Sentenza n. 134/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia che aveva annullato, limitatamente alla detrazione dell'anzianità e alle ulteriori conseguenze pregiudizievoli, gli effetti della sospensione dal servizio per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale
Esito
Favorevole al resistente (militare)
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione ha appellato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la detrazione dell'anzianità di servizio e delle altre conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, disposta nei confronti di un militare per il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, come introdotto dal d.l. n. 172/2021. L'appellante ha sostenuto che la sospensione costituisse effetto automatico dell'accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale e che l'Amministrazione avesse agito in modo meramente vincolato. Ha inoltre invocato il d.P.C.M. 12 ottobre 2021, il quale prevedeva che i giorni di assenza ingiustificata non concorressero alla maturazione delle ferie e comportassero la corrispondente perdita di anzianità di servizio, deducendo che tale atto presupposto, di portata generale, non era stato impugnato e che il ricorso originario fosse quindi inammissibile. In subordine, ha sostenuto che la detrazione dell'anzianità fosse conseguenza necessaria dell'assenza dal servizio e del mancato svolgimento dell'attività lavorativa. L'appellato ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso l'inammissibilità del ricorso originario per mancata impugnazione del d.P.C.M. 12 ottobre 2021, rilevando che tale decreto era stato adottato in attuazione dell'art. 9-quinquies, comma 5, del d.l. n. 52/2021 e riguardava le modalità organizzative dell'accesso ai luoghi di lavoro mediante green pass base, fattispecie diversa dall'obbligo vaccinale e dalla sospensione dal servizio disciplinati dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021. Quest'ultima disposizione non conteneva né un rinvio al d.P.C.M. né una previsione espressa della perdita o detrazione dell'anzianità. Il Collegio ha applicato il principio secondo cui la disciplina emergenziale, speciale ed eccezionale, è di stretta interpretazione e non può essere estesa analogicamente. La previsione legislativa della mancata corresponsione della retribuzione e degli altri compensi durante la sospensione non autorizzava l'Amministrazione a introdurre anche la detrazione dell'anzianità di servizio. Ha quindi ritenuto illegittima tale ulteriore conseguenza amministrativa. Le spese del grado sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali e la stratificazione normativa.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. 44/2021
L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La disposizione prevede la sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione e degli altri compensi, ma non contempla espressamente la detrazione dell'anzianità di servizio; tale ulteriore conseguenza non può essere introdotta in via amministrativa.
art. 9-quinquies, commi 5 e 6, d.l. 52/2021
Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La disciplina riguarda l'accesso ai luoghi di lavoro mediante green pass base e l'assenza ingiustificata, non la sospensione dal servizio per inadempimento all'obbligo vaccinale del personale del comparto difesa e sicurezza.
d.P.C.M. 12 ottobre 2021, art. 1, comma 5 e allegato 1, paragrafo 1.4
I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.
Il d.P.C.M. è stato adottato per la diversa disciplina del green pass base e non è applicabile alla sospensione prevista dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021; pertanto non doveva essere previamente impugnato.
art. 4-ter.1 d.l. 44/2021
La disposizione, introdotta dal d.l. n. 24/2022, ha mantenuto l'obbligo vaccinale per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, disciplinandone diversamente le conseguenze e consentendo l'accesso al lavoro mediante green pass base.
art. 9-quinquies, comma 5, d.l. 52/2021
Attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, il potere di adottare linee guida sulle modalità organizzative relative all'accesso ai luoghi di lavoro con green pass base; non costituiva base normativa per la disciplina della sospensione vaccinale prevista dall'art. 4-ter.
art. 8, comma 3, d.l. 24/2022
Ha abrogato la precedente disciplina riferita al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e introdotto il nuovo assetto normativo dell'obbligo vaccinale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito, insieme alle altre norme in materia di protezione dei dati personali, la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- La disciplina emergenziale e speciale che prevede la sospensione dal servizio per inadempimento a un obbligo vaccinale è di stretta interpretazione e non può essere estesa analogicamente per ricavarne conseguenze pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle espressamente stabilite dalla legge.
- Quando la legge prevede, per il periodo di sospensione dal servizio, la mancata corresponsione della retribuzione e degli altri compensi, l'Amministrazione non può aggiungere in via amministrativa la detrazione o perdita dell'anzianità di servizio se tale effetto non è espressamente previsto dalla fonte primaria.
- Un atto generale adottato in attuazione di una specifica disciplina sul green pass e sull'assenza ingiustificata non è applicabile alla diversa fattispecie della sospensione dal servizio per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, in assenza di un espresso rinvio normativo.
- La mancata impugnazione di un atto generale non determina l'inammissibilità del ricorso contro l'atto applicativo quando l'atto generale non costituisce la base normativa applicabile alla fattispecie concreta e l'illegittimità deriva dall'aggiunta, da parte dell'Amministrazione, di una conseguenza non prevista dalla legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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