Cassazione Civile, Ordinanza n. 24390/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente ecclesiastico)
La controversia
La controversia riguarda terreni siti nel territorio del Comune di Crognaleto, dei quali l'Istituto rivendicava la natura privata e la non soggezione a demanio civico, mentre nel giudizio di merito era stata dichiarata la natura demaniale dei beni. L'Istituto ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Roma con quattro motivi: i primi tre, formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentavano omesso esame di fatti decisivi relativi alla lettura delle risultanze catastali, alla documentazione storica e alla prova della continuità del possesso e dell'allodialità; il quarto denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 1766 del 1927 e deduceva un erroneo riparto dell'onere della prova, perché la Corte territoriale aveva applicato il principio ubi feuda ibi demania senza accertare in via preventiva la natura feudale dei terreni e senza distinguere tra usi civici esercitati dopo il 1800 e quelli cessati prima di tale data.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio di violazione di legge nella ripartizione dell'onere probatorio. Ha affermato che il principio ubi feuda ibi demania opera solo quando sia stata previamente dimostrata la natura feudale delle terre e che, nel caso esaminato, la Corte d'appello aveva invertito il corretto onere della prova. I primi tre motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che dovrà riesaminare la vicenda applicando il corretto criterio di riparto dell'onere probatorio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del vizio di omesso esame di fatti decisivi dedotto nei primi tre motivi, ma tali censure restano assorbite dall'accoglimento del quarto motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato per denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 1766 del 1927 in tema di riparto dell'onere della prova.
art. 1 della legge n. 1766 del 1927
È evocato in relazione al regime probatorio degli usi civici e alla necessità di applicare correttamente il principio ubi feuda ibi demania.
art. 2 della legge 16 giugno 1927, n. 1766
La Corte lo interpreta nel senso che, per usi civici cessati anteriormente al 1800, la prova dell'esistenza, natura ed estensione deve essere data con documenti; per usi successivi al 1800 la prova è invece liberamente apprezzabile con qualsiasi mezzo.
Massime di principio
- Il principio ubi feuda ibi demania non costituisce una presunzione autonoma di demanialità applicabile in via astratta a ogni fondo feudale, ma presuppone che sia stata previamente provata la natura feudale del bene e, nei casi rilevanti, la sussistenza di un feudo abitato.
- Nei giudizi relativi agli usi civici cessati prima del 1800, la prova deve essere documentale; tuttavia la prova della natura feudale del territorio può essere fornita anche mediante documenti diversi dall'atto formale di investitura, purché idonei secondo i criteri propri della materia feudale.
- È errato porre a carico del possessore privato l'onere di dimostrare la legittimità del proprio titolo o l'inesistenza di una popolazione preesistente all'infeudazione senza avere prima accertato e provato i presupposti fattuali della natura feudale del bene.
- Quando il giudice di merito applica un criterio presuntivo o storico-probatorio senza verificare il presupposto fattuale richiesto dalla regola giuridica, incorre in violazione di legge censurabile in cassazione.
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