Cassazione Penale, Sentenza n. 5455/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 12/06/2023 che confermava la condanna per ricettazione (quarto comma art. 648 c.p.) di quattro assegni bancari, rideterminando la pena. Il ricorrente proponeva cinque motivi: prescrizione del reato; incompetenza per territorio (Monza vs Milano); nullità della revoca dell'ordinanza di sospensione con messa alla prova per mancato contraddittorio e difetto di notifiche; illegittimità della revoca per presunta incompatibilità tra arresti domiciliari e messa alla prova; vizio sulla valutazione dell'elemento soggettivo (dolo eventuale). Ha inoltre depositato un motivo nuovo relativo alla prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato deposito del "specifico mandato ad impugnare" rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, requisito imposto dal comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p. per i casi in cui si procede in assenza dell'imputato e applicabile alle sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022. Non è stata quindi esaminata nel merito alcuna delle doglianze sostanziali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.).
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-quater
"[N]el caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza"
La Corte ha interpretato tale disposizione come causa di inammissibilità formale del ricorso per cassazione qualora manchi il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza, ove il processo sia stato celebrato in assenza dell'imputato. Applicabile alle sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022.
d.lgs. 10 ottobre 2020, n. 150, art. 33, comma 1, lett. d
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p.; la Corte richiama l'origine della causa di inammissibilità.
art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022
Stabilisce che la nuova disposizione sull'inammissibilità si applica alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022); la Corte l'ha richiamata per estendere l'obbligo del mandato alle impugnazioni per cassazione.
art. 648 cod. pen.
Norma sul reato di ricettazione: la sentenza impugnata aveva confermato la condanna per ricettazione di quattro assegni, ritenuta nella forma attenuata dalla particolare tenuità (quarto comma). Non esaminata in Cassazione per inammissibilità procedurale.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al pagamento delle spese processuali e ad altre sanzioni; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
art. 464-octies cod. proc. pen. (e correlate norme sulla messa alla prova)
Norme che regolano la sospensione del procedimento con messa alla prova e le relative formalità (convocazione/udienza/avviso). Il ricorrente deduceva violazioni procedurali nella revoca dell'ordinanza di sospensione, ma la Cassazione non ha esaminato il merito a causa dell'inammissibilità formale.
Massime di principio
- Se il processo di merito è stato celebrato in assenza dell'imputato, il ricorso per cassazione proposto dal difensore deve essere corredato del "specifico mandato ad impugnare" rilasciato DOPO la pronuncia della sentenza; in mancanza, il ricorso rischia l'inammissibilità.
- La causa di inammissibilità introdotta dall'art. 581, comma 1-quater c.p.p. si applica alle sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022: verificare sempre la data della sentenza impugnata rispetto all'entrata in vigore delle modifiche normative.
- Questioni di merito (prescrizione, competenza territoriale, nullità procedurali, vizio della motivazione) non saranno esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali: è quindi essenziale curare la completezza dei requisiti formali prima di sollevare profili sostanziali in Cassazione.
- Nelle impugnazioni in cui è coinvolta la messa alla prova o la revoca di misure, è necessario documentare scrupolosamente il rispetto delle formalità procedurali (udienza prevista dall'art. 464-octies, avvisi ecc.), ma tali profili devono essere posti in modo tempestivo e dopo aver assicurato la correttezza formale dell'impugnazione.
- Quando si impugna una sentenza che ha applicato istituti attenuanti (es. particolare tenuità ex art. 648 c.p.), accertare preliminarmente che non sussistano vizi procedurali che possano determinare l'inammissibilità prima di sviluppare argomentazioni di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5353/2024 del 07/02/2024
- Sentenza penale · 7 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5354/2024 del 07/02/2024
- Sentenza penale · 7 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5355/2024 del 07/02/2024
- Sentenza penale · 7 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5449/2024 del 07/02/2024
- Sentenza penale · 7 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5451/2024 del 07/02/2024
- Sentenza penale · 7 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5452/2024 del 07/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →