Sentenza n. 11592/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 15 dicembre 2023 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna; per la sostituzione del commissario ad acta nominato con sentenza n. 14477 del 21 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Commissario ad acta nominato con sentenza n. 14477/2025 nell’esecuzione dell’ordine di conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha dedotto che, nonostante la scadenza del termine di 120 giorni assegnato al Ministero per concludere con un provvedimento espresso il procedimento di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna e dell’ulteriore termine di 90 giorni assegnato al Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, né il Ministero né il Commissario, benché sollecitati, avevano definito il procedimento. Ha quindi chiesto la sostituzione del Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente del Ministero, ritenendolo a sua volta omissivo e inerte.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di sostituzione del Commissario ad acta. Il Collegio ha ritenuto che il Direttore generale già nominato debba comunque portare a termine il compito assegnatogli e che la sostituzione potrebbe determinare un ulteriore allungamento dei tempi del procedimento, anche per l’assenza di figure pienamente fungibili dotate delle necessarie competenze. La scelta del Commissario all’interno della stessa Amministrazione inadempiente è stata ritenuta giustificata proprio dalla sua competenza specifica nella valutazione delle domande di riconoscimento dei titoli esteri per l’insegnamento sul sostegno. Il TAR ha inoltre rilevato che l’Amministrazione si era attivata in relazione ad altre analoghe istanze, traendone la ragionevole previsione che anche la domanda della ricorrente sarebbe stata valutata in tempi brevi, senza anticipare il relativo esito. Le spese della fase sono state compensate, in considerazione anche dell’elevato numero di analoghe sentenze da eseguire.
Norme richiamate
art. 27 c.p.a.
La sentenza non richiama espressamente una specifica disposizione normativa, ma il dispositivo ordina che sia eseguita dall’autorità amministrativa.
art. 114 c.p.a.
La decisione riguarda la fase di esecuzione di una precedente sentenza e la richiesta di sostituzione del Commissario ad acta; il testo non richiama espressamente la disposizione, ma la fattispecie è riconducibile al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- La sostituzione del Commissario ad acta già nominato non è necessaria quando il commissario conserva le competenze specifiche per eseguire il comando giudiziale e la sua sostituzione rischia concretamente di ritardare ulteriormente l’adempimento.
- La mera scadenza del termine assegnato al Commissario ad acta non comporta automaticamente la sua sostituzione: il giudice può mantenerlo nell’incarico quando ritenga preferibile consentirgli di portare a termine il compito, tenendo conto delle competenze disponibili e dell’interesse alla sollecita definizione del procedimento.
- Nella valutazione della richiesta di sostituzione del Commissario ad acta possono assumere rilievo l’attivazione sopravvenuta dell’amministrazione in procedimenti analoghi e la ragionevole previsione che anche la specifica istanza venga esaminata in tempi brevi.
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