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direttiva

Direttiva 2006/43

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/43/CE istituisce un quadro armonizzato per la revisione legale dei conti annuali e consolidati nell’Unione, sostituendo la precedente disciplina del 1984. Essa fissa requisiti minimi su abilitazione, formazione, indipendenza, etica, controllo della qualità, vigilanza pubblica e sanzioni, con particolare rigore per gli enti di interesse pubblico. Introduce inoltre obblighi di trasparenza, regole per i gruppi e per i revisori di paesi terzi, nonché modifiche alle direttive contabili per rendere più trasparenti i corrispettivi di revisione e dei servizi non audit. Gli Stati membri devono recepirla entro il 29 giugno 2008, potendo mantenere o introdurre standard più severi nei limiti consentiti.

Disciplina armonizzata della revisione legale dei conti annuali e consolidati, con regole su abilitazione, indipendenza, controllo della qualità, vigilanza pubblica e cooperazione internazionale.

Ambito di applicazione

Si applica alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati quando la revisione è prescritta dal diritto comunitario, ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile abilitati dagli Stati membri, nonché, in specifiche ipotesi, ai revisori e agli enti di revisione di paesi terzi. Incide in particolare sugli enti di interesse pubblico, sui gruppi societari, sui soggetti quotati e sui casi transfrontalieri; gli Stati membri possono prevedere obblighi più severi, salvo diversa disposizione della direttiva. Restano previste alcune esenzioni e facoltà nazionali, ad esempio per taluni enti di interesse pubblico non quotati, per gli organismi di investimento collettivo e per specifici profili di designazione, rotazione, controllo e pubblicità.

Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti annuali e consolidati

La direttiva definisce un quadro organico e armonizzato per la revisione legale dei conti nell’Unione, con l’obiettivo di innalzare e rendere comparabile la qualità delle revisioni, rafforzare la fiducia del mercato e migliorare la tutela degli investitori e dei terzi. Il legislatore europeo interviene in un settore già interessato da discipline settoriali e da atti di soft law, sostituendo la precedente direttiva 84/253/CEE e collegando la materia ai profili di trasparenza societaria, vigilanza pubblica e cooperazione transfrontaliera.

Finalità e impostazione generale

La direttiva persegue una sostanziale armonizzazione, senza esaurire integralmente la competenza nazionale. Gli Stati membri che impongono la revisione legale dei conti possono mantenere o introdurre obblighi più severi, salvo che la direttiva disponga diversamente. L’impianto si fonda su alcuni assi portanti:

  • abilitazione professionale e mutuo riconoscimento;
  • indipendenza, obiettività e deontologia;
  • applicazione di principi di revisione internazionali;
  • controllo della qualità e vigilanza pubblica;
  • sanzioni efficaci e cooperazione tra autorità nazionali e, nei casi previsti, con paesi terzi.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva disciplina la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati nella misura in cui la revisione sia prescritta dal diritto dell’Unione. Le regole si applicano ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile abilitati dagli Stati membri, nonché ai revisori e agli enti di revisione di paesi terzi nelle ipotesi specificamente previste.

Particolare rilievo assume la disciplina degli enti di interesse pubblico, definiti all’articolo 2, paragrafo 13, come:

  • enti con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro;
  • enti creditizi;
  • imprese di assicurazione. Gli Stati membri possono estendere tale qualifica ad altri enti di rilevanza pubblica.

Abilitazione e requisiti professionali

La direttiva riserva la revisione legale ai soli soggetti abilitati dallo Stato membro che impone la revisione. Le autorità competenti devono essere designate da ciascuno Stato membro e possono anche essere associazioni professionali, purché sottoposte al sistema di controllo pubblico del capo VIII.

Per le persone fisiche, l’abilitazione richiede un percorso formativo strutturato: livello di studi che consenta l’accesso all’università o equivalente, formazione teorica, tirocinio e superamento dell’esame di idoneità professionale. L’esame deve verificare sia le conoscenze teoriche sia la capacità di applicazione pratica ed essere almeno in parte scritto.

Le materie oggetto di controllo includono, tra le altre:

  • contabilità generale e principi contabili;
  • bilanci annuali e consolidati;
  • principi contabili internazionali;
  • analisi finanziaria, controllo interno e risk management;
  • revisione contabile, deontologia e indipendenza;
  • diritto societario, fallimentare, tributario, civile e commerciale;
  • diritto del lavoro e della sicurezza sociale;
  • informatica, economia, matematica e statistica.

Sono previste esenzioni parziali per materie già oggetto di esami o titoli universitari equivalenti. Il tirocinio deve durare almeno tre anni e svolgersi per almeno due terzi presso revisori o imprese di revisione abilitati in uno Stato membro.

La direttiva contempla anche una via di accesso fondata su esperienza di lunga durata: 15 anni di attività professionale con esame di idoneità, oppure 7 anni di attività più il tirocinio previsto, sempre con esame.

Gli Stati membri devono inoltre assicurare la formazione continua dei revisori legali e sanzionare l’inadempimento. Per il riconoscimento dei revisori già abilitati in altri Stati membri è prevista, al massimo, una prova attitudinale limitata alle conoscenze del diritto nazionale rilevante per la revisione.

Iscrizione all’albo e trasparenza amministrativa

Ogni Stato membro deve istituire un albo pubblico dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile. L’albo deve essere pienamente operativo entro il 29 giugno 2009 e accessibile elettronicamente.

Per i revisori legali e le imprese di revisione, l’albo contiene informazioni identificative, iscrizioni in altri Stati membri o in paesi terzi, dati sulle imprese, sui soci, sugli amministratori, sulle reti di appartenenza e sulle autorità competenti. Le informazioni devono essere aggiornate senza indugio e firmate dal soggetto interessato. È prevista una disciplina linguistica che consente l’uso di lingue ufficiali nazionali e, facoltativamente, di altre lingue ufficiali dell’Unione.

Deontologia, indipendenza e riservatezza

La direttiva impone ai revisori e alle imprese il rispetto di principi di deontologia professionale: funzione di interesse pubblico, integrità, obiettività, competenza e diligenza. La Commissione può adottare misure di esecuzione per uniformare tali principi.

L’indipendenza è trattata come requisito centrale. Il revisore o l’impresa non possono svolgere la revisione se esistono relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, tali da far ritenere compromessa l’indipendenza secondo il criterio del terzo informato, obiettivo e ragionevole. In presenza di rischi quali autoriesame, interesse personale, patrocinio, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, devono essere adottate misure di salvaguardia; se tali rischi non sono ridotti a un livello accettabile, l’incarico va rifiutato o interrotto.

Per gli enti di interesse pubblico, la disciplina è più severa: in caso di autoriesame o interesse personale può essere imposto il divieto di svolgere la revisione quando ciò sia opportuno per salvaguardare l’indipendenza. È inoltre necessario documentare nelle carte di lavoro tutti i rischi e le misure adottate.

La riservatezza e il segreto professionale coprono tutte le informazioni e i documenti acquisiti nell’esercizio dell’incarico; tali obblighi continuano a valere anche dopo la cessazione del rapporto e non ostacolano l’applicazione della direttiva. Il revisore uscente deve consentire al subentrante l’accesso alle informazioni pertinenti.

Infine, i corrispettivi per la revisione devono essere regolati in modo da non essere influenzati dai servizi aggiuntivi e non essere subordinati a condizioni.

Principi di revisione e relazioni di revisione

La revisione legale deve essere eseguita conformemente ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione. Gli Stati membri possono mantenere principi nazionali solo fino all’adozione del corrispondente standard internazionale. La Commissione può adottare i principi internazionali solo se elaborati in modo appropriato, sotto controllo pubblico, generalmente accettati a livello internazionale, idonei a migliorare credibilità e qualità dell’informativa finanziaria e conformi all’interesse generale europeo.

Gli Stati membri possono introdurre procedure o obblighi supplementari soltanto se derivano da specifici obblighi giuridici nazionali relativi alla portata della revisione legale. In casi eccezionali possono anche stralciare parti di un principio internazionale, ma devono darne comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri nei termini previsti dall’articolo 26, paragrafo 3. È inoltre previsto che ulteriori obblighi supplementari possano essere imposti fino al 29 giugno 2010.

Per i conti consolidati, il revisore del gruppo assume la piena responsabilità della relazione di revisione e deve verificare e documentare il lavoro svolto dai revisori delle componenti del gruppo, incluse le entità di paesi terzi quando necessario. Se vi sono ostacoli alla trasmissione delle carte di lavoro da un paese terzo, la documentazione del revisore del gruppo deve attestare le misure adottate per accedervi e gli impedimenti incontrati.

La relazione di revisione deve essere firmata almeno dal o dai revisori legali che operano per conto dell’impresa di revisione. In circostanze eccezionali la pubblicazione della firma può essere omessa per ragioni di sicurezza personale, fermo restando che i nomi devono essere noti all’autorità competente. La Commissione può inoltre adottare uno schema comune di relazione di revisione.

Controllo della qualità

Ogni Stato membro deve assicurare un sistema di controllo della qualità indipendente, finanziato in modo sicuro e dotato di risorse adeguate. Il controllo deve essere affidato a persone con formazione ed esperienza adeguate, selezionate con criteri obiettivi e prive di conflitti di interesse. Deve includere la verifica dei documenti di revisione, la valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza, una relazione finale e la pubblicazione annuale dei risultati globali.

La periodicità minima è, in via generale, di sei anni, ma per gli enti di interesse pubblico l’articolo 43 impone un controllo almeno ogni tre anni. Le raccomandazioni emerse dai controlli devono essere recepite entro un termine ragionevole; in caso contrario si applicano misure o sanzioni disciplinari.

Indagini, sanzioni e responsabilità

La direttiva impone sistemi efficaci di indagine e sanzione per individuare, correggere e prevenire revisioni svolte in modo non corretto. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e la loro adozione deve essere resa pubblica in modo appropriato. Il sistema sanzionatorio deve comprendere anche la revoca dell’abilitazione.

La Commissione deve presentare, entro il 1° gennaio 2007, una relazione sull’impatto delle normative nazionali in materia di responsabilità dei revisori sui mercati europei dei capitali e sulle condizioni assicurative, con eventuali raccomandazioni agli Stati membri.

Controllo pubblico e cooperazione tra autorità

Gli Stati membri devono organizzare un sistema efficace di controllo pubblico dei revisori e delle imprese di revisione, guidato da persone esterne alla professione con adeguate conoscenze, selezionate tramite procedura indipendente e trasparente. Il sistema assume la responsabilità finale di abilitazione, iscrizione all’albo, principi di deontologia, qualità, formazione continua e sistemi investigativi e disciplinari. Deve inoltre essere trasparente e finanziato in modo sicuro.

Gli Stati membri devono prevedere la cooperazione tra autorità competenti per l’abilitazione, l’albo, la qualità, l’ispezione e la disciplina. Le autorità sono tenute al segreto d’ufficio, ma possono scambiarsi informazioni riservate e condurre indagini transfrontaliere, con limiti legati a sovranità, sicurezza, ordine pubblico, procedimenti pendenti o sentenze definitive.

L’articolo 34 rafforza il mutuo riconoscimento: nello Stato membro in cui la società ha sede o in cui i titoli sono negoziati, non possono essere imposti ulteriori obblighi in materia di albo, qualità, principi, deontologia e indipendenza oltre a quelli previsti dalla direttiva, nei casi disciplinati.

Enti di interesse pubblico: obblighi rafforzati

Per gli enti di interesse pubblico la direttiva prevede un regime più severo. Essi devono pubblicare una relazione annuale di trasparenza entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, contenente informazioni su struttura giuridica e proprietaria, rete, governance, controllo qualità, ultimo controllo, elenco dei clienti di interesse pubblico, indipendenza, formazione continua, dati finanziari e base di remunerazione dei soci.

Ogni ente deve inoltre disporre di un comitato per il controllo interno e la revisione contabile, salvo esenzioni o funzioni equivalenti previste dagli Stati membri. Il comitato sorveglia il processo di informativa finanziaria, i controlli interni, la revisione interna, la gestione del rischio, la revisione legale e l’indipendenza del revisore. La proposta di nomina del revisore deve basarsi su una raccomandazione del comitato. Il revisore deve riferire al comitato sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione.

Sono previste esenzioni, tra l’altro, per taluni organismi di investimento collettivo, per enti veicolo di cartolarizzazione e per alcuni enti creditizi non quotati che emettono solo titoli di debito entro la soglia di 100.000.000 EUR e senza prospetto ai sensi della direttiva 2003/71/CE.

Rotazione e rafforzamento dell’indipendenza negli enti di interesse pubblico

Il responsabile della revisione di un ente di interesse pubblico deve essere sostituito entro sette anni dalla designazione e può tornare a partecipare all’incarico solo dopo due anni. Inoltre, il revisore o il responsabile non può assumere una funzione dirigenziale di rilievo nell’ente prima che siano trascorsi due anni dalle dimissioni dall’incarico di revisione.

Revisori e enti di revisione di paesi terzi

La direttiva disciplina in modo dettagliato l’accesso al mercato UE dei revisori e degli enti di revisione di paesi terzi. L’abilitazione è possibile su base di reciprocità se sono soddisfatti requisiti equivalenti a quelli previsti per i revisori UE. Per gli emittenti extra UE con valori mobiliari negoziati in un mercato regolamentato dell’Unione, è richiesta l’iscrizione all’albo dei revisori o enti di revisione di paesi terzi, salvo l’eccezione per i soli titoli di debito con valore nominale unitario almeno pari a 50.000 EUR.

Tali soggetti sono assoggettati ai sistemi nazionali di controllo pubblico, qualità, indagini e sanzioni; la mancata iscrizione rende prive di effetti giuridici nello Stato membro le relative relazioni di revisione. Sono previste regole di equivalenza, valutate dalla Commissione, e possibili deroghe su base di reciprocità. La cooperazione con le autorità di paesi terzi è ammessa solo in presenza di condizioni di adeguatezza, accordi reciprocamente concordati e rispetto della disciplina sui dati personali.

Modifiche alle direttive contabili

La direttiva modifica la quarta e la settima direttiva contabile per introdurre una informativa separata, in nota integrativa, sugli importi dei corrispettivi di competenza relativi a:

  • revisione legale dei conti;
  • altri servizi di verifica (assurance services);
  • consulenza fiscale;
  • altri servizi diversi dalla revisione contabile.

Per alcune società è prevista la possibilità di semplificazione o di omettere talune indicazioni, purché i dati siano comunque forniti al sistema di controllo pubblico o inseriti nei conti consolidati nei casi indicati.

Abrogazione, disposizione transitoria e recepimento

La direttiva 84/253/CEE è abrogata dal 29 giugno 2006. I revisori e le imprese già abilitati ai sensi di tale direttiva sono considerati abilitati anche ai sensi della nuova disciplina.

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 29 giugno 2008. Le norme nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Deve inoltre essere comunicato alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne di attuazione.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva disciplina la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. L’articolo 2 definisce le nozioni chiave: revisione legale, revisore legale, impresa di revisione contabile, revisore del gruppo, rete, ente di interesse pubblico, principi di revisione internazionali (ISA), principi contabili internazionali (IAS/IFRS), cooperativa, persona esterna alla professione e responsabili dell’incarico.

Abilitazione, requisiti professionali e mutuo riconoscimento

Gli articoli 3-14 disciplinano l’abilitazione dei revisori e delle imprese di revisione. La revisione legale può essere svolta solo da soggetti abilitati dallo Stato membro che impone la revisione; gli Stati membri designano le autorità competenti. Per le imprese di revisione sono previsti requisiti su persone fisiche incaricate, maggioranza dei diritti di voto e composizione dell’organo di amministrazione o direzione; sono ammesse condizioni aggiuntive solo in modo proporzionato e limitatamente alla lettera c) dell’articolo 3, paragrafo 4. La direttiva richiede onorabilità, disciplina la revoca dell’abilitazione e la comunicazione della revoca agli altri Stati membri. Per i revisori fisici sono richiesti studi universitari o equivalenti, formazione teorica, tirocinio di almeno tre anni ed esame di idoneità; sono elencate le materie oggetto dell’esame, con facoltà di esenzione parziale. È prevista l’abilitazione per esperienza di lunga durata (15 anni, oppure 7 anni più tirocinio). L’articolo 13 impone formazione continua e l’articolo 14 regola il riconoscimento dei revisori già abilitati in altri Stati membri, al massimo con prova attitudinale sulle norme nazionali rilevanti.

Iscrizione all’albo e pubblicità

Gli articoli 15-20 impongono l’iscrizione in un albo pubblico di tutti i revisori legali e delle imprese di revisione contabile. L’albo deve essere operativo entro il 29 giugno 2009 e contenere informazioni identificative, collegamenti con imprese e reti, ulteriori iscrizioni in altri Stati membri o paesi terzi e i dati delle autorità competenti. Le informazioni devono essere aggiornate tempestivamente, firmate dal soggetto interessato e redatte nella lingua prevista dallo Stato membro, con eventuale uso di altre lingue ufficiali UE e possibilità di traduzioni autenticate.

Deontologia, indipendenza, riservatezza e corrispettivi

Gli articoli 21-25 impongono principi di deontologia professionale, inclusi interesse pubblico, integrità, obiettività, competenza e diligenza, con possibile intervento della Commissione mediante misure di esecuzione. L’articolo 22 stabilisce il requisito di indipendenza e prevede l’obbligo di individuare e gestire i rischi, compresi autoriesame, interesse personale, patrocinio, familiarità, fiducia eccessiva e intimidazione; in caso di rischio non mitigabile il revisore deve rinunciare all’incarico. L’articolo 23 tutela riservatezza e segreto professionale, anche dopo la cessazione dell’incarico, e impone la collaborazione del revisore uscente. L’articolo 24 vieta interferenze dei soci, proprietari e organi dell’impresa di revisione nell’esecuzione dell’incarico. L’articolo 25 richiede regole sui corrispettivi, che non devono essere influenzati da servizi aggiuntivi né subordinati a condizioni.

Principi di revisione e relazioni di revisione

L’articolo 26 impone l’applicazione dei principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione, con pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; gli Stati membri possono usare principi nazionali solo fino all’adozione del corrispondente standard internazionale e possono introdurre obblighi supplementari o, in casi eccezionali, stralciare parti di principi internazionali se derivano da specifici obblighi nazionali e sono conformi all’interesse generale. Sono previsti obblighi di notifica alla Commissione e un limite temporale: ulteriori obblighi supplementari possono essere imposti fino al 29 giugno 2010. L’articolo 27 disciplina la revisione dei conti consolidati: il revisore del gruppo è pienamente responsabile della relazione di revisione e deve documentare il lavoro svolto sui componenti del gruppo e, se necessario, garantire l’accesso alle carte di lavoro dei revisori di paesi terzi. L’articolo 28 regola la firma della relazione di revisione e consente, in circostanze eccezionali, di non renderla pubblica per ragioni di sicurezza personale; la Commissione può adottare uno schema comune di relazione di revisione.

Controllo della qualità

L’articolo 29 impone un sistema di controllo della qualità indipendente e finanziato in modo sicuro, con risorse adeguate, personale qualificato, selezione obiettiva dei controllori, valutazione dei documenti di revisione, relazione finale, cadenza almeno triennale/sei anni e pubblicazione dei risultati globali; le raccomandazioni devono essere recepite entro un termine ragionevole, pena misure disciplinari. Per gli enti di interesse pubblico, l’articolo 43 riduce la periodicità del controllo della qualità ad almeno ogni tre anni.

Indagini, sanzioni e responsabilità

L’articolo 30 impone sistemi efficaci di indagine e sanzione, con misure effettive, proporzionate e dissuasive, inclusa la revoca dell’abilitazione e la pubblicità delle sanzioni. L’articolo 31 impone alla Commissione, entro il 1° gennaio 2007, una relazione sull’impatto della normativa nazionale in materia di responsabilità dei revisori sui mercati dei capitali e sull’assicurabilità, con eventuali raccomandazioni agli Stati membri.

Controllo pubblico e cooperazione tra Stati membri

Gli articoli 32-36 organizzano il sistema di vigilanza pubblica: controllo su tutti i revisori e le imprese, direzione da parte di persone esterne alla professione con adeguate competenze, responsabilità finale su abilitazione, albo, principi, formazione continua, qualità e disciplina, trasparenza e finanziamento adeguato. È richiesta cooperazione effettiva tra i sistemi nazionali, con designazione di un ente responsabile della cooperazione. L’articolo 34 introduce il mutuo riconoscimento e limita gli obblighi aggiuntivi dello Stato membro ospitante in caso di revisioni consolidate o di società quotate in altri Stati membri. L’articolo 36 disciplina il segreto d’ufficio, lo scambio di informazioni, l’assistenza reciproca, le richieste di indagine transfrontaliere e i casi di rifiuto.

Nomina, revoca e dimissioni

L’articolo 37 prevede che il revisore sia designato dall’assemblea generale degli azionisti o dei membri dell’ente sottoposto a revisione, con possibili modalità alternative purché garantiscano l’indipendenza dagli organi esecutivi. L’articolo 38 stabilisce che la revoca è possibile solo per giusta causa, escludendo le mere divergenze contabili o di revisione, e impone la comunicazione alla vigilanza pubblica della revoca o delle dimissioni con adeguata motivazione.

Regole speciali per gli enti di interesse pubblico

Gli articoli 39-43 introducono obblighi più rigorosi per gli enti di interesse pubblico. L’articolo 40 richiede una relazione di trasparenza annuale sul sito web entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, con informazioni su struttura, rete, governo, controllo qualità, ultimo controllo, elenco dei clienti di interesse pubblico, indipendenza, formazione continua, dati finanziari e base di remunerazione dei soci. L’articolo 41 impone un comitato per il controllo interno e la revisione contabile, con compiti di monitoraggio dell’informativa finanziaria, dei controlli interni, della revisione interna, del rischio, della revisione legale e dell’indipendenza del revisore; sono previste esenzioni e casi particolari, anche per OICVM, cartolarizzazioni e taluni enti creditizi. L’articolo 42 prevede conferme annuali di indipendenza, comunicazione dei servizi aggiuntivi, discussione dei rischi, rotazione del responsabile della revisione entro sette anni e un periodo di raffreddamento di due anni prima di assumere funzioni dirigenziali nell’ente controllato. L’articolo 43 prevede controlli qualità almeno triennali.

Revisori e enti di paesi terzi

Gli articoli 44-47 disciplinano l’abilitazione, l’iscrizione all’albo, il controllo e la cooperazione con revisori ed enti di revisione di paesi terzi. È possibile l’abilitazione su base di reciprocità se sono soddisfatti requisiti equivalenti. L’iscrizione all’albo è obbligatoria per i revisori e gli enti di revisione di paesi terzi che rilasciano relazioni su società extra UE con valori mobiliari negoziati in un mercato regolamentato UE, con alcune eccezioni per i soli titoli di debito di importo nominale minimo pari a 50.000 EUR. Tali soggetti sono sottoposti ai sistemi nazionali di controllo pubblico, qualità, indagini e sanzioni; le relazioni non iscritte non hanno effetti giuridici nello Stato membro. È ammessa la deroga per equivalenza e reciprocità, valutata dalla Commissione, e sono previste regole per la trasmissione di carte di lavoro e altri documenti alle autorità di paesi terzi, con requisiti di adeguatezza, reciprocità e protezione dei dati personali.

Modifiche alle direttive contabili e abrogazione della direttiva 84/253/CEE

L’articolo 49 modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE imponendo l’informativa separata in nota integrativa dei corrispettivi di competenza per revisione legale, assurance services, consulenza fiscale e altri servizi non audit. L’articolo 50 abroga la direttiva 84/253/CEE dal 29 giugno 2006, mentre l’articolo 51 prevede che i soggetti già abilitati ai sensi di tale direttiva siano considerati abilitati anche ai sensi della nuova disciplina.

Armonizzazione minima e recepimento

L’articolo 52 conferma il carattere di armonizzazione minima, consentendo agli Stati membri di imporre obblighi più severi salvo diversa previsione. L’articolo 53 impone il recepimento entro il 29 giugno 2008 e l’obbligo di comunicare alla Commissione le disposizioni nazionali adottate e il riferimento alla direttiva. L’articolo 54 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Come è indicizzato

Materiesocietariorevisione legale dei contigoverno societariomercati finanziaricooperazione amministrativa internazionale

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