Ordinanza n. 5862/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento a) del verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale della sezione n. 4; b) del verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale della sezione n. 8, c) del verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale della sezione n. 1, d) del verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale della sezione n. 2; e) del verbale di proclamazione degli eletti del 26 maggio 2026; f) in caso di ripetizione delle operazioni di voto nelle quattro predette sezioni, anche per la declaratoria di nullità di una scheda nella settima sezione e per l’attribuzione di tre voti nella sezione nona; accertamento della f) di ogni altro atto preordinato connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali delle operazioni elettorali delle sezioni 1, 2, 4 e 8 e verbale di proclamazione degli eletti del consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano del 26 maggio 2026
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la proclamazione degli eletti, chiedendo la correzione del risultato elettorale e sostenendo di poter conseguire, all’esito del riconteggio, il seggio assegnato al controinteressato nominato sindaco. Ha dedotto incongruenze nei dati delle schede della sezione 4, poiché le 795 schede scrutinate e le 172 residuate non corrisponderebbero alle 997 schede autenticate; l’omessa indicazione nel verbale della sezione 2 del numero delle schede autenticate non utilizzate; nella sezione 8, la mancata corrispondenza tra 706 schede scrutinate, schede residuate e 947 schede autenticate, con uno scarto indicato in 200 schede; e, per la sezione 1, l’omessa verbalizzazione del numero delle schede autenticate non utilizzate e di quelle restituite. Le parti resistenti e il controinteressato hanno sostenuto che l’incongruenza relativa alla sezione 8 dipenderebbe da un errore materiale emendabile.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso né deciso la fondatezza delle censure: ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidandola al Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a funzionari della Prefettura. In contraddittorio tra le parti, il verificatore dovrà acquisire per la sezione 8 i verbali, le tabelle di scrutinio e le schede residuate; aprire i plichi sigillati ed estrarre soltanto gli atti oggetto di censura, verbalizzando le operazioni, il numero delle schede e le osservazioni delle parti presenti. La relazione, corredata dai verbali e dalle copie conformi dei documenti esaminati, dovrà essere depositata entro 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione; il termine può essere prorogato su richiesta motivata. Il Collegio ha precisato che la verificazione non può ampliare i motivi di ricorso né trasformarsi in un riesame generale dello scrutinio. Ha disposto un’anticipazione di € 1.500, da porre pro quota a carico delle parti, salvo conguaglio in sede di regolazione finale, e ha rinviato la prosecuzione del giudizio all’udienza pubblica del 10 marzo 2027, riservando ogni decisione in rito e nel merito.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
ai fini del decidere, e sulla scorta delle difese delle parti, si rende necessario disporre – salvo eventuali ulteriori attività istruttorie che si rendano necessarie all’esito- una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. in contraddittorio di tutte le parti costituite
Il Collegio dispone la verificazione, in contraddittorio tra le parti, quale mezzo istruttorio necessario per acquisire elementi utili alla decisione sulle contestazioni elettorali.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso del verificatore sarà liquidato dopo la presentazione della relazione di verificazione, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, disponendosi fin d’ora un’anticipazione nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) che graverà pro quota a carico di entrambe le parti salvo conguaglio in sede di regolazione finale
Il compenso del verificatore sarà liquidato dopo il deposito della relazione; è disposta un’anticipazione di 1.500 euro a carico pro quota delle parti, salvo conguaglio finale.
Massime di principio
- Nel contenzioso elettorale, dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono costituire un principio di prova idoneo a legittimare l’esercizio dei poteri istruttori del giudice, anche quando i rappresentanti di lista non abbiano verbalizzato contestazioni.
- Il verbale sezionale fa fede delle circostanze di fatto che vi sono rappresentate e può essere validamente contestato soltanto mediante querela di falso; quando il verbale non contiene risultanze documentali, l’onere probatorio minimo può essere assolto mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di rappresentanti di lista o cittadini presenti alle operazioni.
- Nel giudizio elettorale la verificazione deve restare entro i confini tracciati dai motivi di ricorso e non può estendersi a schede diverse da quelle specificamente contestate né diventare uno strumento di riesame generale delle operazioni di scrutinio.
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