Cassazione Civile, Ordinanza n. 04142/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocati)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un cliente avverso la richiesta di pagamento di compensi professionali avanzata da due avvocati per attività svolta in un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. e in un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. L’opponente chiedeva la revoca del decreto, l’accertamento della responsabilità professionale dei difensori, la declaratoria di insussistenza del credito, la restituzione di somme già versate e, in subordine, la rideterminazione dei compensi. Il Tribunale revocava il decreto ma condannava comunque l’opponente al pagamento di una somma residua, valorizzando i parametri forensi applicabili e ritenendo generiche e non provate le contestazioni sull’operato professionale. In cassazione il cliente deduceva: omessa pronuncia sull’istanza di separazione del giudizio relativo alla domanda riconvenzionale; violazione delle regole sul rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 per mancata sospensione del giudizio di liquidazione in presenza della pregiudiziale responsabilità professionale; errori su soccombenza e motivazione delle spese; violazione dell’art. 92 c.p.c. per mancata compensazione. Gli avvocati proponevano ricorso incidentale sostenendo, da un lato, che i compensi dovessero essere liquidati secondo un diverso accordo tra le parti e, dall’altro, che andasse riconosciuta anche la fase istruttoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che, nel procedimento speciale di liquidazione degli onorari avvocato ex art. 14 d.lgs. 150/2011, quando l’opponente introduca una domanda riconvenzionale o comunque una domanda che ampli l’oggetto del giudizio oltre la mera liquidazione del compenso, la decisione debba essere impugnata con l’appello ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c. e non con ricorso immediato per cassazione. Poiché l’opposizione aveva introdotto una domanda di accertamento negativo del credito, previo accertamento della responsabilità professionale e con richiesta restitutoria, il giudizio era uscito dal perimetro della sola liquidazione delle spettanze e il rimedio corretto era l’appello. La Corte ha quindi respinto in rito entrambe le impugnazioni, compensando integralmente le spese per reciproca soccombenza e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
Il ricorso immediato per cassazione è limitato alle controversie rientranti nella sola liquidazione delle spettanze dell’avvocato; se il giudizio viene ampliato da domande riconvenzionali o pregiudiziali, il rimedio è l’appello.
art. 702-bis c.p.c.
Se la domanda ampliativa è trattata con il rito sommario, la decisione segue il regime impugnatorio proprio di quel rito.
art. 702-quater c.p.c.
La decisione resa nel rito sommario in presenza di domanda ampliativa deve essere impugnata con appello.
art. 14 L. n. 150 del 2011
Procedimento speciale per la liquidazione degli onorari dell’avvocato; il perimetro della decisione e del rimedio impugnatorio dipende dall’oggetto effettivo della controversia.
art. 28 l. n. 794 del 1942
Richiamata come riferimento delle controversie di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel ricorso principale sulla soccombenza e sulle spese.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel ricorso principale per la richiesta di compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per la dedotta carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
art. 111 Cost.
Richiamato per il requisito costituzionale della motivazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Norme sul vizio denunciabile in cassazione invocate da entrambe le parti.
art. 13, comma 6, L. n. 247 del 2012
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di parametri e liquidazione dei compensi professionali.
art. 4, comma 5, D.M. n. 55 del 2014
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la mancata liquidazione della fase istruttoria.
art. 2223 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale quale norma evocata in tema di determinazione del compenso professionale.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Rilevante per l’obbligo di pagamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Prevede l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è respinto o dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel procedimento speciale di liquidazione degli onorari dell’avvocato, il ricorso immediato per cassazione è esperibile solo quando la controversia rimane circoscritta alla mera condanna del cliente al pagamento delle spettanze professionali.
- Se l’opponente al decreto ingiuntivo introduce domande riconvenzionali o comunque domande di accertamento pregiudiziale, di compensazione o restitutorie che ampliano l’oggetto del giudizio, il provvedimento segue il regime impugnatorio dell’appello e non quello del ricorso diretto per cassazione.
- La qualificazione del rimedio impugnatorio dipende dall’effettivo oggetto del giudizio e non dalla sola etichetta formale della domanda introduttiva.
- Quando l’impugnazione è proposta con un rimedio non corretto rispetto alla struttura del rito e dell’oggetto del giudizio, la conseguenza è l’inammissibilità.
- La reciproca soccombenza può giustificare la compensazione integrale delle spese anche nel giudizio di cassazione.
- rami
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