Regolamento (UE) 2025/1735
Regolamento delegato (UE) 2025/1735 della Commissione, del 4 giugno 2025, che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per consentire l’uso del sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico come fonte di folato nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento, negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti per la prima infanzia, nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e negli alimenti a fini medici speciali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato interviene sul regime delle sostanze ammesse nel quadro del regolamento (UE) n. 609/2013, aggiungendo il sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico tra le fonti di folato utilizzabili in varie categorie di alimenti speciali. La modifica si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che ne ha confermato la sicurezza alle condizioni d’uso specificate e la biodisponibilità del folato. L’atto ha effetto generale nell’Unione ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 per autorizzare il sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico come fonte di folato in specifiche categorie di alimenti per l’infanzia, per fini medici speciali e per il controllo del peso.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze che possono essere aggiunte alle categorie di prodotti alimentari disciplinate dal regolamento (UE) n. 609/2013, in particolare alle vitamine/folati impiegati nelle formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia, sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e alimenti a fini medici speciali. L’effetto è generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’inserimento riguarda il sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico già autorizzato come nuovo alimento a determinate condizioni dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1037 e collegato all’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Modifica dell’elenco delle sostanze ammesse ai sensi del regolamento (UE) n. 609/2013
Il regolamento delegato (UE) 2025/1735 della Commissione interviene sull’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013, che contiene l’elenco dell’Unione delle sostanze aggiungibili a determinate categorie di prodotti alimentari speciali. L’obiettivo è consentire l’uso del sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico come fonte di folato in specifiche categorie di alimenti per lattanti, bambini piccoli, fini medici speciali e controllo del peso.
Presupposti scientifici e normativi
La Commissione fonda la modifica sul parere scientifico EFSA del 26 ottobre 2023. Secondo l’Autorità, la sostanza è sicura alle condizioni d’uso specificate, a condizione che l’assunzione complessiva derivante da tale fonte e da altre fonti autorizzate di folato resti al di sotto dei livelli massimi tollerabili di assunzione per le diverse fasce d’età. L’EFSA ha inoltre concluso che il folato è biodisponibile da questa fonte per tutte le fasce della popolazione generale.
Rapporto con l’autorizzazione come nuovo alimento
Il regolamento richiama il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1037, con cui la stessa sostanza era già stata autorizzata come nuovo alimento e inserita nelle condizioni d’uso pertinenti. Il presente atto utilizza tale base scientifica e autorizzativa per riconoscere la sostanza anche nel quadro del regolamento (UE) n. 609/2013, come fonte di folato nelle categorie alimentari disciplinate da quest’ultimo.
Contenuto della modifica dell’allegato
L’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 viene modificato nella categoria "Vitamine", sottocategoria "Folato", con l’inserimento della voce "sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico". La voce è accompagnata da un rinvio al suo inserimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Ambito delle categorie di prodotto interessate
L’autorizzazione riguarda: formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia, sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e alimenti a fini medici speciali. Per tali categorie, la sostanza può essere impiegata come fonte di folato, nel rispetto delle condizioni di sicurezza richiamate dal parere EFSA.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento si applica dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità della modifica
La Commissione adotta il regolamento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 609/2013, modificando l’allegato di tale atto per aggiornare l’elenco dell’Unione delle sostanze aggiungibili alle categorie di prodotti alimentari interessate.
Motivazione scientifica e valutazione di sicurezza
Il provvedimento si fonda sul parere EFSA del 26 ottobre 2023, secondo cui il sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico è sicuro alle condizioni d’uso specificate, purché l’assunzione combinata con altre fonti di folato resti inferiore ai livelli massimi tollerabili di assunzione per le diverse fasce d’età. L’EFSA ha inoltre riconosciuto che il folato proveniente da tale fonte è biodisponibile per tutte le fasce di età della popolazione generale.
Coerenza con l’autorizzazione come nuovo alimento
La Commissione richiama il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1037, che aveva già autorizzato l’immissione sul mercato del sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico come nuovo alimento, anche per l’uso nelle categorie di prodotti ora richiamate. Il nuovo regolamento valorizza tale precedente autorizzazione per consentirne l’impiego come fonte di folato.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013, alla categoria di sostanze "Vitamine", sottocategoria "Folato", viene aggiunta la voce "sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico", con rinvio all’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Categorie di alimenti interessate
L’uso è consentito nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento, negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti per la prima infanzia, nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e negli alimenti a fini medici speciali.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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