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Risoluzione

Risoluzione n. 207 del 6/08/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione conferma che le somme erogate ai dipendenti del Ministero del lavoro per attività ispettiva a titolo di indennità di missione/trasferta sono imponibili IRPEF, salvo le esclusioni previste dall’art. 51 TUIR. Il documento richiama la normativa, la prassi precedente e la giurisprudenza prevalente, ritenendo non decisiva la sentenza di Cassazione n. 21517/2006 in senso contrario.

Trattamento IRPEF delle indennità di trasferta/missione per attività ispettiva del Ministero del lavoro

Trattamento tributario delle indennità di trasferta/missione per attività ispettiva

La risoluzione affronta il regime fiscale delle somme corrisposte dal Ministero del lavoro ai propri dipendenti per attività ispettiva, qualificate come indennità di missione o di trasferta. L’Amministrazione finanziaria conclude per la loro assoggettabilità a IRPEF, in coerenza con il principio di omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e con la disciplina speciale dell’art. 51 del TUIR.

Questione interpretativa e contrasto giurisprudenziale

La problematica nasce dalla segnalazione di un diverso orientamento della Corte di cassazione, in particolare con la sentenza n. 21517 del 6 ottobre 2006, ritenuta difforme rispetto a precedenti pronunce. In passato, infatti, la Cassazione aveva più volte affermato che l’indennità di trasferta degli ispettori del Ministero del lavoro, svolta fuori sede, aveva natura retributiva ed era quindi soggetta ad IRPEF. Tale indirizzo viene richiamato con riferimento, tra le altre, alle sentenze n. 15921/2001, n. 6293/2000 e n. 13843/2004.

Principio di omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente

La risoluzione pone al centro il comma 1 dell’art. 51 del TUIR, secondo cui il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro. Ne deriva che nessun compenso erogato nell’ambito del rapporto di lavoro può considerarsi escluso dall’IRPEF in assenza di una specifica previsione normativa.

Deroghe previste dall’art. 51 TUIR per trasferte e missioni

Il documento evidenzia che la disciplina dei redditi di lavoro dipendente prevede due deroghe espresse al principio di omnicomprensività:

  • il comma 5, relativo alle trasferte fuori del territorio comunale o all’estero, che consente una parziale esenzione;
  • il comma 6, relativo ad alcune indennità per attività svolte in luoghi sempre variabili e diversi, nonché alle indennità di navigazione e volo e ad altre ipotesi specifiche, che concorrono al reddito nella misura del 50%.

Regime fiscale delle trasferte fuori comune, all’estero e nel comune

Con riferimento alle indennità di trasferta o missione, il comma 5 dell’art. 51 TUIR stabilisce che:

  • per le trasferte fuori del territorio comunale, le indennità concorrono al reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, pari a € 46,48, al netto di spese di viaggio e trasporto;
  • per le trasferte all’estero, la soglia è elevata a lire 150.000, pari a € 77,47;
  • se sono rimborsate spese di alloggio o di vitto, oppure è fornito gratuitamente vitto o alloggio, il limite è ridotto di un terzo;
  • se sono rimborsate sia le spese di alloggio sia quelle di vitto, il limite è ridotto di due terzi.

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito:

  • i rimborsi documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto;
  • i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, sostenute dal dipendente in occasione della trasferta, fino a lire 30.000 giornaliere, pari a € 50.000 per le trasferte all’estero.

Per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, invece, indennità e rimborsi concorrono in linea generale a formare il reddito, salvo i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore.

Ricostruzione della posizione dell’Amministrazione finanziaria

La risoluzione richiama la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997 e la risoluzione n. 232 del 16 luglio 2002. Quest’ultima aveva già chiarito che i rimborsi spese relativi a trasferte nell’ambito del comune concorrono alla base imponibile IRPEF ai sensi dell’art. 48, comma 5, ultimo periodo, del TUIR nel testo vigente ratione temporis, poiché le trasferte si realizzano nel territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro.

Valutazione della giurisprudenza di legittimità

La risoluzione osserva che la sentenza n. 21517/2006 appare isolata rispetto all’orientamento precedente e successivo della Cassazione. Vengono richiamate:

  • la sentenza n. 132 del 9 gennaio 2006, che ha confermato espressamente la natura retributiva dell’indennità di trasferta percepita dagli ispettori del Ministero del lavoro e la sua assoggettabilità ad IRPEF nei limiti previsti dall’art. 48 del TUIR;
  • la sentenza n. 4356 del 26 febbraio 2007, che ha ribadito la tassabilità delle indennità in questione, richiamando la giurisprudenza ormai consolidata.

Conclusioni operative

Alla luce della normativa del TUIR, dei chiarimenti di prassi e dell’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, la risoluzione ribadisce che le indennità di trasferta o missione erogate ai dipendenti del Ministero del lavoro per attività ispettiva devono essere assoggettate ad IRPEF, nei limiti e secondo le regole previste dall’art. 51 del TUIR.

Indicazioni per gli uffici

Gli Uffici devono attenersi a quanto chiarito nella risoluzione nello svolgimento dell’attività di controllo, nell’esame delle istanze di rimborso e nella gestione del contenzioso pendente in materia. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni impartite.

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