Direttiva 2006/45
Direttiva 2006/45/CE della Commissione, del 16 maggio 2006 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva propoxycarbazone (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE per sostituire la voce relativa al propoxycarbazone nell’allegato I, aggiornandone la specifica tecnica per tenere conto della produzione su vasta scala. La Commissione considera la nuova specifica compatibile con i rischi già valutati in sede di iscrizione della sostanza attiva. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 18 settembre 2006 e applicarla dal 19 settembre 2006.
Modifica della direttiva 91/414/CEE per aggiornare la specifica della sostanza attiva propoxycarbazone iscritta in allegato I.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione alla trasposizione e applicazione della modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE concernente il propoxycarbazone, sostanza attiva autorizzabile nei prodotti fitosanitari solo come erbicida. Incide sulla disciplina nazionale di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza e sulle valutazioni di rischio da parte delle autorità competenti, con particolare riguardo a specifiche condizioni ambientali vulnerabili. Non sono previste esclusioni territoriali o soggettive ulteriori rispetto al perimetro generale della direttiva 91/414/CEE.
Modifica della specifica del propoxycarbazone nella direttiva 91/414/CEE
La direttiva interviene sulla disciplina comunitaria dei prodotti fitosanitari per aggiornare la voce relativa al propoxycarbazone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il considerando centrale è che la specifica inizialmente approvata era basata su una produzione di piccola scala, mentre per la produzione industriale su vasta scala il fabbricante ha proposto un diverso livello di purezza, ritenuto compatibile con i requisiti di iscrizione e con i rischi già valutati.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l’iscrizione del propoxycarbazone nell’allegato I operata dalla direttiva 2003/119/CE e il successivo esame delle informazioni presentate dal fabbricante Bayer CropScience. La Germania ha valutato la documentazione e ha concluso che la specifica modificata non introduce rischi diversi da quelli già considerati nel precedente esame della sostanza attiva e nel rapporto di revisione della Commissione.
Modifica normativa introdotta
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva 2006/45/CE. La riga 77 dedicata al propoxycarbazone è sostituita integralmente e vengono precisati gli elementi identificativi della sostanza, tra cui:
- N. CAS 145026-81-9;
- N. CIPAC 655;
- denominazione chimica completa;
- purezza minima pari a ≥ 950 g/kg, sotto forma di propoxycarbazone-sodium.
Condizioni di impiego e valutazione del rischio
La sostanza può essere autorizzata unicamente come erbicida. Nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, le autorità nazionali devono tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del propoxycarbazone, in particolare delle appendici I e II formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003.
La direttiva impone di prestare particolare attenzione a due profili di rischio:
- il potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte del propoxycarbazone e dei suoi metaboliti, soprattutto in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili;
- la protezione degli ecosistemi acquatici, in particolare delle piante acquatiche.
Ove necessario, devono essere adottate misure di attenuazione dei rischi.
Decorrenza, scadenza e applicazione temporale
L’allegato indica che la sostanza è iscritta con decorrenza dal 1° aprile 2004 fino al 31 marzo 2014. La direttiva, sul piano generale, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Recepimento negli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 18 settembre 2006 e applicarle dal 19 settembre 2006. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza. Le disposizioni di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Destinatari
La direttiva è rivolta agli Stati membri, che sono tenuti a darvi attuazione nell’ordinamento interno nel rispetto del risultato imposto a livello unionale, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone che l’allegato I della direttiva 91/414/CEE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva. La modifica riguarda la riga 77 relativa al propoxycarbazone, con sostituzione della voce esistente e aggiornamento della specifica della sostanza attiva.
Aggiornamento della specifica del propoxycarbazone
L’allegato fissa per il propoxycarbazone i dati identificativi della sostanza: N. CAS 145026-81-9, N. CIPAC 655 e la denominazione chimica completa. La purezza minima è indicata in ≥ 950 g/kg, sotto forma di propoxycarbazone-sodium.
Condizioni di iscrizione e autorizzazione
La sostanza è iscritta con decorrenza 1° aprile 2004 e scadenza 31 marzo 2014. L’uso può essere autorizzato unicamente come erbicida.
Principi uniformi e misure di mitigazione del rischio
Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del propoxycarbazone, in particolare delle appendici I e II del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali del 3 ottobre 2003. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee in aree con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili e alla protezione degli ecosistemi acquatici, in particolare delle piante acquatiche. Se necessario, devono essere adottate misure di attenuazione dei rischi.
Termine e modalità di recepimento
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 18 settembre 2006 e applicarle dal 19 settembre 2006. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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