegati relativi all'omologazione dei veicoli per includere il nuovo sistema di condizionamento d'aria e le relative applicazioni alle categorie interessate (articolo 9 e allegato, parte 1).
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 4 gennaio 2008 e applicarle dal 5 gennaio 2008 (articolo 10, par. 1). Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali (articolo 10, parr. 1 e 2).
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (articolo 11) ed è destinata agli Stati membri (articolo 12).
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