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direttiva

Direttiva 2006/42

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/42/CE stabilisce il quadro armonizzato per la progettazione, fabbricazione, immissione sul mercato e messa in servizio delle macchine nell’UE, imponendo requisiti essenziali di sicurezza e salute e procedure di valutazione della conformità differenziate per livello di rischio. Introduce inoltre regole su quasi-macchine, fascicolo tecnico, dichiarazioni di conformità/incorporazione, organismi notificati, vigilanza del mercato e clausola di salvaguardia. La direttiva sostituisce la direttiva 98/37/CE e modifica la direttiva 95/16/CE sugli ascensori, prevedendo termini di recepimento e una transizione graduale all’applicazione.

Rifusione della disciplina UE sulla sicurezza e conformità delle macchine, delle quasi-macchine e dei prodotti correlati, con armonizzazione dei requisiti essenziali, delle procedure di valutazione della conformità e della marcatura CE, e modifica della direttiva 95/16/CE sugli ascensori.

Ambito di applicazione

Si applica all’immissione sul mercato e alla messa in servizio, nell’Unione europea, di macchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene/funi/cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e quasi-macchine (art. 1). La direttiva vincola soprattutto fabbricanti e loro mandatari, e coinvolge anche importatori/operatori che immettono sul mercato prodotti privi di fabbricante individuabile; disciplina inoltre l’azione delle autorità nazionali di sorveglianza, degli organismi notificati e degli Stati membri. Sono previste numerose esclusioni, tra cui: ricambi di componenti di sicurezza identici forniti dal fabbricante originario; attrezzature per parchi giochi; macchine per uso nucleare con rischio di emissione radioattiva; armi e armi da fuoco; taluni mezzi di trasporto già coperti da normative settoriali; navi marittime e unità off-shore; macchine militari o per il mantenimento dell’ordine; macchine da ricerca per laboratori; ascensori nei pozzi delle miniere; macchine per lo spostamento di artisti; specifici prodotti elettrici ed elettronici e apparecchiature elettriche ad alta tensione. Per alcune categorie e rischi la disciplina cede il passo a direttive più specifiche (art. 3).

Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine

La direttiva realizza una rifusione della disciplina europea sulle macchine, sostituendo la direttiva 98/37/CE e adeguando il coordinamento con la direttiva 95/16/CE sugli ascensori. L’impianto è quello tipico della direttiva di armonizzazione tecnica: definisce requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, lascia agli Stati membri la scelta di forma e mezzi di attuazione, ma impone un risultato uniforme quanto alla sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e messi in servizio nell’Unione.

Obiettivi e logica regolatoria

La direttiva mira a ridurre gli infortuni e ad elevare il livello di sicurezza delle macchine integrando la sicurezza già nella progettazione e costruzione, oltre che nell’installazione, uso e manutenzione. I considerando evidenziano anche l’esigenza di assicurare la libera circolazione delle merci, evitare ostacoli derivanti da divergenze nazionali, rafforzare la sorveglianza del mercato e garantire una chiara ripartizione tra macchine, quasi-macchine e prodotti soggetti a normative settoriali più specifiche.

Ambito di applicazione

L’ambito copre le macchine in senso ampio, le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, catene/funi/cinghie, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e le quasi-macchine (art. 1 e 2). L’esclusione riguarda, tra gli altri, ricambi identici di componenti di sicurezza, attrezzature per parchi giochi, macchine per uso nucleare ad alto rischio, armi e armi da fuoco, taluni mezzi di trasporto già armonizzati da altre direttive, navi marittime e unità off-shore, macchine militari o di mantenimento dell’ordine, macchine per ricerca in laboratorio, ascensori nei pozzi miniera, macchine per artisti, nonché specifici prodotti elettrici ed elettronici e apparecchiature elettriche ad alta tensione. L’art. 3 stabilisce inoltre la prevalenza di direttive speciali quando i rischi siano disciplinati in modo più specifico.

Obblighi di risultato per fabbricanti e Stati membri

Prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, il fabbricante o il mandatario deve verificare la conformità ai requisiti essenziali dell’allegato I, predisporre il fascicolo tecnico, fornire istruzioni, completare la valutazione della conformità, redigere la dichiarazione CE e apporre la marcatura CE (art. 5). Per le quasi-macchine, deve invece essere predisposta la documentazione tecnica pertinente, le istruzioni di assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione, senza messa in servizio fino all’integrazione nella macchina finale conforme (art. 13).

Gli Stati membri devono garantire che solo prodotti conformi siano immessi sul mercato o messi in servizio e devono disporre di autorità competenti per la sorveglianza del mercato, informando Commissione e altri Stati membri su organizzazione e poteri delle autorità stesse (art. 4). Devono inoltre prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle norme nazionali di recepimento (art. 23).

Requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute

L’allegato I costituisce il nucleo tecnico della direttiva. Esso impone, in via generale, una valutazione dei rischi, la riduzione/eliminazione dei pericoli secondo una gerarchia di misure, l’uso dello stato dell’arte e il rispetto dei requisiti inderogabili di progettazione e costruzione. I requisiti sono articolati in principi generali e in capitoli tematici: aspetti generali, sistemi di comando, protezioni contro rischi meccanici e altri pericoli, manutenzione, informazione, categorie specifiche di macchine alimentari/cosmetiche/farmaceutiche, macchine portatili e a impatto, macchine per la lavorazione del legno, macchine mobili, apparecchi di sollevamento, macchine per lavori sotterranei e macchine per il sollevamento di persone.

Tra gli aspetti più rilevanti vi sono: progettazione sicura dei sistemi di comando; prevenzione di avviamenti intempestivi e arresti non sicuri; requisiti su ripari e dispositivi di protezione; prevenzione di rischi da elettricità, incendio, esplosione, rumore, vibrazioni, radiazioni e sostanze pericolose; regole dettagliate su manutenzione, accesso ai punti di intervento, isolamento dalle fonti energetiche, informazioni e marcature. Per le macchine di sollevamento e per quelle che sollevano persone sono previsti coefficienti di utilizzazione, prove statiche e dinamiche, dispositivi anti-caduta, limitazioni del carico e specifiche prescrizioni per i supporti del carico, i piani di accesso e i dispositivi di sicurezza.

Procedure di valutazione della conformità

L’art. 12 distingue in funzione del rischio. Le macchine non rientranti nell’allegato IV seguono il controllo interno di fabbricazione di cui all’allegato VIII. Le macchine dell’allegato IV, se fabbricate integralmente secondo norme armonizzate che coprono tutti i requisiti pertinenti, possono seguire una delle procedure ivi previste; se invece tali norme mancano, non coprono tutto o sono solo parzialmente applicate, il fabbricante deve ricorrere all’esame CE del tipo o alla garanzia qualità totale (allegati IX e X). Il sistema rimette in larga misura la responsabilità della conformità al fabbricante, ma per i prodotti a maggiore rischio introduce un controllo terzo da parte dell’organismo notificato.

Presunzione di conformità, norme armonizzate e vigilanza tecnica

La conformità a una norma armonizzata pubblicata nella GUUE fa presumere la conformità ai requisiti essenziali coperti da quella norma (art. 7). La Commissione pubblica i riferimenti delle norme armonizzate e gli Stati membri devono consentire alle parti sociali di incidere sul processo di normazione. La direttiva contiene anche una procedura di contestazione delle norme armonizzate (art. 10) e un potere della Commissione di adottare misure specifiche per vietare o limitare macchine con rischi ricorrenti o non adeguatamente coperti dalle norme (art. 8 e 9).

Clausola di salvaguardia e gestione dei prodotti non conformi

Se uno Stato membro constata che una macchina CE-conforme presenta rischi per la salute o la sicurezza, può ritirarla dal mercato, vietarne l’immissione o limitarne la libera circolazione (art. 11). La misura va motivata e comunicata immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri; la Commissione consulta le parti interessate e decide se la misura sia giustificata. Se la non conformità deriva da lacune di una norma armonizzata, si avvia la procedura dell’art. 10. In caso di marcatura CE indebitamente apposta su prodotto non conforme, lo Stato membro deve adottare misure adeguate nei confronti del responsabile e informarne la Commissione (art. 17).

Organismi notificati

L’art. 14 regola designazione, notifica, controllo periodico e revoca degli organismi notificati. Gli Stati membri devono applicare i criteri minimi dell’allegato XI, garantire indipendenza, competenza tecnica e copertura assicurativa, nonché la segretezza professionale. La Commissione pubblica l’elenco degli organismi notificati e promuove scambi di esperienza per assicurare l’applicazione uniforme della direttiva. Gli organismi notificati possono sospendere o ritirare certificazioni quando il fabbricante non rispetti più i requisiti, con informazione alle autorità competenti e possibilità di ricorso.

Marcatura CE, dichiarazioni e documentazione tecnica

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile, secondo l’allegato III, e non deve essere accompagnata da segni idonei a confondere terzi (art. 16). La dichiarazione CE di conformità e la dichiarazione di incorporazione sono disciplinate dall’allegato II e devono contenere elementi puntuali su fabbricante, prodotto, norme applicate, organismo notificato e firma del responsabile. Il fascicolo tecnico e la documentazione tecnica delle quasi-macchine devono essere conservati per almeno 10 anni; nel caso dell’esame CE del tipo, i documenti sono conservati per 15 anni. La mancata presentazione della documentazione a seguito di richiesta motivata delle autorità può costituire indizio sufficiente di non conformità.

Recepimento, applicazione, abrogazione e transizione

Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 29 giugno 2008 e applicarle dal 29 dicembre 2009 (art. 26). Devono inoltre comunicare il testo delle disposizioni e la tavola di corrispondenza alla Commissione. La direttiva 98/37/CE è abrogata (art. 25). Fino al 29 giugno 2011 gli Stati membri possono tuttavia consentire l’immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto conformi alle norme nazionali previgenti (art. 27).

Disposizioni principali

Campo di applicazione ed esclusioni

L’art. 1 individua i prodotti disciplinati: macchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene/funi/cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e quasi-macchine. Il par. 2 elenca numerose esclusioni, in particolare prodotti già coperti da discipline settoriali (veicoli, trasporti ferroviari/aerei/navigabili, ascensori miniera, armi, prodotti elettrici specifici, ecc.).

Definizioni chiave

L’art. 2 definisce, tra l’altro, macchina, attrezzatura intercambiabile, componente di sicurezza, accessorio di sollevamento, quasi-macchina, immissione sul mercato, fabbricante, mandatario, messa in servizio e norma armonizzata. Le definizioni sono centrali per delimitare gli obblighi e la documentazione richiesta.

Libera circolazione e direttive specifiche

L’art. 3 stabilisce che, quando i rischi di una macchina sono interamente o parzialmente disciplinati in modo più specifico da altre direttive UE, la presente direttiva non si applica o cessa di applicarsi per tali rischi dalla data di attuazione della normativa specifica.

Obblighi degli Stati membri e sorveglianza del mercato

L’art. 4 impone agli Stati membri di assicurare che sul mercato siano presenti solo macchine conformi e sicure, e quasi-macchine conformi alle disposizioni applicabili. Gli Stati devono istituire o designare autorità competenti per il controllo, definirne funzioni e poteri e informare Commissione e altri Stati membri. Gli artt. 18 e 19 rafforzano riservatezza e cooperazione amministrativa.

Obblighi del fabbricante prima dell’immissione sul mercato

L’art. 5 impone al fabbricante o mandatario di verificare conformità ai requisiti essenziali dell’allegato I, predisporre il fascicolo tecnico (allegato VII), fornire istruzioni, applicare la procedura di valutazione della conformità (art. 12), redigere la dichiarazione CE di conformità e apporre la marcatura CE. Per le quasi-macchine, deve essere espletata la procedura dell’art. 13.

Presunzione di conformità e norme armonizzate

L’art. 7 prevede che macchine munite di marcatura CE e dichiarazione CE di conformità si presumono conformi; inoltre, la conformità a norme armonizzate pubblicate nella GUUE fa presumere la conformità ai requisiti coperti da tali norme. La Commissione pubblica i riferimenti delle norme armonizzate e gli Stati membri devono favorire il coinvolgimento delle parti sociali nel processo di normazione.

Misure specifiche e contestazione delle norme armonizzate

Gli artt. 8-10 attribuiscono alla Commissione poteri per aggiornare l’elenco indicativo dei componenti di sicurezza (allegato V), limitare l’immissione sul mercato di macchine pericolose e intervenire quando una norma armonizzata non copre pienamente i requisiti essenziali. È prevista una procedura formale di contestazione delle norme armonizzate, con decisione della Commissione sulla pubblicazione, mantenimento o ritiro del riferimento in GUUE.

Clausola di salvaguardia

L’art. 11 consente allo Stato membro che constata un rischio per la salute o la sicurezza di ritirare dal mercato, vietare o limitare la circolazione di una macchina CE-conforme. La misura va notificata immediatamente a Commissione e altri Stati membri, con motivazione. È prevista consultazione delle parti interessate e, se il problema dipende da lacune di norma armonizzata, attivazione della procedura dell’art. 10.

Procedure di valutazione della conformità

L’art. 12 distingue le procedure in base al livello di rischio e all’inclusione nell’allegato IV: per le macchine non elencate si applica il controllo interno di fabbricazione (allegato VIII); per le macchine dell’allegato IV, se conformi integralmente a norme armonizzate, sono ammesse tre opzioni; se non conformi o solo parzialmente conformi alle norme armonizzate, restano solo esame CE del tipo + controllo interno o garanzia qualità totale (allegati IX e X).

Regime delle quasi-macchine

L’art. 13 richiede, prima dell’immissione sul mercato, documentazione tecnica pertinente, istruzioni di assemblaggio e dichiarazione di incorporazione (allegato II, parte 1, sezione B). Le quasi-macchine non possono essere messe in servizio fino all’incorporazione nella macchina finale conforme.

Organismi notificati

L’art. 14 disciplina notifica, controllo periodico, criteri di valutazione (allegato XI), pubblicazione degli elenchi e revoca della notifica in caso di perdita dei requisiti o grave inadempimento. È prevista la sospensione/ritiro di certificati e la possibilità di ricorso. La Commissione organizza scambi di esperienze per l’armonizzazione applicativa.

Marcatura CE e non conformità

L’art. 16 regola la forma, visibilità e indelebilità della marcatura CE; l’art. 17 definisce i casi di marcatura non conforme e impone al fabbricante la rimessa in conformità, con eventuali misure restrittive se la non conformità persiste.

Riservatezza, ricorsi, informazioni e sanzioni

Gli artt. 18-23 disciplinano segretezza professionale, cooperazione tra autorità, motivazione e notificazione dei provvedimenti restrittivi, diffusione delle informazioni da parte della Commissione e regime sanzionatorio nazionale. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive; gli Stati membri devono notificare le norme sanzionatorie entro il 29 giugno 2008.

Modifica della direttiva 95/16/CE

L’art. 24 ridefinisce il campo di applicazione della direttiva sugli ascensori e il requisito relativo al supporto del carico, escludendo o ricollocando varie categorie di apparecchi di sollevamento, per delimitare correttamente il confine con la disciplina macchine.

Recepimento, transizione e deroga

L’art. 26 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 29 giugno 2008 e di applicarle dal 29 dicembre 2009. L’art. 27 consente, fino al 29 giugno 2011, di autorizzare apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto conformi alle norme nazionali vigenti al momento dell’adozione della direttiva. L’art. 25 abroga la direttiva 98/37/CE.

Come è indicizzato

Materiesicurezza dei prodottilibera circolazione delle mercilavorosorveglianza del mercatonormazione tecnica e marcatura ce

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