Cassazione Penale, Sentenza n. 50449/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado condannando il Gramigni per plurimi reati di bancarotta fraudolenta (distrazione e documentale) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. I motivi del ricorso contestano essenzialmente: la manifesta illogicità e il travisamento della prova; il rifiuto ingiustificato della rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) per acquisire documentazione contabile conservata nello stabilimento di Via Meucci n.5 e sui server; l'inversione dell'onere della prova e la mancata considerazione delle prove a discarico (pagamenti, fatture, movimenti contabili); la mancata valutazione specifica delle singole fattispecie di bancarotta per ciascuna società (Future Verona, Edilfuture, Intermotive, Red Rapid) e la motivazione generica fondata su un unico "disegno distrattivo"; la contestata integrazione delle bancarotte documentali nonostante la presenza di copie informatiche delle scritture contabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione della Corte d'Appello come insufficiente e generica, in particolare per non aver dato adeguata e puntuale risposta alle censure difensive e per aver rigettato senza adeguata motivazione la richiesta di rinnovazione istruttoria relativa alla documentazione rinvenuta in via Meucci. La Suprema Corte ha richiamato i principi sul corretto uso della motivazione "per relationem" e sulle condizioni della rinnovazione in appello e ha disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per un nuovo esame (con indicazioni sui punti di valutazione da riprendere), ovvero comunque ha accolto il ricorso riqualificando la necessità di un più accurato esame delle questioni probatorie sollevate.
Norme richiamate
R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare)
Le norme sono state richiamate come norme costitutive dei reati di bancarotta fraudolenta (distrazione e documentale); la Corte ha evidenziato la necessità di valutare in concreto per ciascuna società gli elementi costitutivi dei singoli reati e non limitarsi a un giudizio omnicomprensivo sul 'disegno distrattivo'.
Codice di procedura penale
art. 603 c.p.p. (comma 2 richiamato)
La Corte ha ricordato i criteri per la rinnovazione dell'istruttoria in appello: va ammessa solo se l'indagine è incompleta e il giudice non può decidere allo stato degli atti; nel caso di specie la Corte d'appello non ha fornito motivazione adeguata per il rifiuto della perizia e dell'acquisizione documentale.
D.Lgs. 74/2000
L'art.12 è stato menzionato con riferimento alle pene accessorie che la Corte d'appello aveva revocato; la richiamata disposizione regola sanzioni in materia tributaria e relative accessorie.
Codice civile
La norma, che equipara la tenuta informatizzata delle scritture contabili a quelle cartacee, è stata evocata dalla difesa per sostenere che la presenza di copie informatiche presso i server poteva escludere il dolo di sottrazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la questione richieda valutazione probatoria più accurata e non un giudizio sommario.
Legge fallimentare / norme sulla derubricazione
art. 220 e art. 16, comma 2, n. 3 (richiamati in sede difensiva)
La difesa aveva chiesto valutazione di derubricazione ad ipotesi meno grave in base a tali norme; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente valutato tale richiesta e che la questione debba essere nuovamente esaminata.
Codice civile
Richiamato per evidenziare che gli estratti conto bancari rientrano nella corrispondenza da contabilizzare e che la loro mancata acquisizione può incidere sulla verifica della completezza delle scritture contabili; la Cassazione ha indicato la necessità di valutare la rilevanza di tali documenti nella ricostruzione probatoria.
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può limitarsi a una valutazione globale e generica quando la difesa solleva censure specifiche: deve motivare punto per punto le ragioni del rigetto delle eccezioni e non semplicemente richiamare la sentenza di primo grado.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è ammessa solo se è dimostrabile che l'indagine è incompleta e che il giudice non può decidere allo stato degli atti; il diniego richiede motivazione puntuale, soprattutto se si tratta di documentazione contabile potenzialmente decisiva.
- La presenza di documentazione informatica equivale, ai fini civilistici, a quella cartacea (art. 2215-bis c.c.); la loro esistenza può incidere sull'accertamento del dolo nella bancarotta documentale e pertanto va attentamente valutata in sede probatoria.
- Non è ammissibile un'inversione illegittima dell'onere della prova: resta alla pubblica accusa l'onere di provare la responsabilità oltre il ragionevole dubbio; la difesa non è tenuta a svolgere una attività esplorativa di ricerca di prove favorevoli.
- Quando più reati sono contestati a società diverse seppure collegate, il giudice deve verificare la riconducibilità delle singole operazioni alla singola società (e non attribuire automaticamente ogni atto al medesimo disegno criminoso), con valutazione separata e motivata per ciascuna fattispecie.
- La motivazione "per relationem" è legittima solo se il giudice dimostra di avere preso conoscenza critica e autonoma del provvedimento richiamato; non basta il mero rinvio se non emergono gli elementi della valutazione compiuta.
- In presenza di documentazione trovata in sedi sottoposte a sequestro o presso server, va chiarito se e come sia stata accessibile ai curatori fallimentari: la mera esistenza non esclude automaticamente responsabilità penale, ma la sua mancata acquisizione richiede spiegazioni valutabili in giudizio.
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