Risoluzione n. 208 del 6/08/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le somme corrisposte dal datore di lavoro in occasione della cessazione del rapporto di lavoro a titolo di incentivo all’esodo sono imponibili IRPEF, in linea generale con tassazione separata; la precedente agevolazione dell’art. 19, comma 4-bis, TUIR spettava solo in presenza dei requisiti previsti ed è stata poi abrogata, con regime transitorio per gli accordi anteriori al 4 luglio 2006.
Trattamento tributario delle somme erogate come incentivo all’esodo
Trattamento tributario delle somme erogate come incentivo all’esodo
La risoluzione affronta il regime fiscale delle somme corrisposte dal datore di lavoro in occasione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a titolo di incentivo all’esodo volontario. Il documento chiarisce se tali somme, aggiuntive rispetto al trattamento di fine rapporto, debbano essere integralmente tassate e con quale modalità.
Principio di omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente
L’Amministrazione richiama anzitutto il principio di omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, previsto dall’articolo 51, comma 1, del TUIR (già articolo 48 fino al 31 dicembre 2003). In base a tale disposizione, il reddito di lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, purché in relazione al rapporto di lavoro.
La risoluzione evidenzia che le deroghe a questo principio sono solo quelle espressamente previste dall’articolo 51, comma 2, del TUIR, che contempla alcune ipotesi di totale non imponibilità o di parziale imponibilità. Tuttavia, secondo il documento, nessuna di tali ipotesi si applica alle somme erogate come incentivo all’esodo, neppure la disciplina delle erogazioni liberali eccezionali.
Orientamento giurisprudenziale sulla natura delle somme
Il documento fonda la propria conclusione anche sulla giurisprudenza di legittimità. Viene richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 16125 del 18 agosto 2004, secondo cui la somma corrisposta dal datore di lavoro a titolo di incentivo alle dimissioni, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, trova giustificazione nel rapporto lavorativo e nella sua risoluzione consensuale, senza presentare i requisiti dell’erogazione liberale eccezionale e non ricorrente a favore della generalità dei dipendenti.
La Cassazione, nella stessa decisione, afferma che non ha rilievo distinguere, ai fini dell’imponibilità, tra indennità di prepensionamento, incentivo alle dimissioni o incentivo all’esodo, poiché l’articolo 48, comma 1, del TUIR nella formulazione allora vigente accomunava tutti i compensi in denaro o in natura percepiti. Inoltre, la Corte precisa che la natura incentivante alle dimissioni e sostanzialmente reddituale della somma comporta la sua assoggettabilità ad IRPEF.
La risoluzione richiama altresì la sentenza n. 20056 del 15 settembre 2006, che conferma il medesimo principio, e la sentenza n. 8199 del 2 aprile 2007, relativa a una fattispecie analoga, nella quale viene ribadito il carattere retributivo in senso ampio dei trattamenti integrativi erogati dal datore di lavoro, qualificabili come debito di lavoro pur se esigibili dopo la cessazione del rapporto.
Modalità di tassazione: tassazione separata
Sotto il profilo applicativo, il documento richiama l’istituto della tassazione separata disciplinato dagli articoli 17 e 19 del TUIR. L’articolo 17, comma 1, lettera a), include tra le somme soggette a tassazione separata l’indennità di fine rapporto e ogni altra ipotesi di erogazione di somme o valori corrisposti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Ne deriva che, in via generale, le somme erogate alla cessazione del rapporto di lavoro devono essere integralmente assoggettate a imposta, ma con applicazione della tassazione separata anziché dell’ordinaria tassazione progressiva.
Regime agevolato per l’incentivo all’esodo ex articolo 19, comma 4-bis, TUIR
La risoluzione precisa che, per le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo, il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, aveva introdotto una disciplina agevolata mediante l’inserimento nell’articolo 19 del TUIR del comma 4-bis. Tale disposizione prevedeva l’applicazione di un’imposta con aliquota pari alla metà di quella prevista per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate all’articolo 17, comma 1, lettera a), limitatamente alle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo di lavoratori che avessero superato i 50 anni se donne e i 55 anni se uomini.
Il beneficio era quindi condizionato alla presenza congiunta di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi. Solo in tale ipotesi il contribuente poteva accedere alla tassazione agevolata ridotta al 50% rispetto all’aliquota applicabile alla tassazione separata.
Abrogazione della agevolazione e disciplina transitoria
Per completezza, il documento segnala che il comma 23 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha abrogato il comma 4-bis dell’articolo 19 del TUIR, facendo venire meno l’agevolazione.
La risoluzione richiama inoltre la circolare n. 28 del 4 agosto 2006, che ha chiarito il regime transitorio: la disciplina agevolata continua ad applicarsi alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima del 4 luglio 2006, nonché alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati successivamente, purché in attuazione di accordi o atti aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006.
Indicazioni operative per gli Uffici
Il documento conclude indicando che gli Uffici dovranno attenersi ai principi esposti nella risoluzione nell’attività di controllo, nell’esame delle istanze di rimborso e nella gestione del contenzioso pendente in materia. Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni fornite.
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