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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1112

Regolamento (UE) 2025/1112 della Commissione, del 4 giugno 2025, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione delle sostanze naringenina e 2-metil-1-(2-(5-(p-tolil)-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il)butan-1-one nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti

Normativa europea32025R1112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco unionale delle sostanze aromatizzanti autorizzate, inserendovi la naringenina e la 2-metil-1-(2-(5-(p-tolil)-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il)butan-1-one. La Commissione fonda l’intervento sui pareri favorevoli dell’EFSA, che non ha rilevato criticità di sicurezza alle condizioni d’uso previste. Le nuove autorizzazioni sono accompagnate da limiti specifici per categorie alimentari e divengono applicabili secondo la disciplina generale del regolamento.

Modifica dell’elenco UE delle sostanze aromatizzanti per autorizzare l’uso di naringenina e di 2-metil-1-(2-(5-(p-tolil)-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il)butan-1-one negli alimenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che utilizzano sostanze aromatizzanti negli e sugli alimenti nell’Unione europea, con effetto diretto in tutti gli Stati membri. Incide sull’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, cioè sull’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti autorizzate e sulle relative condizioni d’uso. Le autorizzazioni riguardano in modo specifico la naringenina (n. FL 16.132) e la 2-metil-1-(2-(5-(p-tolil)-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il)butan-1-one (n. FL 16.134), con limitazioni alle categorie alimentari e ai tenori massimi indicati nell’allegato. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Autorizzazione di nuove sostanze aromatizzanti nell’Unione europea

Il regolamento (UE) 2025/1112 della Commissione modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008, che contiene l’elenco unionale delle sostanze aromatizzanti autorizzate negli e sugli alimenti. L’intervento si inserisce nella procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e si fonda sui pareri scientifici dell’EFSA, richiamati nei considerando, dai quali non emergono criticità di sicurezza per gli usi autorizzati.

Contesto e finalità

La Commissione precisa che l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 può essere aggiornato su iniziativa della Commissione o su domanda di uno Stato membro o di un interessato. Nel caso della naringenina, la domanda è stata presentata il 27 ottobre 2021; per la sostanza 2-metil-1-(2-(5-(p-tolil)-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il)butan-1-one, la domanda risale al 30 giugno 2016. In entrambi i casi la domanda è stata notificata all’EFSA e resa accessibile agli Stati membri ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

Valutazione della sicurezza

Per la naringenina (n. FL 16.132), l’EFSA, nel parere del 20 marzo 2024, ha concluso che l’uso come sostanza aromatizzante non desta preoccupazioni quanto a genotossicità o interazione con medicinali e, in base agli usi e ai livelli previsti, non desta preoccupazioni in materia di sicurezza. Per la 2-metil-1-(2-(5-(p-tolil)-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il)butan-1-one (n. FL 16.134), l’EFSA, nel parere del 21 marzo 2024, ha ritenuto sicuro l’uso al livello di esposizione alimentare stimato; ha inoltre escluso criticità anche considerando l’esposizione combinata derivante dall’uso alimentare e dalla presenza nei dentifrici e nei collutori.

Modifiche all’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. In concreto, vengono aggiunte due nuove voci alla tabella 1 della sezione 2:

  • n. FL 16.132, naringenina, CAS 480-41-1, con autorizzazione in molte categorie alimentari e con limiti massimi differenziati;
  • n. FL 16.134, 2-metil-1-(2-(5-(p-tolil)-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il)butan-1-one, CAS 2413115-68-9, autorizzata per la categoria 5.3 "Gomme da masticare (chewing-gum)" fino a 100 mg/kg.

Condizioni d’uso della naringenina

Per la naringenina, il regolamento elenca in dettaglio i tenori massimi consentiti, tra cui:

  • categoria 1.4: non oltre 500 mg/kg;
  • categoria 1.7: non oltre 200 mg/kg;
  • categoria 1.8 solo a base di soia: non oltre 500 mg/kg;
  • categoria 3: non oltre 200 mg/kg;
  • categorie 5.1, 5.2 e 5.3: non oltre 400 mg/kg;
  • categorie 6.3, 8.2, 8.3, 11.4 e 12.5: non oltre 200 mg/kg;
  • categoria 12.2: non oltre 1 000 mg/kg;
  • categoria 12.9: non oltre 500 mg/kg;
  • categoria 14.1: non oltre 300 mg/kg;
  • categoria 14.1.4 solo a base di latte e a base di soia: non oltre 500 mg/kg;
  • categoria 15.1: non oltre 400 mg/kg;
  • categoria 16 solo a base di latte e a base di soia: non oltre 500 mg/kg.

Condizioni d’uso della sostanza n. FL 16.134

La seconda sostanza è autorizzata esclusivamente per la categoria 5.3 "Gomme da masticare (chewing-gum)", con tenore massimo di 100 mg/kg. La Commissione evidenzia che l’uso non è idoneo a indurre in errore il consumatore e che, alle condizioni specificate, non desta preoccupazioni in materia di sicurezza.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze aromatizzanti

L’articolo 1 modifica l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, inserendo due nuove voci nell’elenco dell’Unione: naringenina (n. FL 16.132) e 2-metil-1-(2-(5-(p-tolil)-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il)butan-1-one (n. FL 16.134).

Autorizzazione della naringenina (n. FL 16.132)

La naringenina è autorizzata come sostanza aromatizzante in numerose categorie alimentari, con tenori massimi specifici indicati nell’allegato: tra gli altri, categoria 1.4 fino a 500 mg/kg, 1.7 fino a 200 mg/kg, 1.8 solo a base di soia fino a 500 mg/kg, 3 fino a 200 mg/kg, 5.1 e 5.2 fino a 400 mg/kg, 5.3 fino a 400 mg/kg, 6.3, 8.2, 8.3, 11.4 e 12.5 fino a 200 mg/kg, 12.2 fino a 1 000 mg/kg, 12.9 fino a 500 mg/kg, 14.1 fino a 300 mg/kg, 14.1.4 solo a base di latte e a base di soia fino a 500 mg/kg, 15.1 fino a 400 mg/kg, 16 solo a base di latte e a base di soia fino a 500 mg/kg.

Autorizzazione della 2-metil-1-(2-(5-(p-tolil)-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il)butan-1-one (n. FL 16.134)

La sostanza è inserita nell’elenco con autorizzazione limitata alla categoria 5.3 "Gomme da masticare (chewing-gum)", con tenore massimo non oltre 100 mg/kg.

Valutazione scientifica e motivazione dell’autorizzazione

La Commissione richiama i pareri EFSA del 20 marzo 2024 per la naringenina e del 21 marzo 2024 per la sostanza n. FL 16.134, entrambi favorevoli sotto il profilo della sicurezza alle condizioni d’uso previste. Per la naringenina l’EFSA ha escluso preoccupazioni per genotossicità e interazione con medicinali; per la n. FL 16.134 ha escluso preoccupazioni anche considerando l’esposizione combinata derivante da aromatizzante alimentare e presenza in dentifrici e collutori.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareadditivi e aromi alimentariautorizzazioni UEetichettatura e tutela del consumatore

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