Cassazione Civile, Ordinanza n. 02797/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per il recupero dell'imposta unica erariale sulle scommesse per l'anno 2010, emesso nei confronti di un bookmaker estero per attività di raccolta scommesse svolta in Italia tramite centri di trasmissione dati. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'accertamento ritenendo, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, che l'esclusione della soggettività passiva del CTD per il periodo anteriore al 2011 comportasse anche il venir meno della responsabilità del bookmaker quale obbligato solidale. L'Agenzia ha impugnato la decisione deducendo violazione degli artt. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 e 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, sostenendo che per le annualità anteriori al 2011 il bookmaker conserva piena soggettività passiva e che la CTR aveva erroneamente escluso la debenza dell'imposta. La resistente ha chiesto la sospensione del giudizio per una questione pregiudiziale unionale e ha proposto istanza di conciliazione in Cassazione, ritenuta inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di conciliazione formulata dalla contribuente, ha respinto la richiesta di sospensione per rinvio pregiudiziale e ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese, affinché riesamini la controversia applicando il principio per cui, per l'annualità 2010, il bookmaker estero è soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse. La Corte ha altresì escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE, ritenendo già chiarita la compatibilità unionale della disciplina nazionale dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
Norme richiamate
art. 48-bis d.lgs. n. 546 del 1992
istanza di conciliazione in cassazione
La conciliazione in udienza non è applicabile ai giudizi di cassazione; l'estensione ai giudizi pendenti in Cassazione riguarda solo la conciliazione fuori udienza prevista dall'art. 48.
art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992
Conciliazione fuori udienza
È la sola forma di conciliazione estesa, in quanto compatibile, ai giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione dalla riforma tributaria richiamata dalla Corte.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220 del 2023
Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024 ... [e] ... in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto
Le nuove disposizioni si applicano solo ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore del decreto, non ai ricorsi già pendenti alla data di entrata in vigore.
art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998
Norma utilizzata per affermare la soggettività passiva del bookmaker estero per le annualità anteriori al 2011.
art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010
Con l'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998, individua il bookmaker quale soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse per il periodo precedente al 2011.
art. 56 TFUE
La disciplina nazionale sull'imposta sulle scommesse non osta alla libera prestazione di servizi, poiché non introduce una restrizione discriminatoria e risponde a motivi imperativi di interesse generale.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è escluso perché la questione unionale è già stata esaminata e chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
Massime di principio
- Per le annualità anteriori al 2011, nell'imposta unica sulle scommesse il bookmaker estero ha piena e diretta soggettività passiva, sicché non può essere esclusa la debenza dell'imposta assumendo il venir meno della responsabilità del centro trasmissione dati.
- La sentenza della Corte costituzionale che esclude la soggettività passiva del CTD per il periodo anteriore al 2011 non travolge la posizione del bookmaker, che resta obbligato in via autonoma quale soggetto passivo del tributo.
- In materia di gioco e scommesse, le restrizioni nazionali alla libera prestazione di servizi possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali tutela dei consumatori, prevenzione del gioco eccessivo e contrasto alla criminalità, purché rispettino la proporzionalità.
- Non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa del diritto unionale sia già stata risolta in modo chiaro dalla giurisprudenza della Corte di giustizia stessa.
- Le istanze di conciliazione in Cassazione nel processo tributario sono ammissibili solo nei limiti e con le forme espressamente previste dalla disciplina sopravvenuta, che non si applica ai ricorsi già instaurati prima della sua entrata in vigore.
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